Civile

Sì al reintegro se la procedura di licenziamento collettivo non è stata estesa a tutti i dipendenti

Le limitazioni a singoli comparti o sedi vanno esplicitate e giustificate dall'azienda in fase di comunicazione al sindacato

di Paola Rossi

Il licenziamento collettivo motivato per ragioni generali di ristrutturazione aziendale non consente di limitare a una sede specifica o a un singolo settore l'individuazione dei lavoratori con cui risolvere il rapporto di lavoro.

Così la sentenza n. 1242/2022 della Corte di cassazione, ha conferma il reintegro di un dipendente licenziato nella sede di Napoli di una grande società svedese di telecomunicazioni.
La Cassazione nel respingere il ricorso della società, messa in crisi nel 2017 dalla perdita della commessa delle reti di importanti operatori di telefonia mobile, ha infatti chiarito che la procedura collettiva prevista dalla legge 223/1991 può colpire soltanto un comparto aziendale o solo una delle sedi produttive esclusivamente se riduce le sue articolazioni territoriali disponendone la chiusura e se i lavoratori interessati non siano fungibili con gli altri dipendenti del medesimo datore di lavoro.

Legittimità della limitazione della procedura collettiva
Ma si tratta di limitazioni che vanno giustificate e soprattutto esposte dall'azienda nella comunicazione di avvio della procedura collettiva. Al fine di essere oggetto del preventivo confronto e della verifica con le rappresentanze sindacali.
In caso contrario, vanno applicati - indistintamente a tutti i dipendenti - i criteri di legge che determinano la licenziabilità o meno del singolo nell'ambito della procedura collettiva. Nel caso concreto, la società aveva giustificato ex post il licenziamento collettivo limitato a singole sedi, con ragioni di ordine geografico le quali avrebbero determinato la necessità di trasferimenti onerosi e a centinaia di chilometri di distanza. Giustificazione postuma non in grado perciò di legittimare una discriminazione tra i lavoratori.

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