Civile

La verifica non contestata subito dal contribuente equivale ad accettazione dei risultati

La partecipazione del contribuente deve essere effettiva, nel senso di un'attiva collaborazione con i verificatori

di Giampaolo Piagnerelli

La partecipazione del contribuente alla verifica del Fisco - senza contestazioni immediate - equivale a un assenso alle operazioni e ai risultati cui è giunta l'amministrazione. Lo chiarisce la Cassazione con la sentenza n. 14889/22.

La posizione del Fisco
Le Entrate hanno evidenziato correttamente che non avendo la società sottoposta ad accertamento, contestato in sede di accesso, le modalità con le quali il Fisco ha proceduto alla determinazione delle percentuali di ricarico sottoscrivendo il verbale finale, il contribuente non era più nelle condizioni di porre in discussione dette modalità, anche per il carattere confessorio delle dichiarazioni rese e per la valenza probatoria del processo verbale di constatazione. La Cassazione ha richiamato anche la giurisprudenza di legittimità secondo cui "la partecipazione del contribuente alle operazioni di verifica senza contestazioni (nella specie in ordine alla rappresentatività del campione di prodotti posti a base del calcolo della percentuale di ricarico), pur in mancanza di un'approvazione espressa equivale sostanzialmente ad accettazione delle operazioni stesse e dei loro risultati, attesi la facoltà e l'onere di formulare immediatamente il proprio dissenso (sul punto si veda anche la sentenza della Cassazione n. 15851/16)". Va precisato, peraltro, che la partecipazione del contribuente deve essere effettiva, nel senso di un'attiva collaborazione con i verificatori, consistente nel fornire le indicazioni ritenute dagli stessi utili ai fini dell'accertamento (non solo con riferimento alla rappresentatività del campione, ma anche, ad esempio alla tipologia di attività esercitata, alle metodologie di lavorazione, all'organizzazione del lavoro e ai fornitori). In questo caso, quindi, punto a favore dell'amministrazione.

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