Rassegne di Giurisprudenza

Responsabilità civile, appaltatore e direttore dei lavori rispondono in solido dei danni al committente

a cura della Redazione Diritto

Responsabilità civile - Inadempimento - Appaltatore e direttore dei lavori - Responsabilità solidale - Risarcimento del danno
Qualora il danno subito dal committente rientri nell'ambito dell'art.1669 c.c., e sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell'appaltatore e del direttore dei lavori entrambi rispondono solidalmente dei danni, essendo sufficiente, per la sussistenza della solidarietà, che le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'evento, a nulla rilevando che le stesse costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti, o violazioni di norme giuridiche diverse. Il vincolo di responsabilità solidale trova fondamento nel principio di cui all'articolo 2055 c.c. a nulla rilevando in contrario la natura e la diversità dei contratti cui si ricollega la responsabilità, essendo sia l'appaltatore che il direttore dei lavori, con le rispettive azioni od omissioni, entrambi autori dell'unico illecito extracontrattuale, e quindi tenuti a risarcire integralmente i danneggiati.
• Corte di Cassazione, civ., sez. II, ordinanza del 19 luglio 2022, n. 22575

Appalto (contratto di) - Rovina e difetti di cose immobili (responsabilità del costruttore) - In genere appalto - Responsabilità solidale tra appaltatore, progettista e direttore dei lavori - Fondamento - Ambito di applicazione.
In tema di contratto di appalto, il vincolo di responsabilità solidale fra l'appaltatore ed il progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all'art. 2055 c.c., il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale.
• Corte di Cassazione, civ., sez. II, sentenza 3 settembre 2020 n. 18289

Contratti immobiliari - Appalto - Rovina e difetti di cose immobili (responsabilità del costruttore) - In genere - Natura - Responsabilità extracontrattuale - Ambito applicativo - Appaltatore, progettista, direttore dei lavori - Presupposto - Svolgimento della propria opera con colpa professionale
L'ipotesi di responsabilità regolata dall'art. 1669 cod. civ. in tema di rovina e difetti di immobili ha natura extracontrattuale e conseguentemente nella stessa possono incorrere, a titolo di concorso con l'appaltatore che abbia costruito un fabbricato minato da gravi difetti di costruzione, tutti quei soggetti che, prestando a vario titolo la loro opera nella realizzazione dell'opera, abbiano contribuito, per colpa professionale (segnatamente il progettista e/o il direttore dei lavori), alla determinazione dell'evento dannoso, costituito dall'insorgenza dei vizi in questione.
• Corte di Cassazione, civ., sez. II, sentenza 23 luglio 2013 n. 17874