Civile

Formulazione eccezione di prescrizione da parte della banca e mancata prova del contratto di affidamento

Con l'ordinanza in esame (Corte di Cassazione, Sez. I Civ., Ordinanza 13 aprile 2023, n. 9806), la Corte di Cassazione affronta alcuni aspetti decisivi in tema di onere della prova nell'ambito del contenzioso bancario concernente i rapporti di conto corrente

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di Francesco Namio*

IL FATTO

Due clienti convenivano in giudizio il proprio istituto di credito, lamentando l'illecita capitalizzazione trimestrale nonché l'illegittima applicazione degli interessi ultralegali e della commissione di massimo scoperto degli interessi, operata dalla controparte nel proprio conto corrente, chiuso nel 1994.

Disposta apposita CTU, il Tribunale adito condannava la banca al pagamento delle somme dovute. Avverso la sentenza di primo grado, proponeva appello la banca.

Su tale gravame, la Corte di Appello, in accoglimento dell'eccezione di prescrizione formulata dall'appellante, accoglieva l'impugnazione, osservando:
a) che il rapporto di conto corrente è un contratto ontologicamente diverso dall'apertura di credito;
b) che, nel caso di specie, i ricorrenti non avevano allegato l'esistenza di un affidamento né provato l'esistenza di un contratto di apertura di credito, con la conseguenza che le rimesse effettuate avevano natura solutoria e, pertanto, la prescrizione per la restituzione degli interessi applicati dalla banca oltre il tasso legale e con anatocismo nonché di altre commissioni accessorie, decorreva dalle singole operazioni e non dal momento della chiusura del conto.

Contro tale sentenza, i due clienti hanno proposto ricorso per Cassazione, la cui ordinanza è qui esaminata.

MODALITÀ DI FORMULAZIONE DELL'ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE DA PARTE DELLA BANCA

In primo luogo, con l'ordinanza in commento, la Suprema Corte rammenta che le Sezioni Unite, con la nota sentenza n°15895/2019 , abbiano affermato il seguente principio di diritto " l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da un'apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto , unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte" .

La Corte di Cassazione, in particolare, precisa che benché quello testé enunciato sia un principio affermato in un'ipotesi di rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, deve essere comunque ribadito l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale "grava sulla parte che eccepisce la prescrizione estintiva solamente l'onere di allegare l'inerzia del titolare del diritto dedotto in giudizio e di manifestare la volontà di avvalersene, non anche di tipizzare l'eccezione secondo una delle varie ipotesi previste dalla legge, ossia di specificare a quale tra le prescrizioni, diverse per durata, intenda riferirsi, spettando al giudice stabilire se, in relazione alla domanda che può conoscere nel merito e al diritto applicabile nel caso concreto, la prescrizione sia maturata" (Cass. n°15790/2016, n°24037/2009 e n°14576/2007).

Il giudice di legittimità, pertanto, accerta che, fin dal proprio atto introduttivo (comparsa di costituzione e risposta) del giudizio svoltosi in primo grado, la banca convenuta abbia esplicitamente (e sufficientemente) dedotto "l'intervenuta prescrizione del diritto eventuale alla restituzione delle somme percepite in eccesso dalla banca".

MANCATA PROVA DELL'ESISTENZA DI UN CONTRATTO DI AFFIDAMENTO E RELATIVE CONSEGUENZE

La Suprema Corte prosegue evidenziando come la Corte di Appello abbia accertato che la circostanza, allegata dalla banca, dell'inesistenza di un contratto di apertura di credito non era stata contestata dai correntisti e che, comunque, non vi era "prova alcuna dell'esistenza del contratto di apertura di credito".

Da ciò quindi discende che, avendo le rimesse natura solutoria e non ripristinatoria, la prescrizione doveva ritenersi decorrente dalle singole operazioni, e non dal momento della chiusura del conto. Ciò in linea con quanto in precedenza affermato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione stessa (Cass. SSUU n°24418/2010; Cass. 24051/2019), secondo cui l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo a un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati.

Infatti, in questa ipotesi, ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, in quanto il pagamento che può dar vita a una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del "solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens".

Da quanto sopra esposto, la Suprema Corte afferma che, a fronte dell'eccezione di prescrizione del credito a decorrere dalle singole rimesse, sollevata dalla banca avverso la domanda di ripetizione dell'indebito proposta dal correntista, grava su quest'ultimo la prova della natura ripristinatoria e non solutoria delle rimesse indicate ma il giudice è comunque tenuto a valorizzare la prova della stipula di un contratto di apertura di credito purché ritualmente acquisita, indipendentemente da una specifica allegazione del correntista perché la deduzione circa l'esistenza di un impedimento al decorso della prescrizione determinato da una apertura di credito, costituisce un'eccezione in senso lato e non in senso stretto (Cass. n°31927/2019).

Tuttavia, nella fattispecie in esame, tale prova, come sopra anticipato, non risulta acquisita agli atti con la conseguenza che il dies a quo della prescrizione decennale è da ritenersi automaticamente coincidente con la data di esecuzione delle singole rimesse solutorie.

CONCLUSIONI

In definitiva, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale di legittimità sedimentatosi nel corso degli ultimi anni, è possibile affermare che, in tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito - che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista, che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito - è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte.

In particolare, in materia di contratto di conto corrente bancario, poiché la decorrenza della prescrizione è condizionata al carattere solutorio, e non meramente ripristinatorio, dei versamenti effettuati dal cliente, essa matura sempre dalla data del pagamento, qualora il conto risulti in passivo e non sia stata concessa al cliente un'apertura di credito, oppure i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento; ne discende che, eccepita dalla banca la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per decorso del termine decennale dal pagamento, è onere del cliente provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quel versamento come mero ripristino della disponibilità accordata (Cass. n°33334/2022 e n°2660/2019).

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Sezione 1