Civile

La multa dell'autovelox non è valida se manca la banchina

La strada deve essere accompagnata dalla banchina per tutta la sua lunghezza

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di Giampaolo Piagnerelli

L'autovelox può essere posizionato sulla strada statale a condizione che - per tutta la sua lunghezza - sia accompagnata dalla banchina laterale. In caso contrario è illegittimo posizionare l'apparecchiatura di rilevazione della velocità. Lo chiarisce la Cassazione con l'ordinanza n. 7708/22.

La vicenda
Nella fattispecie il tribunale di Firenze ha riformato la decisione del giudice di pace (pro ente locale) e ha annullato la sanzione rilevando che gli autovelox possono essere installati sulle strade (ex articolo 2, comma 2 del Cds) ovvero su singoli tratti individuati con apposito decreto prefettizio ai sensi del comma 2, mentre la strada ove era stata consumata l'infrazione non presentava i caratteri della strada extraurbana (tipo B) , né quelli della strada extraurbana secondaria (tipo C) mancando una banchina laterale sull'intera lunghezza e quindi era illegittimo l'utilizzo dell'autovelox. Di qui la sanzione era stata erroneamente confermata in primo grado. L'appellante (città Metropolitana di Firenze) ha eccepito come fosse stato erroneamente dichiarato che la strada in questione fosse priva di banchina per tutta la sua lunghezza, mentre le prove avevano fatto inequivocabilmente emergere la presenza di banchine laterali ancorchè di larghezza variabile (ma non sull'intero tratto stradale), trattandosi di strada extraurbana su cui era consentito l'utilizzo dell'autovelox. La Cassazione ha dichiarato il motivo di ricorso inammissibile.

Conclusioni
L'appello, infatti, non si è confrontato con la ratio della pronuncia di secondo grado che ha ritenuto preclusiva per la classificazione della strada tra quelle extraurbane, l'assenza di banchine "per tutta la lunghezza della strada", reputando tale condizione indispensabile per ritenere ammissibile la rilevazione della velocità a mezzo di autovelox.

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