Amministrativo

Migranti, decreto Ong in Gazzetta - Da oggi in vigore la stretta

Il Dl 2 gennaio 2023 n. 1 "Disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori" sulla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2023

di Francesco Machina Grifeo

Entra in vigore oggi il cosiddetto "Dl Flussi" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2023. Il decreto-legge 2 gennaio 2023 n. 1 "Disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori" è stato approva dal Consiglio dei ministri del 28 dicembre scorso su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro dell'interno Matteo Piantedosi.

Nella giornata di ieri, il Ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ha presentato alla Camera il disegno di legge per la conversione del decreto che prevede nuove regole e illeciti amministrativi per le Ong che si occupano di soccorso in mare. Il Ddl è stato assegnato in sede referente alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e IX (Trasporti) con la relazione tecnica bollinata dalla Ragioneria dello Stato.

Le disposizioni, spiega una nota di Palazzo Chigi, "declinano le condizioni in presenza delle quali le attività svolte da navi che effettuano interventi di recupero di persone in mare possono essere ritenute conformi alle convenzioni internazionali e alle norme nazionali in materia di diritto del mare". Per il Governo la misura mira, dunque, a "contemperare l'esigenza di assicurare l'incolumità delle persone con quella di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica, in conformità alle previsioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare di Montego Bay, del 1982".

Critiche le opposizioni su quello che viene considerato un provvedimento bandiera del nuovo Esecutivo. Perplessità anche dal Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, Mauro Palma: "Le Convenzioni internazionali sono un limite alla potestà legislativa dello Stato e gli articoli 10, 11 e 117 della Costituzione codificano il principio per cui il diritto internazionale e le Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia non sono derogabili dalla legislazione interna".

Il decreto disciplina gli effetti della violazione del limite o del divieto di transito e sosta nel mare territoriale. "Si compie una scelta a favore di un sistema sanzionatorio di natura amministrativa – si legge nel comunicato del Cdm -, in sostituzione del vigente sistema di natura penale; in tale quadro si prevedono, oltre alla sanzione pecuniaria, il fermo amministrativo della nave (contro il quale è ammesso ricorso al prefetto) e, in caso di reiterazione della condotta vietata, la confisca della stessa, preceduta dal sequestro cautelare".

Analoghe sanzioni si prevedono qualora il comandante e l'armatore della nave non forniscano le informazioni richieste dall'autorità nazionale per la ricerca e il soccorso in mare o non si uniformino alle indicazioni impartite da quest'ultima.

"La Corte Europea dei diritti dell'uomo – ricorda ancora Palma - nelle sentenze emesse nel caso Sharifi c. Italia e Grecia del 21 ottobre 20142 (ricorso n. 16643/09) e nel caso (Grande Camera) Hirsi Jamaa c. Italia del 23 febbraio 20123 (ricorso n. 27765/09) ha affermato che il mancato accesso alla procedura d'asilo o a qualsiasi altro rimedio legale all'interno del porto di attracco configura una violazione dell'articolo 4 del Protocollo n.4 alla Convenzione, che, come è noto, è parte integrante della Convenzione stessa. La CEdu ha sottolineato che il sistema di Dublino deve essere applicato in modo compatibile con la Convenzione e che nessuna forma di respingimento o di rimpatrio collettivo e indiscriminato può avere luogo. Ovviamente tali principi sono noti al Legislatore italiano e da esso condivisi". "Risulta evidente - aggiunge - che debbano, quindi, essere garantiti nel territorio nazionale il transito e la sosta al fine di assicurare il soccorso e l'assistenza a terra delle persone prese a bordo a tutela della loro incolumità".

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