Professione e Mercato

de Berardinis Mozzi: il contributo alla legificazione sull'equiparazione dell'assenza prolungata ed ingiustificata alle dimissioni

L'intervento normativo in parola chiude le possibilità di reiterazione di tale prassi, disponendo che l'assenza ingiustificata, protratta oltre il termine previsto dal CCNL applicato al rapporto di lavoro, o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a cinque giorni, fa sì che il rapporto si intenda risolto per volontà del lavoratore. In tal modo non vi sarà alcun licenziamento e, di conseguenza, non saranno dovuti il cosiddetto ticket Naspi e la Naspi stessa.

L'iter giuridico che ha portato il Governo – lo scorso primo maggio – ad inserire nel pacchetto sul lavoro una misura relativa alle dimissioni dei lavoratori subordinati e finalizzata a interrompere comportamenti poco onesti e tristemente diffusi recepisce un orientamento giurisprudenziale che si sta facendo largo a partire da una pronuncia del tribunale di Udine cui lo Studio legale de Berardinis Mozzi ha dato impulso.

Oltre a significativi interventi su diversi fronti, infatti, l'esecutivo guidato da Giorgia Meloni ha affrontato nel d.d.l. recentemente approvato le ipotesi in cui il lavoratore protragga in maniera ingiustificata la sua assenza oltre il termine previsto dal CCNL per la sanzione espulsiva. In tal modo, il dipendente realizzerebbe il proprio intento di farsi licenziare per lucrare la Naspi, con un aggravio dei costi sia per l'azienda, sia per la collettività, laddove la stessa non sarebbe spettata.

L'intervento normativo in parola chiude le possibilità di reiterazione di tale prassi, disponendo che l'assenza ingiustificata, protratta oltre il termine previsto dal CCNL applicato al rapporto di lavoro, o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a cinque giorni, fa sì che il rapporto si intenda risolto per volontà del lavoratore. In tal modo non vi sarà alcun licenziamento e, di conseguenza, non saranno dovuti il cosiddetto ticket Naspi e la Naspi stessa.

Come anticipato, il disegno di legge recepisce il recente orientamento giurisprudenziale stimolato proprio dallo Studio legale de Berardinis Mozzi (Trib. Udine, sent. n. 106 del 30 settembre 2020) e secondo cui laddove l'onere del pagamento del ticket licenziamento si verifichi solo perché il lavoratore, anziché dimettersi, abbia provocato il proprio licenziamento, ebbene nulla gli compete sia in termini di Naspi, ergo il datore di lavoro non dovrà versare l'importo del ticket.

Sarà dunque legge l'equiparazione dell'assenza ingiustificata prolungata oltre il termine previsto dal CCNL per l'erogazione del licenziamento (comunque oltre i cinque giorni) alle dimissioni.

«Talvolta accade che la sinergia che si sviluppa tra le aziende ed i propri legali, come è avvenuto per il nostro Studio, e la loro determinazione portino a risultati che, in termini di spesa complessiva, sociale ed aziendale, fanno sì che vengano risparmiati milioni di euro, salvaguardando anche istituti, come la Naspi, che costituiscono efficaci risposte ad esigenze reali ed effettive e non ad inaccettabili simulazioni», spiegano dalla law firm

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