Civile

Entro trenta giorni l'opposizione al decreto di pagamento degli ausiliari del giudice

Il termine decorre dalla comunicazione o notificazione del provvedimento

di Mario Finocchiaro

Ai sensi dell'articolo 170 del Dpr n. 115 del 2002, come modificato dall'articolo 34, comma 17, del decreto legislativo n. 150 del 2011, l'opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi degli ausiliari del giudice deve essere proposta entro il termine per impugnare previsto dall'articolo 702-quater Cpc per il procedimento sommario di cognizione, le cui disposizioni regolano il giudizio di opposizione. Ne deriva che detto termine è pari a trenta giorni, decorrenti dalla comunicazione o notificazione del provvedimento. Questo il principio espresso dalla Sezione II della Cassazione con l'ordinanza 21 giugno 2022 n. 20054.

I precedenti
Conformi, Cassazione, ordinanze 11 giugno 2020, n. 11201, in lanuovaproceduracivile.com, 2020; 20 novembre 2017, n. 27418 e sentenza 21 febbraio 2017 n. 4423, richiamata in motivazione, nella pronunzia in rassegna, ove - in motivazione - la precisazione che con la sentenza n. 106 del 2016, la Corte costituzionale - nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 34, comma 17, e 15, comma 2, del decreto legislativo n. 150 del 2011, impugnati, in riferimento agli articoli 76 (in relazione all'articolo 54, commi 1 e 4, della legge n. 69 del 2009), 3, 24 e 111, settimo comma, Cost., nella parte in cui tale normativa, sostituendo l'articolo 170, comma 1, del Dpr n. 115 del 2002, ha soppresso il termine ivi previsto di venti giorni dall'avvenuta comunicazione per la proposizione dell'opposizione al decreto di liquidazione delle spese di giustizia - ha affermato che va escluso, in via interpretativa, che l'opposizione avverso il decreto di liquidazione delle spettanze all'ausiliario del giudice sia ora proponibile sine die e soggetta solo al termine ordinario di prescrizione, dovendosi al contrario ritenere che l'opposizione in esame è stata attratta nel modello del rito sommario di cognizione e che, pertanto, il termine per la correlativa proposizione non è più quello speciale, di venti giorni, previsto nel testo originario dell'articolo 170 del Dpr n. 115 del 2002, bensì quello di trenta giorni stabilito ora in via generale per il riesame dei provvedimenti adottati in prima istanza nell'ambito di procedure riconducibili allo schema del rito sommario.
In definitiva, ha evidenziato, altresì, Cassazione, sentenza 21 febbraio 2017, n. 4423, in forza dell'articolo 15, comma 1, del Dlgs n. 150 del 2011, che dispone che le opposizioni ai decreti in tema di spese di giustizia sono regolate dal rito sommario, deve ritenersi che il decreto di liquidazione delle spettanze all'ausiliario è equiparato all'ordinanza del giudice monocratico ed è suscettibile di opposizione nel termine di trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione ai sensi dell'articolo 702-quater Cpc

La sentenza della Consulta
Corte cost., sentenza 12 maggio 2016, n. 106 - che ha dichiarato non fondata nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 34, comma 17, decreto legislativo 1º settembre 2011 n. 150, nella parte in cui sopprime il termine di venti giorni dall'avvenuta comunicazione, previsto dall'articolo 170, Dpr 30 maggio 2002 n. 115, per la proposizione dell'opposizione al decreto di liquidazione delle spese di giustizia, in relazione all'articolo 54, commi 1 e 4, legge 18 giugno 2009 n. 69, in riferimento all'articolo 76 Cost., nonché la questione di legittimità costituzionale degli articolo 15, comma 2, e 34, comma 17, decreto legislativo 1º settembre 2011 n. 150, nella parte in cui sopprimono il termine di venti giorni dall'avvenuta comunicazione, previsto dall'articolo 170 Dpr 30 maggio 2002 n. 115, per la proposizione dell'opposizione al decreto di liquidazione delle spese di giustizia, in riferimento agli articolo 3, 24, 111, comma 7, e, in relazione all'articolo 54, commi 1 e 4, l. 18 giugno 2009 n. 69, 76 Cost - leggesi in Foro it., 2016, I, c. 1877.

Gli orientamenti precedenti
Diversamente, per la giurisprudenza anteriore, nel senso che in tema di spese di giustizia, il dies a quo del termine per l'opposizione avverso il provvedimento di liquidazione del compenso agli ausiliari del giudice, previsto dall'articolo 170 del Dpr 30 maggio 2002, n. 115, nel testo ratione temporis applicabile, decorre dalla comunicazione del decreto, effettuata ai sensi degli articoli 136 e seguenti Cpc o con forme equipollenti, idonee ad assicurare l'effettiva ed integrale conoscenza dello stesso ai fini dell'esercizio della facoltà di impugnazione, Cassazione, ordinanza 4 luglio 2013, n. 16717, che, in applicazione dell'enunciato principio, è stata ritenuta tardiva l'opposizione proposta oltre il termine di venti giorni dalla comunicazione di copia del provvedimento di liquidazione alla parte onerata eseguita dall'ausiliare, accompagnata dalla richiesta di pagamento, cui aveva fatto seguito il deposito, da parte del medesimo onerato, di un'istanza al giudice di revoca del decreto.

Termini per la liquidazione dei periti
In tema di liquidazione del compenso ai periti, il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che abbia deciso sull'opposizione ex articolo 170 Dpr n. 115 del 2002, può essere proposto entro il termine lungo ex articolo 327 Cpc, non trovando applicazione la previsione, relativa al procedimento sommario di cognizione, secondo la quale l'appello avverso l'ordinanza ex articolo 702 ter Cpc deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla sua comunicazione, ma la disciplina del ricorso straordinario ex articolo 111 Cost., venendo in rilievo un provvedimento non altrimenti impugnabile che incide con carattere di definitività su diritti soggettivi, Cassazione, ordinanza 21 febbraio 2020, n. 4735.
Con riguardo, peraltro, al ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa a conclusione del giudizio di opposizione previsto dall'articolo 170 Dpr 30 maggio 2002 n. 115, nel testo vigente prima della sua modificazione ad opera del decreto legislativo 1 settembre 2011 n. 150, si è affermato che lo stesso deve essere depositato presso la cancelleria della corte di cassazione entro il termine di venti giorni dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto (articolo 369, 1º comma, Cpc) senza che a tal fine siano previsti equipollenti, che possono bensì valere, ma ai diversi fini delle comunicazioni di cancelleria non per la notificazione ad istanza della parte; ne consegue che la rassicurazione fornita dal funzionario di cancelleria circa la sufficienza del visto da lui apposto sull'originale del ricorso al fine della notificazione dello stesso alla controparte, non consente la rimessione in termini del ricorrente per potervi provvedere, Cassazione, sentenza 26 settembre 2013, n. 22105.

Le altre pronunce
Sempre in margine ai termini di cui all'articolo 170 Dpr n. 115 del 2002, si è affermato, altresì, in sede di legittimità:
- la dicitura «rinuncia ai termini», apposta in calce al decreto di liquidazione del compenso al custode (nella specie, nominato nell'ambito di un procedimento penale) e dallo stesso sottoscritta equivale a rinuncia all'opposizione ex articolo 170 Dpr n. 115 del 2002; in quanto tale, non è atto di rinuncia all'impugnazione, bensì atto di rinuncia all'azione, che non richiede formule sacramentali, non necessita di accettazione della controparte e preclude qualsivoglia attività giurisdizionale diversa dal suo rilievo ufficioso, il cui riscontro, avente l'efficacia di un rigetto della domanda, si risolve in una valutazione in fatto rimessa al giudice del merito, non censurabile in sede di legittimità, ove logicamente e congruamente motivata, Cassazione, ordinanza 4 giugno 2021, n. 15712;
- in materia di spese di giustizia, ove manchi la rituale comunicazione del decreto di liquidazione del compenso spettante all'ausiliario, quest'ultimo può legittimamente fare ricorso al procedimento monitorio per munirsi di un titolo esecutivo nei confronti della parte processuale, la quale può proporre opposizione ai sensi dell'articolo 645 Cpc, contestando, secondo le regole ordinarie, non solo l'an ma anche il quantum del credito azionato perché, in assenza di una valida comunicazione del menzionato decreto, non decorre il termine previsto dall'articolo 170 Dpr n. 115 del 2002 (nel testo previgente alle modifiche apportate dall'articolo 34 decreto legislativo n. 150 del 2011) per introdurre lo speciale procedimento ivi disciplinato e, di conseguenza, non si verifica alcun effetto preclusivo, Cassazione, sentenza 30 gennaio 2019, n. 2703, che ha cassato la decisione di merito, che, nel rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo, aveva ritenuto che la contestazione della misura del compenso, richiesto in via monitoria dall'ausiliario, avrebbe dovuto essere effettuata ex articolo 170 Dpr n. 115 del 2002, evidenziando che l'ingiunto non aveva ricevuto una rituale comunicazione del decreto di pagamento e che, pertanto, l'opposizione doveva seguire le regole ordinarie;
- diversamente da quanto previsto nel procedimento d'ingiunzione, nel quale il giudice può aumentare o ridurre, ai sensi del comma 2, articolo 641 Cpc, il termine per proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo, non era soggetto a ius variandi il termine per l'opposizione avverso il provvedimento di liquidazione agli ausiliari del giudice previsto dall'articolo 170 Dpr 30 maggio 2002 n. 115, nel testo applicabile anteriormente alle modifiche apportate dall'articolo 15 decreto legislativo 1 settembre 2011 n. 150, Cassazione, sentenza 9 aprile 2013, n. 8586.
Per la precisazione, infine, che è inammissibile il reclamo avverso il decreto del giudice delegato di liquidazione del compenso agli ausiliari nel fallimento, proposto ai sensi dell'articolo 170 Dpr 30 maggio 2002 n. 115, dovendo il provvedimento essere impugnato nelle forme e nei termini dell'articolo 26 legge fallimentare, Cassazione, sentenza 21 gennaio 2015, n. 1050, in Fallimento, 2015, p. 803, con nota di De Vita F., Il regime del provvedimento di liquidazione del compenso dell'ausiliario nel fallimento.

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