Società

Fondo perdite società partecipate e trascinamento delle perdite del 2020 negli esercizi successivi

L'istituto del Fondo è finalizzato a evitare che le perdite riportate dalla società partecipata possano incidere sull'equilibrio di bilancio dell'ente partecipante

di Rossana Mininno

Il Fondo perdite società partecipate

L'istituto, originariamente introdotto dall' articolo 1, comma 551, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)"), è attualmente previsto dall'articolo 21 ("Norme finanziarie sulle società partecipate dalle amministrazioni locali") del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 ("Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" - c.d. TUSP): consiste in un meccanismo giuscontabile finalizzato a evitare che le perdite riportate dalla società partecipata e non immediatamente ripianate possano incidere, pregiudicandolo, sull'equilibrio di bilancio dell'ente partecipante.

Obiettivo - questo - perseguito dal legislatore mediante l'imposizione dell'obbligo di accantonare, in un apposito "fondo vincolato", un "importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato" , da proporzionare, nel caso di società pluripartecipata, in base alla singola quota di partecipazione.

Si tratta, in altri termini, di un "meccanismo di correlazione fra le perdite di gestione subite dalle società e la contrazione degli spazi di spesa delle amministrazioni controllanti" ( C. conti, Sez. reg. contr. Sicilia, 18 febbraio 2021, n. 25/2021/PAR ), funzionale alla "salvaguardia degli equilibri finanziari degli enti locali" (C. conti Sicilia n. 25/2021/PAR cit.), attuata attraverso "la loro responsabilizzazione nel perseguimento della sana gestione delle partecipate" (C. conti Sicilia n. 25/2021/PAR cit.).

Il meccanismo de quo ha carattere "obbligatorio" (C. conti, Sez. reg. contr. Basilicata, 16 giugno 2021, n. 53/2021/PRSP) e "funzione prudenziale" (C. conti, Sez. reg. contr. Basilicata, 29 aprile 2021, n. 31/2021/PRSP); "risponde inoltre all'esigenza di consentire una costante verifica delle possibili ricadute delle gestioni esternalizzate sui bilanci degli enti locali" (C. conti, Sez. reg. contr. Liguria, 8 marzo 2017, n. 24/2017/PAR).

Per quanto attiene all'ambito soggettivo di applicazione dell'articolo 21 del TUSP il riferimento, contenuto nel relativo incipit, all'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è stato interpretato nel senso che " l'obbligo di accantonamento sussiste per tutte le società partecipate, indipendentemente dalla loro inclusione nell'elenco ISTAT che, viceversa, si riferisce alle amministrazioni partecipanti per definire l'ambito soggettivo di applicazione della disposizione di legge" (C. conti, Sez. reg. contr. Lombardia, 9 luglio 2018, n. 211/2018/PARI).

Con precipuo riguardo all'entità dell'accantonamento "l'importo della quota da accantonare da parte dell'Ente partecipante è commisurato al risultato negativo dell'ultimo esercizio della società partecipata, nonché agli eventuali risultati negativi pregressi che nell'ultimo bilancio societario compaiono non ancora ripianati e, quindi, riportati a nuovo" (C. conti, Sez. reg. contr. Liguria, 21 dicembre 2020, n. 114/2020/PRSP) e prescinde dal valore della quota parte detenuta da ogni ente locale: a tale proposito i Giudici contabili hanno affermato - sulla base del (valorizzato) "dato letterale" della norma, ritenuto "chiaro nella sua formulazione e non suscettibile di diversa interpretazione " - che "il primo capoverso del comma 1 dell'art. 21 richiede un accantonamento, nell'anno successivo alla perdita d'esercizio, di importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato"; ossia l'intera perdita d'esercizio.
E' evidente che se l'obbligo di accantonamento trovasse un limite nel valore della quota parte detenuta da ogni ente locale del patrimonio netto della società partecipata, la perdita non troverebbe "copertura" nel fondo in quanto l'ammontare della quota di partecipazione è cosa ben diversa dall'ammontare della perdita ed i due valori non coincidono.
Occorre ricordare che l'ammontare della quota di partecipazione nel patrimonio dell'Ente corrisponde all'unica "perdita" certa ed ammissibile per l'Ente locale partecipante nel caso in cui la gestione negativa della società porti alla cessazione di quest'ultima.
Difatti, nel sistema in esame vige la regola dell'autonomia patrimoniale delle società partecipate, regola che non viene derogata dalla disposizione di cui all'art. 21. Motivo per cui l'unico capitale di "rischio" dei soci è rappresentato dalla quota versata.
Di contro […] l'accantonamento previsto dalla norma in esame ha una diversa finalità che in alcun modo può pregiudicare la regola dell'autonomia patrimoniale. Per quanto detto, pertanto, l'ammontare della perdita (rectius: dell'accantonamento) dovrà essere ripartito in misura proporzionale alla quota percentuale di partecipazione
" (C. conti, Sez. reg. contr. Liguria, 12 ottobre 2018, n. 127/2018/PAR).

Quanto alle modalità di liberazione della quota dell'avanzo accantonato il relativo "svincolo […] è subordinato […] alla ricorrenza di un triplice ordine di condizioni: a) l'avvenuto ripiano della perdita da parte della partecipante; b) la dismissione della partecipazione; c) la sottoposizione dell'organismo partecipato ad una procedura di liquidazione" (C. conti Sicilia n. 25/2021/PAR cit.).

La modalità di trascinamento delle perdite del 2020 secondo la Corte dei conti

La legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 ("Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" - c.d. Decreto Semplificazioni bis ), ha introdotto nel testo dell'articolo 10 ("Misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici") del decreto convertito un comma ad hoc, il quale - testualmente - stabilisce: "In considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'esercizio 2020 non si computa nel calcolo del triennio ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, comma 5, né ai fini dell'applicazione dell'articolo 21 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175" (comma 6-bis).

Con specifico riferimento alle modalità di evidenziazione della perdita nel bilancio e al connesso obbligo di accantonamento i Giudici contabili della Sezione regionale di controllo dell'Emilia Romagna hanno, di recente, chiarito quanto segue: "Il mancato accantonamento nel bilancio finanziario dell'ente non esclude l'evidenziazione della perdita 2020 nel bilancio consolidato, redatto in contabilità economico-patrimoniale ai sensi dell'art. 11-bis e dell'allegato 4/4 del d.lgs. 118/2011, disposizioni non espressamente derogate dal citato art. 10, comma 6-bis, in modo da rappresentare in maniera corretta, trasparente e armonica la situazione patrimoniale tanto dell'ente partecipante che dell'ente partecipato"; le perdite relative all'esercizio 2020, "se non ancora ripianate al termine dell'esercizio 2021, dovranno comunque concorrere alla costituzione del relativo accantonamento, nel bilancio dell'ente locale, in sede di rendicontazione dell'esercizio 2022.
Ciò in quanto la norma di cui al d.l. n. 77/2021, in ragione degli eccezionali eventi pandemici, comportanti ab externo effetti depressivi della gestione delle partecipate e conseguenti perdite di esercizio, ha chiara portata derogatoria di una regola generale - quella del T.U.SP. - la cui ratio va rinvenuta nell'esigenza di una corretta e veritiera rappresentazione della situazione finanziaria dell'ente (come sintetizzabile dal risultato di amministrazione) la cui esposizione nei confronti del soggetto partecipato può manifestarsi, in caso di mancato ripiano, attraverso la necessità della ricapitalizzazione o comunque della razionalizzazione della società partecipata, non escludendo la sua dismissione (art. 20 T.U.S.P.).
Diversamente opinando, verrebbe obliterato l'effetto di trascinamento del 2020 sugli esercizi successivi, venendosi a determinare un non consentito effetto "manipolativo" del risultato di amministrazione dell'ente partecipante per gli anni successivi al 2021"
(cfr. Corte cost., sentenza n. 115/2020 )" ( deliberazione n. 112/2022/PRSE del 15 settembre 2022 ).

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