Giustizia

Consulenti tecnici, la revisione dell’albo aspetta l’attuazione

Novità per specializzazioni e requisiti, ma serve un decreto ministeriale

di Paolo Frediani

Si preparano novità per gli albi e per l’attività dei consulenti tecnici. A prevederle è il decreto legislativo 149/2022, che ha attuato la legge 206/2021 di riforma del processo civile. Si tratta di interventi molto attesi, perché spesso alla centralità della figura del consulente tecnico non corrispondono adeguate preparazione e competenza nelle funzioni dei soggetti incaricati, criticità amplificate dall’aumento degli iscritti agli albi e dai criteri di rotazione nell’assegnazione degli incarichi.

Per la verità, le novità più consistenti arriveranno con un decreto che dovrà essere emanato dal ministro della Giustizia. Infatti, le modifiche introdotte dal decreto legislativo 149 alle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile prevedono che con decreto ministeriale saranno definite ulteriori categorie dell’albo dei consulenti tecnici, i settori di specializzazione di ciascuna categoria, i requisiti per l’iscrizione e i contenuti e le modalità di comunicazione ai fini della formazione, della tenuta e dell’aggiornamento dell’elenco nazionale dei consulenti tecnici. Con il decreto ministeriale saranno anche fissati gli obblighi della formazione continua, gli altri requisiti per mantenere l’iscrizione, le modalità per la verifica del loro assolvimento e i casi di sospensione volontaria dall'albo. Il decreto ministeriale preciserà poi i documenti da presentare con la domanda di iscrizione, che dovrà contenere il consenso al trattamento dei dati ai fini privacy.

Il decreto legislativo 149 stabilisce poi alcune novità che saranno operative dal 30 giugno 2023. Intanto, la revisione dell’albo: si farà ogni due anni (anziché quattro) e sarà possibile presentare reclamo contro il provvedimento di esclusione. I giudici delle sezioni specializzate con competenza distrettuale potranno conferire incarichi ai consulenti non solo iscritti negli albi dei tribunali del distretto, ma anche iscritti negli albi di altri tribunali o non iscritti in alcun albo (in questi ultimi casi l’incarico andrà conferito con provvedimento motivato da comunicare al presidente del tribunale o della corte d’appello, ma senza che sia necessario, come accade oggi, ottenere l’autorizzazione). Il presidente del tribunale o della corte d’appello continuerà a vigilare che a ciascun consulente non sia assegnato più del 10% degli incarichi assegnati dall’ufficio ed è previsto che incarichi e compensi siano pubblicati sul sito dell’ufficio giudiziario.

Viene poi stabilizzata la prassi, adottata in molti uffici con la pandemia, del giuramento telematico: anziché svolgere un’udienza, il giudice può raccogliere il giuramento del consulente mediante una dichiarazione da lui sottoscritta digitalmente.

Ancora: verrà istituito presso il ministero della Giustizia l’elenco nazionale dei consulenti tecnici, suddiviso per categorie e con le relative specializzazioni, in cui confluiranno le annotazioni dei provvedimenti di nomina; l’elenco sarà accessibile al pubblico attraverso il portale dei servizi telematici del ministero della Giustizia.

Si prevede inoltre che la pubblica amministrazione, di fronte alla richiesta di informazioni con provvedimento del giudice, dovrà trasmetterle entro 60 giorni o comunicare le ragioni del diniego.

Infine, il consulente tecnico potrà certificare la conformità delle copie degli atti e dei provvedimenti contenuti o trasmessi nel fascicolo telematico.

A mancare nella riforma è invece la revisione delle tariffe, gravemente inadeguate e non in linea con il rilievo dell’opera del consulente tecnico, come rilevato a più riprese anche dalla Corte costituzionale (da ultimo, sentenza 166/2022).

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