Civile

Zone a traffico limitato: pass invalidi "al portatore"

No all'obbligo di comunicazione preventivo della targa. Lo ha ribadito la Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 28144 depositata oggi

di Francesco Machina Grifeo

Gli enti locali non possono limitare il diritto alla circolazione nelle zone a traffico limitato degli invalidi muniti dell'apposito pass imponendo oneri di comunicazione non previsti dalla legge: come, per esempio, l'obbligo di comunicare preventivamente la targa della diversa vettura utilizzata. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 28144 depositata oggi, accogliendo con rinvio il ricorso di una coppia di coniugi (di cui uno portatore di handicap) che chiedeva l'annullamento di 14 verbali elevati per aver percorso corsie preferenziali con la vettura della moglie, senza comunicare preventivamente all'amministrazione comunale la targa dell'auto.

Il tribunale, all'opposto, aveva sì riconosciuto il diritto del disabile di transitare nelle corsie riservate e Ztl con qualsiasi veicolo, ma "riconosceva la legittimità del mero obbligo di preventiva comunicazione della targa nell'ipotesi in cui l'interessato avesse deciso di utilizzare un veicolo diverso da quello (abituale) indicato all'atto del rilascio della autorizzazione".

Per la Seconda sezione civile invece il diritto dell'invalido ad accedere nelle zone a traffico limitato è un "diritto incondizionato e non limitabile per esigenze di controllo automatizzato degli accessi in tali zone". Mentre, nel caso specifico, il comune di Milano aveva introdotto un "onere non previsto dalla legge in capo alla persona trasportata: quello di comunicare in via telefonica o accedendo al portale la targa diversa da quella del veicolo master, originariamente registrato". Secondo il municipio tale comunicazione serviva all'amministrazione per avere "un presidio della corretta circolazione stradale all'interno dei centri abitati".

Per i giudici, dunque, sono illegittimi i limiti posti dalle ordinanze comunali consistenti in una previa comunicazione imposta al soggetto disabile: sia nel caso in cui il disabile sia in possesso del "contrassegno invalidi" rilasciato da altro Comune, in quanto esso (ai sensi dell'art. 11 Dpr 503/1996) ha già per legge validità sul territorio nazionale; sia, nel caso in cui sia trasportato con un'autovettura, munita del contrassegno, diversa da quella registrata.

Di recente, ricorda la decisione, due ordinanze della stessa Sezione (Cass. n. 8226/2022 e Cass. n. 24015/2022) hanno ribadito che l'autorizzazione alla circolazione dei disabili, comprovata dal rilascio del "contrassegno invalidi, diretta a ridurre il più possibile impedimenti deambulatori, non può trovare ostacoli generati dalle difficoltà organizzative dell'ente territoriale". Né la mancata comunicazione preventiva della targa dei veicoli utilizzati per il trasporto della persona invalida può configurare la violazione dell'art. 7 comma 14 del C.d.S.

Fermo restando, conclude la Cassazione, che il proprietario dell'autovettura - non disabile né autorizzato al trasporto disabili - rimane gravato dell'onere di dimostrare che in quella specifica circostanza il veicolo, munito di contrassegno esposto, trasportava effettivamente un disabile.

Il giudice del rinvio, dunque, dovrà accertare se il disabile si trovasse effettivamente alla guida o trasportato sul veicolo del quale non era stata comunicata preventivamente la targa all'ente comunale, in modo da "scongiurare possibili abusi dell'utilizzo del pass invalidi".

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