Comunitario e Internazionale

L’assoluzione per prescrizione non pregiudica la condanna contabile

La Cedu dà ragione all’Italia: nessuna forzatura sulla presunzione di innocenza

di Marina Castellaneta

Sul rapporto tra giustizia contabile e procedimenti penali è intervenuta la Corte europea dei diritti dell’uomo (ricorso n.20148) che ha dato ragione all’Italia e affermato che non viola il diritto alla presunzione di innocenza la pronuncia della Corte dei conti che constata un danno di immagine e afferma la responsabilità dell’amministratore pubblico in sede contabile malgrado sia stata pronunciata una sentenza di assoluzione per prescrizione. A patto che nel giudizio contabile non vengano utilizzate dichiarazioni che facciano supporre una responsabilità penale della persona assolta.

È stato respinto il ricorso di un ex assessore comunale all’urbanistica accusato di concussione. Il Comune si era costituito parte civile. In primo grado l’uomo era stato condannato, mentre in appello l’imputazione era stata riqualificata come corruzione e la condanna annullata per prescrizione. La Corte dei conti aveva avviato l’azione per il risarcimento dei danni all’immagine e disposto il risarcimento del danno a carico dell’ex assessore. Di qui il ricorso alla Cedu che ha dato torto all’ex amministratore e escluso la violazione dell’articolo 6, paragrafo 2 sul diritto alla presunzione d’innocenza.

La Corte dei Conti – osserva Strasburgo – all’epoca dei fatti, aveva consolidato un orientamento in base al quale la responsabilità per danni all’immagine e il danno erariale prescindono dall’obbligo dell’accertamento di un fatto nell’ambito di un procedimento penale precisando che l’articolo 51 del Dlgs 174/2016 va interpretato in modo stretto nel senso che la condanna definitiva alla quale è condizionata l’azione di risarcimento per danno erariale non può consistere in un non luogo a procedere per prescrizione. L’esito del procedimento penale, quindi, non è, in linea di principio, decisivo perché l’azione dinanzi alla Corte dei conti non è un corollario diretto del procedimento penale.

Strasburgo ha respinto la tesi del ricorrente sulla prescrizione che avrebbe dovuto impedire ai giudici di stabilire una responsabilità civile per lo stesso fatto. La stessa Corte costituzionale ha constatato l’autonomia del procedimento e il carattere accessorio dell’azione civile nel processo penale. La Corte dei Conti si era poi basata sulle prove presentate dalle parti nello specifico procedimento, con pochi riferimenti al processo penale e aveva riesaminato e rivalutato ogni elemento, tenendo conto non del reato ma delle ripercussioni sull’amministrazione pubblica. Per Strasburgo i giudici contabili devono evitare espressioni che possano essere lette come un riconoscimento di una responsabilità penale e agire con particolare prudenza nella motivazione del giudizio.

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