Ambito di efficacia del giudicato endofallimentare ex articolo 96 della Legge Fallimentare
Fallimento e procedure concorsuali - Accertamento del passivo - Giudicato endofallimentare - Effetti - Concorso dei creditori - Ammissione
Non si verifica il rischio di conflitto di giudicati, atteso che la decisione che viene adottata in sede di opposizione allo stato passivo produce, ai sensi dell'art.96 comma 5 LF, effetti soltanto ai fini del concorso (cd. giudicato endofallimentare). In particolare, l'ammissione del credito allo stato passivo non fa stato fra le parti fuori dal fallimento, poiché il cd. giudicato endofallimentare, ai sensi dell'art. 96, comma 6, L. fall., copre solo la statuizione di rigetto o di accoglimento della domanda di ammissione precludendone il riesame.
• Corte di Cassazione, civ., sez. I, ordinanza del 12 aprile 2022, n. 11808
Fallimento - Passivo fallimentare - Accertamento del passivo - Provvedimenti del giudice delegato ex art. 96 legge fallimentare - Efficacia di cosa giudicata - Esclusione. (Regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, articolo 96)
I provvedimenti che, in sede di verificazione dei crediti, vengono adottati dal giudice delegato, quand'anche non abbiano formato oggetto di opposizione, non acquistano efficacia di cosa giudicata, ma spiegano solo effetti preclusivi nell'ambito della procedura fallimentare. In particolare l'efficacia preclusiva attribuibile al decreto e alle decisioni assunte nell'ambito anzidetto osta al riesame delle sottostanti questioni inerenti alla esistenza alla natura e all'entità dei crediti nella sola sede fallimentare, e non ha una efficacia di vincolo positivo in ordine alle questioni comuni ad altra eventuale controversia tra le stesse parti, pur vertendo sul medesimo rapporto giuridico. In altre parole, l'ammissione di un credito allo stato passivo non fa stato tra le parti, fuori dal fallimento, poiché il cosiddetto giudicato endofallimentare - ai sensi dell'articolo 96, comma 6 della legge fallimentare - copre solo la statuizione di rigetto o di accoglimento della domanda di ammissione, precludendone il riesame.
• Corte di Cassazione, civ., sez. I, ordinanza del 11 marzo 2022 n. 8010
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento – Passività fallimentari (accertamento del passivo) - Ammissione al passivo - In genere giudicato c.d. endofallimentare - Oggetto - Fattispecie.
L'ammissione del credito allo stato passivo non fa stato fra le parti fuori dal fallimento, poiché il cd. giudicato endofallimentare, ai sensi dell'art. 96, comma 6, l. fall., copre solo la statuizione di rigetto o di accoglimento della domanda di ammissione precludendone il riesame (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello che aveva valorizzato alla stregua di giudicato gli esiti del giudizio di verifica dei crediti dinanzi al giudice delegato al fallimento nell'ambito di un distinto giudizio ordinario di risoluzione di un contratto di leasing, intrapreso dalla curatela).
• Corte di Cassazione, sez. I, civ., ordinanza 3 dicembre 2020 n. 27709
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