Civile

Cassazione civile: le principali sentenze di procedura della settimana

La selezione delle pronunce della Suprema corte depositate nel periodo compreso tra il 6 ed il 13 giugno 2022

di Federico Ciaccafava

Nel consueto appuntamento con i depositi della giurisprudenza di legittimità in materia processualcivilistica, si propongono, nel periodo oggetto di scrutinio, le pronunce che, in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) competenza per valore, cosddetta clausola di contenimento e vizio di ultrapetizione; (ii) nullità notifica del precetto, opposizione e limiti del regime di sanatoria; (iii) questioni di rito e deroga al previo contraddittorio delle parti; (iv) controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria ed azione nei confronti del patronato per cattiva gestione della domanda di Aspi; (v) opposizione a sanzione amministrativa e regime di compensazione delle spese di lite; (vi) processo esecutivo e regime delle spese di lite; (vii) domanda di condanna specifica e sentenza di condanna generica; (viii) amministrazione di sostegno, decreti del giudice tutelare e regime impugnatorio.

PROCEDURA CIVILE – I PRINCIPI IN SINTESI

COMPETENZA Cassazione n. 18065/2022
La pronuncia riafferma che in ipotesi di proposizione cumulativa di più domande, l'affermazione dell'attore di limitare l'ammontare della domanda nei limiti della competenza per valore del giudice adito ha il duplice effetto di radicare la competenza innanzi al predetto giudice e di delimitare in tali limiti l'importo accertabile dalla sentenza, con conseguente nullità della pronuncia per l'ipotesi di superamento del valore determinato per effetto della clausola di contenimento.

NOTIFICAZIONICassazione n. 18112/2022
La sentenza ribadisce che la nullità della notifica del precetto può essere sanata, ai sensi dell'articolo 156, comma 3, c.p.c., dalla proposizione dell'opposizione, quale dimostrazione della intervenuta conoscenza dell'atto, solo quando è provato che tale conoscenza si è avuta in tempo utile a prevenire il pignoramento, atteso che la funzione tipica dell'atto di precetto è quella di consentire all'intimato di adempiere spontaneamente all'obbligazione portata dal titolo esecutivo, evitando l'avvio dell'esecuzione forzata contro di lui.

POTERI DEL GIUDICECassazione n. 18127/2022
La pronuncia assicura continuità al principio secondo cui il divieto della decisione sulla base di argomenti non sottoposti al previo contraddittorio delle parti non si applica alle questioni di rito relative a requisiti di ammissibilità della domanda previsti da norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo.

PROCESSI DIFFERENZIATI Cassazione n. 18198/2022
L'ordinanza rimarca che non appartiene alla cognizione del tribunale, in funzione del giudice del lavoro, la domanda con la quale l'attore agisce nei confronti del patronato per la cattiva gestione della domanda di Aspi rigettata dall'Inps, trattandosi invero di azione avente natura risarcitoria e non previdenziale o assistenziale e, in quanto tale, pertanto estranea alle previsioni di cui all'articolo 442 c.p.c.

SPESE PROCESSUALI Cassazione n. 18559/2022
La pronuncia afferma che nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, ove la decisione sia favorevole all'attore, la mancata opposizione dell'amministrazione all'impugnazione proposta nei suoi confronti non giustifica, di per sé, al pari della sua contumacia, la compensazione delle corrispondenti spese processuali.

SPESE PROCESSUALICassazione n. 18676/2022
La decisione riafferma che l'articolo 95 c.p.c., non trova applicazione in caso di pignoramento negativo e di mancato inizio dell'espropriazione forzata, con la conseguenza che, divenuto inefficace il precetto per decorso del termine di novanta giorni, le spese di questo restano a carico dell'intimante in forza del combinato disposto degli articloli 310 e 632, ultimo comma, c.p.c., secondo cui le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate.

SENTENZACassazione n. 18791/2022
L'ordinanza ribadisce che se l'attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di una somma di denaro determinata o determinabile (cosiddetta condanna specifica) il giudice non può, in assenza dell'accordo delle parti o quanto meno della opposizione del convenuto alla relativa richiesta dell'attore, rinviare a separato giudizio la liquidazione della somma dovuta limitandosi alla condanna all'"an debeatur" (cosiddetta condanna generica), ma deve decidere anche in ordine al "quantum debeatur" accogliendo la domanda, ovvero respingendola in caso contrario.

IMPUGNAZIONI Cassazione n. 18821/2022
Riaffermando quanto di recente statuito dalle Sezioni Unite, la decisione rimarca che i decreti del giudice tutelare in materia di amministrazione di sostegno sono reclamabili ai sensi dell'articolo 720-bis, comma 2, c.p.c. unicamente dinanzi alla Corte d'appello, quale che sia il loro contenuto (decisorio ovvero gestorio), mentre, ai fini della ricorribilità in cassazione dei provvedimenti assunti in tale sede, la lettera della legge impone in ogni caso la verifica del carattere della decisorietà, quale connotato intrinseco dei provvedimenti suscettibili di essere sottoposti al vaglio del giudice di legittimità.
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PROCEDURA CIVILE – IL MASSIMARIO

Procedimento civile – Competenza per valore – Cumulo oggettivo – Proposizione cumulativa di più domande – Limitazione delle domande nei limiti della competenza per valore del giudice adito – Conseguenze – Radicamento della competenza per valore – Vincolatività anche per il giudizio di merito – Sussistenza – Condanna per un importo superiore – Ultrapetizione – Configurabilità. (Cpc, articoli 6,7, 14, 112 e 161)
In tema di determinazione della competenza, in ipotesi di proposizione cumulativa di più domande, l'affermazione dell'attore di limitare l'ammontare della domanda nei limiti della competenza per valore del giudice adito ha il duplice effetto di radicare la competenza innanzi al predetto giudice e di delimitare in tali limiti l'importo accertabile dalla sentenza, con conseguente nullità della pronuncia per l'ipotesi di superamento del valore determinato per effetto della clausola di contenimento (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la decisione resa dal tribunale, in quanto, stante l'espressa limitazione della domanda alla competenza per valore proposta innanzi al giudice di pace, peraltro ribadita pure in secondo grado, come evidenziato dai controricorrenti, il capo di condanna censurato con il motivo all'esame avrebbe dovuto essere contenuto entro il limite della cosiddetta clausola di contenimento a pena d'ultrapetizione). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 26 novembre 2021, n. 36897; Cassazione, sezione civile III, sentenza 5 settembre 2011, n. 18100; Cassazione, sezione civile III, sentenza 11 dicembre 2003, n. 18942).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 6 giugno 2022, n. 18065 – Presidente Scoditti – Relatore Scrima

Procedimento civile – Notificazioni – Nullità della notifica del precetto – Proposizione dell'opposizione a precetto – Sanatoria della nullità – Ammissibilità – Condizioni – Prova della conoscenza dell'atto in tempo utile a prevenire il pignoramento – Necessità – Fondamento. (Cpc, articoli 140, 156, 480, 482, 492 e 615)
La nullità della notifica del precetto può essere sanata, ai sensi dell'articolo 156, terzo comma, cod. proc. civ., dalla proposizione dell'opposizione, quale dimostrazione della intervenuta conoscenza dell'atto, solo quando è provato che tale conoscenza si è avuta in tempo utile a prevenire il pignoramento, atteso che la funzione tipica dell'atto di precetto è quella di consentire all'intimato di adempiere spontaneamente all'obbligazione portata dal titolo esecutivo, evitando l'avvio dell'esecuzione forzata contro di lui (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata per aver il giudice del merito affermato che l'eventuale nullità della notificazione del precetto, così come del pignoramento, sarebbe stata sanata dallo svolgimento dell'opposizione sanante in quanto dimostrativa della conoscenza legale degli atti e fatti procedimentali, non potendosi invece prescindere, nella fattispecie concreta, dall'omesso vaglio della dedotta nullità di notificazione del precetto, prospettata idoneamente, anche in sede di legittimità, avuto riguardo alla circostanza che la notifica, anche ex articolo 140, cod. proc. civ., avvenuta, con comunicazione apparentemente perfezionata per cosiddetta "compiuta giacenza", non può ritenersi valida qualora emerga che la residenza effettiva, cui corrisponde presuntivamente quella anagrafica, sia differente). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 15 settembre 2020, n. 19120; Cassazione, sezione civile III, sentenza 12 giugno 2020, n. 11290; Cassazione, sezione civile III, sentenza 16 ottobre 2017, n. 2 4291).
Cassazione, sezione III civile, sentenza 6 giugno 2022, n. 18112 – Presidente De Stefano – Relatore Porreca

Procedimento civile – Poteri del giudice – Sentenza fondata su questioni di rito – Requisiti di ammissibilità della domanda verificabili "ex officio" in ogni stato e grado del processo – Accertamento della loro carenza – Difetto di contraddittorio tra le parti – Nullità della sentenza per violazione dell'art. 6 CEDU – Insussistenza – Fondamento. (Cpc, articolo 101; Rd, n. 1611/1933, articolo 43; Legge, n. 800/1967, articolo 6; Dl, n. 345/2000, articolo 1)
Il divieto della decisione sulla base di argomenti non sottoposti al previo contraddittorio delle parti non si applica alle questioni di rito relative a requisiti di ammissibilità della domanda previsti da norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo, senza che tale esito processuale integri una violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, il quale – nell'interpretazione data dalla Corte Europea – ammette che il contraddittorio non venga previamente suscitato quando si tratti di questioni di rito che la parte, dotata di una minima diligenza processuale, avrebbe potuto e dovuto attendersi o prefigurarsi (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto del necessario "ius postulandi" degli avvocati del libero foro ai quali la ricorrente Fondazione Teatro dell'Opera di Roma aveva conferito procura speciale). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 15 maggio 2018, n. 11738; Cassazione, sezione civile III, sentenza 21 luglio 2016, n. 15019).
Cassazione, sezione L civile, sentenza 6 giugno 2022, n. 18127 – Presidente Manna – Relatore Marotta

Procedimento civile – Processi differenziati – Controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria – Azione nei confronti del patronato per cattiva gestione della domanda di ASPI – Cognizione del tribunale in funzione del giudice del lavoro – Configurabilità – Esclusione – Fondamento. (Cpc, articoli 45, 442 e 444)
Non appartiene alla cognizione del tribunale, in funzione del giudice del lavoro, la domanda con la quale l'attore agisce nei confronti del patronato per la cattiva gestione della domanda di Aspi rigettata dall'Inps, trattandosi invero di azione avente natura risarcitoria e non previdenziale o assistenziale e, in quanto tale, pertanto estranea alle previsioni dettate dall'articolo 442 cod. proc. civ. (Nel caso di specie, in cui il valore della lite era inferiore ai cinquemila euro ed in cui il giudice adito pace adito aveva declinato la propria competenza in favore del tribunale in funzione di giudice del lavoro della stessa sede e quest'ultimo, a sua volta, aveva chiesto il regolamento d'ufficio della competenza ex articolo 45 cod. proc. civ., la Suprema Corte ha dichiarato la competenza del primo, innanzi al quale ha rimesso le parti). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile L, sentenza 10 agosto 2012, n. 14386).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 7 giugno 2022, n. 18198 – Presidente Leone – Relatore Buffa

Procedimento civile – Spese processuali – Giudizio di opposizione a sanzioni amministrative – Decisione favorevole all'attore – Mancata opposizione dell'amministrazione all'impugnazione – Compensazione spese processuali – Ammissibilità – Esclusione – Fondamento. (Cpc, articoli 91 e 92)
Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, ove la decisione sia favorevole all'attore, la mancata opposizione dell'amministrazione all'impugnazione proposta nei suoi confronti non giustifica, di per sé, al pari della sua contumacia, la compensazione delle corrispondenti spese processuali in quanto, comunque, l'istante è stato costretto ad adire il giudice per ottenere il riconoscimento del suo diritto (Nel caso di specie, il tribunale aveva accolto l'appello proposto dalla ricorrente avverso la sentenza con la quale il giudice di pace, pur accogliendo la domanda di annullamento dell'ingiunzione impugnata, aveva compensato le spese di lite tra le parti; la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio la sentenza gravata avendo il tribunale medesimo ritenuto di non dover disporre in ordine alle spese del giudizio d'appello sul rilievo che "…l'impugnazione ha unicamente ad oggetto un provvedimento giurisdizionale…" (e non il provvedimento della prefettura, "…definitivamente annullato con la pronuncia impugnata…") e che "…l'appellata non si è costituita contrastando la domanda di riforma…"). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 29 maggio 2018, n. 13498; Cassazione, sezione civile I, sentenza 23 gennaio 2012, n. 901; Cassazione, sezione civile VI, sentenza 15 ottobre 2014, n. 21 871).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 9 giugno 2022, n. 18559 – Presidente Orilia – Relatore Dongiacomo

Procedimento civile – Spese processuali – Processo di esecuzione – Articolo 95 c.p.c. – Applicabilità – Limiti e criteri – Pignoramento negativo e mancato inizio dell'espropriazione forzata – Inefficacia del pignoramento – Applicabilità – Esclusione – Fondamento. (Cpc, articoli 95, 310, 481, 491 e 6 32)
L'articolo 95 cod. proc. civ., nel porre a carico del debitore esecutato le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione, presuppone che il processo esecutivo sia iniziato con il pignoramento eseguito dall'ufficiale giudiziario; tale disposizione, pertanto, non può trovare applicazione in caso di pignoramento negativo e di mancato inizio dell'espropriazione forzata, con la conseguenza che, divenuto inefficace il precetto per decorso del termine di novanta giorni, le spese di questo restano a carico dell'intimante in forza del combinato disposto degli articoli 310 e 632, ultimo comma, cod. proc. civ., secondo cui le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto incensurabile la sentenza impugnata dal ricorrente con riferimento alle spese del processo di esecuzione, non potendosi nella circostanza dare favorevole seguito alle deduzioni difensive relative all'intervenuto accordo transattivo, integrante il diverso accordo tra le parti che avrebbe legittimato una diversa regolazione delle spese della procedura esecutiva, pur essendovi stato un pignoramento negativo, con conseguente perenzione del precetto, sia in quanto non era emerso che l'accordo fosse stato raggiunto, tale non potendosi ritenere lo scambio della corrispondenza, sia in quanto l'accertamento di fatto in ordine alla conclusione dell'accordo, che il giudice dell'impugnazione di merito aveva escluso, non era stato adeguatamente impugnato in sede di legittimità). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 12 aprile 2011, n. 8298).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 9 giugno 2022, n. 18676 – Presidente Amendola – Relatore Valle

Procedimento civile – Sentenza – Domanda di condanna del convenuto al pagamento di una somma di denaro determinata o determinabile – Sentenza di condanna generica – Ammissibilità – Limiti. (Cpc, articoli 112 e 278)
Se l'attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di una somma di denaro determinata o determinabile (cosiddetta condanna specifica) il giudice non può, in assenza dell'accordo delle parti o quanto meno della opposizione del convenuto alla relativa richiesta dell'attore, rinviare a separato giudizio la liquidazione della somma dovuta limitandosi alla condanna all'"an debeatur" (cosiddetta condanna generica), ma deve decidere anche in ordine al "quantum debeatur" accogliendo la domanda, ovvero respingendola in caso contrario (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in materia giuslavoristica, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata essendosi la corte territoriale, pur a fronte di domande con le quali il ricorrente aveva quantificato gli importi da lui pretesi, limitata ad una condanna generica alle differenze retributive). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile L, sentenza 18 febbraio 2011, n. 4051; Cassazione, sezione civile III, sentenza 17 maggio 2007, n. 11460).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 10 giugno 2022, n. 18791 – Presidente Esposito – Relatore Di Paolantonio

Procedimento civile – Impugnazioni – Amministrazione di sostegno – Decreti del giudice tutelare – Reclamabilità esclusiva dinanzi alla corte d'appello – Natura ordinatoria o decisoria dei provvedimenti – Irrilevanza. (Cc, articoli 404, 405, 407 e 408; Disp. att. cc, articolo 45; Cpc, articoli 720-bis e 739)
I decreti del giudice tutelare in materia di amministrazione di sostegno sono reclamabili ai sensi dell'articolo 720 bis, comma 2, c.p.c. unicamente dinanzi alla Corte d'appello, quale che sia il loro contenuto (decisorio ovvero gestorio), mentre, ai fini della ricorribilità in cassazione dei provvedimenti assunti in tale sede, la lettera della legge impone in ogni caso la verifica del carattere della decisorietà, quale connotato intrinseco dei provvedimenti suscettibili di essere sottoposti al vaglio del giudice di legittimità (Nel caso di specie, venendo in rilievo, nel caso concreto, il provvedimento di nomina dell'amministratore di sostegno, cui va attribuita natura gestoria, la Suprema Corte, in applicazione del principio enunciato dalle Sezioni Unite, ha dichiarato la competenza della corte territoriale che aveva richiesto alla stessa il regolamento di competenza. (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 30 luglio 2021, n. 21985)
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 10 giugno 2022, n. 18821 – Presidente Scotti – Relatore Caiazzo

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