Civile

ADR: il punto sulle più recenti sentenze di merito

Una selezione delle pronunce riguardanti strumenti e metodi alternativi di risoluzione delle controversie civili

di Federico Ciaccafava

Questa settimana si propongono le decisioni che, in materia di ADR, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) mediazione obbligatoria, primo incontro e avveramento condizione di procedibilità della domanda; (ii) accordo di mediazione per usucapione di bene immobile ed esperibilità dell'azione revocatoria; (iii) mediazione obbligatoria ed eccezione di ineffettività del tentativo di conciliazione; (iv) mediazione obbligatoria, giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e mancata partecipazione di parte opposta; (v) controversie agrarie, tentativo obbligatorio di conciliazione e domanda riconvenzionale; (vi) mediazione obbligatoria, ambito applicativo e controversia in materia di appalto condominiale; (vii) negoziazione assistita, condizione di procedibilità della domanda e rapporti con il procedimento di mediazione.

A.D.R. – I PRINCIPI IN SINTESI

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Corte di Appello di Sassari, sezione civile, sentenza 20 gennaio 2023 n. 23

La sentenza, uniformandosi ad un principio enunciato dal giudice di legittimità, riafferma che, ai fini del corretto assolvimento della condizione di procedibilità della domanda, le parti non sono obbligate ad entrare nel vivo della mediazione e ad addivenire a una soluzione della controversia, essendo sufficiente la loro comparizione al primo incontro davanti al mediatore durante il quale ben possono manifestare il loro parere negativo circa la prosecuzione della procedura di mediazione.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Tribunale di Lecce, sezione civile, sentenza 21 febbraio 2023 n. 491
La decisione afferma che, qualora la conclusione di un accordo di mediazione per usucapione di bene immobile, benché negozio potenzialmente legittimo, si riveli lesivo, in concreto, dell'interesse dei creditori all'integrità della garanzia patrimoniale del debitore disponente, nessun ostacolo testuale o logico-giuridico si frappone alla sua impugnazione – ove ricorrano i relativi presupposti – tramite esperimento di azione revocatoria.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Tribunale di Pavia, sezione III civile, sentenza 1° marzo 2023 n. 281
La pronuncia rimarca l'inammissibilità, per difetto di interesse, dell'eccezione d'improcedibilità della domanda attorea con la quale parte convenuta, assente ingiustificata nel procedimento, lamenti l'ineffettività della mediazione per avere la controparte partecipato al primo incontro soltanto attraverso il suo procuratore e non personalmente.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Tribunale di Firenze, sezione III civile, sentenza 8 marzo 2023 n. 702
La sentenza afferma che ove il procedimento di mediazione obbligatoria sia stato promosso ad impulso di parte opponente, la mancata partecipazione senza giustificato motivo di parte opposta non costituisce motivo di improcedibilità della domanda monitoria, ma solo presupposto per l'irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 8, comma 4-bis, del D.lgs. n. 28 del 2010, oltre che fattore da cui desumere argomenti di prova, ai sensi dell'art. 116, secondo comma, del codice di rito.

CONCILIAZIONE/CONTROVERSIE AGRARIE – Tribunale di Cosenza, sezione agraria civile, sentenza 15 marzo 2023 n. 470
La decisione afferma che il tentativo obbligatorio di conciliazione in materia agraria, il quale deve essere sempre "preventivo", cioè attivato prima dell'inizio di qualsiasi controversia, investe anche la domanda proposta in riconvenzionale, la cui mancanza comporta la definizione della controversia con sentenza dichiarativa d'improponibilità della domanda medesima.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Tribunale di Napoli, sezione XI civile, sentenza 16 marzo 2023 n. 2834
La pronuncia afferma che non è soggetta a mediazione obbligatoria, in quanto non riconducibile alla materia condominiale, la controversia avente ad oggetto l'azione promossa dall'appaltatore nei confronti di un Condominio per ottenere il pagamento del corrispettivo dovuto in forza della stipulazione di contratto di appalto di lavori condominiali.

NEGOZIAZIONE ASSISTITA – Tribunale di Roma, sezione VI civile, sentenza 20 marzo 2023 n. 932
La sentenza rimarca che ove la controversia risulti soggetta tanto a negoziazione assistita quanto a mediazione obbligatoria, l'attore, al fine di soddisfare la condizione di procedibilità della domanda, è tenuto a esperire la sola mediazione.

A.D.R. – IL MASSIMARIO

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Condizione di procedibilità della domanda – Primo incontro – Comunicazione di indisponibilità a procedere oltre resa da una o entrambe le parti – Avveramento condizione di procedibilità – Sussistenza – Fattispecie relativa a controversia insorta in materia locatizia. (Dlgs 28/2010, articoli 5 e 8)
Nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal D.lgs. n. 28 del 2010, quale condizione di procedibilità per le controversie nelle materie indicate dall'articolo 5, comma 1-bis, del medesimo decreto, è necessaria la comparizione personale delle parti, assistite dal difensore, pur potendo le stesse farsi sostituire da un loro rappresentante sostanziale, dotato di apposita procura, in ipotesi coincidente con lo stesso difensore che le assiste. La condizione di procedibilità può ritenersi, inoltre, realizzata qualora una o entrambe le parti comunichino al termine del primo incontro davanti al mediatore la propria indisponibilità a procedere oltre. Pertanto, ai fini del corretto assolvimento della condizione di procedibilità della domanda, le parti non sono obbligate ad entrare nel vivo della mediazione e ad addivenire ad una soluzione della controversia, essendo sufficiente la loro comparizione al primo incontro davanti al mediatore durante il quale ben possono manifestare il loro parere negativo circa la prosecuzione della procedura di mediazione (Nel caso di specie, relativo ad una controversia soggetta a mediazione obbligatoria, in quanto insorta in materia locatizia, la corte territoriale, nel rigettare il gravame, con conferma della sentenza impugnata dichiarativa della risoluzione di un contratto di locazione ad uso commerciale, ha ritenuto infondato il motivo di impugnazione con cui l'appellante conduttore aveva dedotto il mancato effettivo esperimento della procedura di mediazione dolendosi dell'immotivato rifiuto della locatrice appellata di dare seguito alla procedura deflattiva del contenzioso giudiziario).
Corte di Appello di Sassari, sezione civile, sentenza 20 gennaio 2023 n. 23 – Presidente Spanu; Relatore Fois

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Controversie – Diritti reali – Usucapione – Accordo di mediazione per usucapione di bene immobile – Natura ed efficacia negoziale – Azione revocatoria ordinaria – Esperibilità. (Cc, articoli 1158, 2643 e 2901; Dlgs 28/2010, articoli 2, 5 e 12)
In tema di mediazione obbligatoria, l'istituto dell'usucapione, quale modo di acquisto del diritto di proprietà e dei diritti reali di godimento, rientra nel novero delle controversie soggette al procedimento. Tuttavia, poiché in forza dell'articolo 2 del D.lgs. n. 28 del 2010 l'accesso alla mediazione per la conciliazione è limitato alle controversie vertenti su diritti disponibili, deve ritenersi che solo l'accertamento del possesso "ad usucapionem" con effetti limitati alle parti possa essere demandato all'autonomia negoziale e non anche l'accertamento del diritto di proprietà per intervenuta usucapione con valenza "erga omnes", in quanto un simile accertamento rientra nel novero degli atti riservati al giudice. In particolare, l'accordo di conciliazione contenuto nel verbale di mediazione di cui al D.lgs. n. 28 del 2010 (che può contenere transazioni, rinunzie, riconoscimenti oppure un qualsiasi altro negozio, riportato nel verbale di mediazione, da cui deve risultare l'incontro di volontà delle parti) mantiene la propria natura di atto negoziale, che produce gli effetti sostanziali derivanti dal negozio giuridico contestualmente stipulato dalle parti, il quale resta integralmente soggetto alla disciplina che gli è propria, per cui, sebbene costituisca – ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 12 del D.lgs. n. 28 del 2010 – titolo esecutivo non produce gli stessi effetti di una sentenza passata in giudicato, dovendosi pertanto ritenere revocabile laddove sottenda una transazione o, meglio, un mero atto traslativo a titolo gratuito (Nel caso di specie, accogliendo l'azione revocatoria ordinaria proposta ex articolo 2901 cod. civ., il giudice adito ha dichiarato inefficace nei confronti della curatela fallimentare di una società a responsabilità limitata, l'accordo di mediazione concluso tra la società e la convenuta ed il successivo atto di accertamento di acquisto per usucapione di beni immobili).
Tribunale di Lecce, sezione civile, sentenza 21 febbraio 2023 n. 491 – Giudice Pasca

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Condizione di procedibilità – Primo incontro – Parte convenuta – Mancata partecipazione al procedimento di mediazione – Giudizio di merito – Eccezione di improcedibilità della domanda attorea – Inammissibilità. (Cpc, articolo 100; Dlgs, n. 28/2010, articoli 5 e 8)
In tema di mediazione obbligatoria, qualora la parte convenuta non abbia partecipato al procedimento, non può dolersi nel giudizio di merito dell'ineffettività del tentativo di conciliazione esperito dalla controparte attrice (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio avente ad oggetto l'azione di regolamento di confini ed apposizione di termini promossa con riferimento a fondi agricoli contigui, il giudice adito ha ritenuto inammissibile, per difetto di interesse, l'eccezione d'improcedibilità della domanda con la quale parte convenuta, assente ingiustificata nel procedimento, aveva lamentato l'ineffettività della mediazione obbligatoria per aver partecipato al primo incontro soltanto il procuratore di parte attrice e non anche quest'ultima personalmente).
Tribunale di Pavia, sezione III civile, sentenza 1° marzo 2023 n. 281 – Giudice Forcina

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – Procedimento di mediazione promosso ad impulso di parte opponente – Mancata ed ingiustificata partecipazione di parte opposta – Conseguenze – Improcedibilità del giudizio – Esclusione – Pena pecuniaria – Applicabilità – Fattispecie relativa a controversia insorta in materia di contratti bancari. (Cpc, articoli 116, 645 e 653; Dlgs 28/2010, articolo 5)
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso nel quadro di una controversia soggetta a mediazione obbligatoria, qualora il procedimento sia stato promosso ad impulso di parte opponente, la mancata partecipazione senza giustificato motivo della parte opposta non costituisce causa di improcedibilità della domanda monitoria, ma solo presupposto per l'irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 8, comma 4-bis, del D.lgs. n. 28 del 2010 , oltre che fattore da cui desumere argomenti di prova, ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, cod. proc. civ. (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in materia di contratti bancari, in cui il procedimento di mediazione era stato attivato dall'opponente in conformità a quanto disposto dall'ordinanza del giudice in ragione di un orientamento giurisprudenziale precedente all'intervento operato dalle Sezioni Unite, il giudice medesimo ha ritenuto infondata l'eccezione con la quale parte opponente medesima, muovendo dal presupposto che la banca opposta non aveva aderito alla mediazione, aveva dedotto la procedibilità della sola domanda riconvenzionale dalla stessa spiegata e l'improcedibilità invece della domanda monitoria con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto; infatti, osserva la decisione in epigrafe, sarebbe contrario al principio di affidamento sanzionare, con la revoca del decreto ingiuntivo, la mancata attivazione del procedimento da parte della banca opposta, dal momento in cui sussistevano orientamenti giurisprudenziali difformi ed il giudice aveva espressamente posto a carico dell'opponente l'onere di attivazione della procedura conciliativa). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 18 settembre, 2020, n. 19596).
Tribunale di Firenze, sezione III civile, sentenza 8 marzo 2023 n. 702 – Giudice Castagnini

Procedimento civile – Conciliazione – Controversie agrarie – Art. 11 del D.lgs. n. 150 del 2011 – Tentativo obbligatorio di conciliazione – Esperibilità in via preventiva – Necessità – Ambito applicativo – Domanda riconvenzionale – Assoggettamento – Inosservanza – Conseguenze – Improponibilità della domanda. (Legge, n. 203/1982, articoli 43 e 46; D.lgs. n. 150/2011, articolo 11)
L'articolo 11 del D.lgs. n. 150 del 2011, riproduce il contenuto precettivo dell'articolo 46 della legge n. 203 del 1982, sottoponendo alla condizione di proponibilità le domande giudiziali che hanno ad oggetto le controversie "in materia di contratti agrari" (comma 1) ed il tentativo obbligatorio di conciliazione in materia agraria deve essere sempre "preventivo", cioè attivato prima dell'inizio di qualsiasi controversia. L'inciso secondo cui "chi intende proporre in giudizio una domanda relativa a una controversia" in materia agraria (comma 3), lascia intendere che anche la domanda proposta in riconvenzionale è soggetta alla condizione di "proponibilità", la cui mancanza, comporta la definizione della causa con sentenza dichiarativa di improponibilità della relativa domanda (Nel caso di specie, nell'accogliere la domanda di scioglimento di un contratto di affitto di fondo rustico, con condanna del resistente, detentore "sine titulo", al suo rilascio immediato, oltre il pagamento di una indennità per abusiva occupazione, il giudice adito ha invece dichiarato improponibile la domanda riconvenzionale spiegata da quest'ultimo per ottenere il pagamento dell'indennizzo previsto dall'articolo 43 della citata legge n. 203 del 1982, non essendo la stessa stata preceduta dal tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall'articolo 11 del D.lgs 150 del 2011).
Tribunale di Cosenza, sezione agraria civile, sentenza 15 marzo 2023 n. 470 – Presidente Sammarro; Relatore Provazza

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Condizione di procedibilità della domanda – Controversie – Condominio negli edifici – Controversia insorta in tema di appalto di lavori condominiali – Assoggettamento a mediazione obbligatoria – Configurabilità – Esclusione – Fondamento. (Cc, articolo 1655; Disp. att. c.c., articolo 71-quater; Dlgs 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria, considerato che, ai sensi dell'articolo 71-quater disp. att. cod. civ., per controversie in materia di condominio si intendono testualmente quelle derivanti dalla violazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo II del codice civile e degli articoli 61-72 delle disposizioni attuative del codice civile, ne restano escluse quelle controversie in cui il condominio venga a contrapporsi a un soggetto terzo, come nel caso dell'appaltatore nell'ambito di una lite insorta a seguito di stipula di un contratto di appalto di lavori condominiali (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per ottenere il pagamento di somme reclamate a titolo di lavori "extra", non contemplati nell'originario contratto di appalto avente ad oggetto l'esecuzione di opere di manutenzione straordinaria del fabbricato condominiale, il giudice adito ha disatteso l'eccezione di improcedibilità della domanda monitoria sollevata dal Condominio opponente per non avere la società appaltatrice opposta esperito il procedimento di mediazione obbligatoria).
Tribunale di Napoli, sezione XI civile, sentenza 16 marzo 2023 n. 2834 – Giudice Menale

Procedimento civile – Procedura di negoziazione assistita – Condizione di procedibilità della domanda – Ambito applicativo – Controversia soggetta tanto a negoziazione assistita quanto a mediazione obbligatoria – Prevalenza della mediazione obbligatoria – Fondamento – Fattispecie relativa a controversia insorta in materia locatizia. (Cpc, articolo 657; Dl, n. 132/2014, articolo 3)
In tema di negoziazione assistita, la disciplina dettata in materia – articolo 3, comma 5, del decreto legge n. n. 132/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162/2014, prevede che, nei casi in cui sono previste sia la mediazione sia la negoziazione assistita come condizioni di procedibilità, a prevalere debba essere la mediazione, così che chi agisce in giudizio è tenuto a proporre solo la domanda di mediazione e la negoziazione perde il carattere dell'obbligatorietà (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione ad uno sfratto intimato per la finita locazione relativo ad un immobile adibito ad uso professionale e concesso in sublocazione, il giudice adito ha ritenuto infondata l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dal convenuto opponente per non aver l'attore opposto esperito la procedura di negoziazione assistita, avendo quest'ultimo ritualmente promosso il procedimento di mediazione e la cui improcedibilità, per denunziata difformità tra domanda giudiziale ed istanza di mediazione, era stata ritenuta infondata dal giudice medesimo avuto riguardo al tenore di quest'ultima).
Tribunale di Roma, sezione VI civile, sentenza 20 marzo 2023 n. 932 – Giudice Nardone

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