Società

Composizione assistita della crisi anche per le imprese sotto soglia

L'imprenditore commerciale e agricolo che possiede i requisiti di cui all'art. 1, secondo comma, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, può richiedere la nomina dell'esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa

di Luciana Cipolla*

La composizione assistita della crisi riguarda anche le imprese commerciali e agricole minori secondo le disposizioni dell' art. 17 del Decreto , con poche modifiche rispetto alla procedura riservata alle imprese sovra soglia.

Ed infatti, ai sensi del primo e terzo comma dell'art. 17:
"L'imprenditore commerciale e agricolo che possiede congiuntamente i requisiti di cui all'articolo 1, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza, può chiedere la nomina dell'esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa".

Alla domanda devono essere allegati una parte dei documenti indicati all'art. 5 , comma 3, del decreto e, in particolare:
- la dichiarazione sulla pendenza di ricorsi per la dichiarazione di fallimento o per l'accertamento dello stato di insolvenza;
- il certificato unico dei debiti tributari di cui all'articolo 364, comma 1, del codice della crisi;
- la situazione debitoria complessiva richiesta all'Agenzia delle entrate-Riscossione;
- il certificato dei debiti contributivi e dei premi assicurativi di cui all'articolo 363, comma 1, del codice della crisi oppure, se non disponibile, il documento unico di regolarità contributiva;
-un estratto delle informazioni presenti nella Centrale dei rischi gestita dalla Banca d'Italia non anteriore di tre mesi rispetto alla presentazione dell'istanza.

La competenza è attribuita in via alternativa all'OCC o al Segretario generale della camera di commercio del luogo in cui l'impresa ha la propria sede legale. In quest'ultimo caso la domanda è presentata nelle forme indicate dall'art. 5, comma 1, del decreto (tramite piattaforma telematica) e con la compilazione del modello previsto dalla norma ed approvato con decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia.

L'esperto, dopo aver accettato l'incarico, sente l'imprenditore e acquisisce i bilanci dell'ultimo triennio, se disponibili, le dichiarazioni fiscali e la documentazione contabile ritenuta necessaria per redigere, ove non disponibile, una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'imprenditore nonché un elenco aggiornato dei creditori e dei relativi diritti. Il legislatore, tenuto conto delle modeste dimensioni dell'impresa, affida all'esperto un ruolo, oltre che di facilitatore di un accordo con i creditori, di ausiliario dell'imprenditore in difficoltà nell'accertamento della situazione dell'impresa e dell'entità del passivo. Ciò spiega perché l'elenco dei documenti che vanno presentati unitamente all'istanza di accesso alla composizione negoziata è ridotto rispetto all'ipotesi ordinaria.

Non vi sono altre differenze da segnalare rispetto alle norme che regolano la medesima procedura con riguardo alle imprese maggiori stante il rinvio che l'art. 17 del Decreto fa agli articoli da 4 a 16 del Decreto.

L'unica eccezione riguarda l'art. 11 che disciplina la conclusione delle trattative atteso che per le imprese minori il legislatore ha dettato una normativa leggermente differente.

L'art. 17, comma 4, prevede infatti che le parti possono, quando è individuata una soluzione idonea al superamento della crisi o dell'insolvenza:
a) concludere un contratto privo di effetti nei confronti dei terzi idoneo ad assicurare la continuità Aziendale. Si tratta evidentemente di una fattispecie a contenuto libero, nella quale possono confluire parziali rinunce al credito, dilazioni di pagamento, revisioni della disciplina contrattuale ecc. tali, comunque, da consentire la prosecuzione dell'attività dell'impresa in regime di equilibrio;
b) concludere una convenzione di moratoria ai sensi dell'art. 182-octies L. fall. nel testo introdotto dal decreto-legge.
c) concludere un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto, senza necessità di attestazione, idoneo a produrre gli effetti di un piano attestato ex art. 67, terzo comma, lettera d) L. fall. 
d) proporre l'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 7 della legge 27 gennaio 2012, n. 3 sul sovraindebitamento. 
e) chiedere la liquidazione dei beni ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 27 gennaio 2012, n. 3;   
f)  proporre la domanda di concordato semplificato.

Se invece all'esito delle trattative non è possibile raggiungere l'accordo, l'esperto, su richiesta dell'imprenditore, svolge i compiti di gestore della crisi secondo la disciplina del sovraindebitamento.

L'esito della negoziazione viene comunicato dall'esperto al tribunale che dichiara cessati gli effetti delle eventuali misure protettive e cautelari concesse.

Il compenso dell'esperto è liquidato dal responsabile dell'OCC o dal segretario generale della Camera di Commercio che lo ha nominato.

_____

*A cura di Luciana Cipolla - Partner e Responsabile del Dipartimento Concorsuale di La Scala Società tra Avvocati

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©