Civile

Non c'è continuità giuridica tra gruppi parlamentari di diverse legislature

Lo precisa la Cassazione con le sentenza 16 luglio 2021 n. 20398

di Andrea Alberto Moramarco

Ciascun gruppo parlamentare è un soggetto giuridico diverso che si costituisce e si estingue con la nascita e la fine delle singole legislature. Tale soggetto giuridico non può essere considerato prosecuzione o continuazione di un gruppo parlamentare della legislatura precedente, nonostante la continuità politica tra i partiti di riferimento. Ciò comporta che il gruppo parlamentare costituito nella successiva legislatura non può essere ritenuto responsabile per le obbligazioni assunte dai gruppi parlamentari che lo hanno preceduto. Pertanto, nelle relative controversie sussiste la legittimazione passiva dei singoli gruppi parlamentari, citati in giudizio in persona dei presidenti pro tempore che si sono si sono succeduti nelle singole legislature.
Trattasi di legittimazione passiva diversa ed autonoma rispetto a quella dei soggetti che hanno agito in nome e per conto del gruppo parlamentare, ai sensi dell'articolo 38 cod. civ.. A fornire queste precisazioni in ordine alla soggettività giuridica e reciproca autonomia dei gruppi parlamentari è la Cassazione con la sentenza n. 20398/2021.

Il gruppo parlamentare agisce come associazione non riconosciuta
La vicenda sottesa alla decisione riguarda un contenzioso "storico" tra un dipendente del gruppo di Alleanza Nazionale del Senato diventato poi Popolo della Libertà, impiegato con mansioni di addetto stampa dal 1994 al 2008, il quale rivendicava l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dei diversi gruppi parlamentari che si erano succeduti nelle diverse legislature. Il giornalista aveva citato in giudizio i singoli gruppi parlamentari e i presidenti pro-termpore succedutisi negli anni (Matteoli, Maceratini, Nania, Gasparri), anche quali soggetti che avevano agito in nome e per conto dei gruppi parlamentari, ai sensi dell'articolo 38 cod. civ., dovendosi considerare gli stessi quali associazioni non riconosciute.
Sia il Tribunale che la Corte d'appello rigettavano però la domanda ritenendo sussistente un difetto di legittimazione passiva, non potendo sussistere un rapporto di continuità tra i gruppi parlamentari. La Cassazione però non è dello stesso avviso e accoglie il lungo e articolato ricorso del giornalista. I giudici di legittimità sottolineano, infatti, la correttezza del ricorso introduttivo di primo grado e di appello con i quali il ricorrente aveva convenuto in giudizio tutti i presidenti pro-termpore dei gruppi succedutisi nelle singole legislature, esercitando correttamente l'azione nei confronti dei diversi soggetti giuridici corrispondenti ai singoli gruppi parlamentari, anche ai fini della responsabilità sussidiaria di cui all'articolo 38 cod civ., relativa alle associazioni non riconosciute.

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