Immobili

La compagnia non può contestare la disdetta

Il Tribunale di Milano con sentenza 8718 del 27 ottobre 2021 bacchetta una società assicurativa, la quale riteneva invalido il recesso contrattuale assumendo che l’amministratore non avesse il potere di disporre di una simile facoltà per conto dei rispettivi mandanti (ovvero i condòmini)

di Rosario Dolce

La compagnia di assicurazione del fabbricato non può mettere il naso sul potere dell’amministratore di disdire la polizza globale. Il Tribunale di Milano con sentenza 8718 del 27 ottobre 2021 bacchetta perciò una società assicurativa, la quale riteneva invalido il recesso contrattuale assumendo che l’amministratore non avesse il potere di disporre di una simile facoltà per conto dei rispettivi mandanti (ovvero i condòmini).

In discussione c’era in realtà anche una clausola contrattuale che prevedeva la possibilità della disdetta solo a condizione dell’accensione di una polizza più favorevole per l’assicurato.Dunque, oggetto della censura non era tanto l’esistenza della delibera autorizzativa ai fini della disdetta, quanto il diligente espletamento del mandato conferito dai condòmini e, segnatamente, la conformità delle condizioni della nuova polizza allo standard indicato dall’assemblea.

Tale approccio, tuttavia, precisano i giudici, attribuisce ad un terzo (la compagnia assicurativa) la valutazione dell’operato del mandatario in palese violazione della normativa di riferimento secondo cui, essendo i limiti del potere rappresentativo posti nell’interesse esclusivo del mandante (articolo 1130 Codice civile), eventuali contestazioni inerenti il travalicamento degli stessi possono esser fatte valere in via esclusiva dal mandante (cioè dai condòmini).

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