Responsabilità

Termine di prescrizione del risarcimento: immediato per il direttore Universitario con misura cautelare

Il dies a quo da cui prendere spunto per la prescrizione coincide con il provvedimento rettorale di sospensione

di Giampaolo Piagnerelli

Il direttore di una struttura universitaria a cui è stata notificata una misura interdittiva penale è soggetto a provvedimento rettorale con cui viene immediatamente sospeso dalla carica e dalla data di inflizione della misura scatta il termine di prescrizione del risarcimento. Lo precisa la Cassazione con ordinanza n. 4154/22.

La vicenda. Venendo ai fatti la Corte d'appello di Napoli ha confermato la decisione del tribunale partenopeo che aveva respinto la richiesta del direttore dell'Azienda universitaria policlinico di Napoli, per il risarcimento del danno patrimoniale e non, derivatogli dall'illecita condotta dell'Università, che con provvedimento rettorale lo aveva sospeso dalle funzioni, a seguito della misura cautelare interdittiva disposta nei suoi confronti in sede penale. La Cassazione ha evidenziato come nella vicenda i giudici di merito abbiano fatto chiarezza sui termini di prescrizione del risarcimento del danno. A tal proposito la Corte d'appello ha ritenuto maturata la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno, individuando il dies a quo della prescrizione nella data di adozione del provvedimento rettorale di sospensione (16 ottobre 2000) trattandosi di illecito istantaneo. Il ricorrente, invece, ha eccepito che l'individuazione del dies a quo del decorso della prescrizione si sarebbe verificata soltanto con il deposito della sentenza della Corte d'appello di Napoli in data 8 giugno 2007 (e quindi ancora in tempo per non incappare nella prescrizione).

Le conclusioni. I Supremi giudici, però, hanno rilevato come sia stato individuato correttamente il termine prescrizionale a far data dal 2000 in quanto l'appellante non ha indicato alcun documento su cui il ricorso si fondava e in particolare il contenuto della sentenza civile dalla quale si assumeva dover far ricorrere il termine di prescrizione: il tutto in palese violazione dell'articolo 366 n. 6 cpc.

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