Professione e Mercato

Limiti alle scelte del giudice e penalità contro le liti temerarie

Nel nuovo testo una riduzione del 75% (ora è del 50%) del compenso nell’ipotesi di soccombenza con responsabilità processuale

di Eugenio Sacchettini

Tra le innovazioni più salienti contenute nello schema di decreto di modifica dei parametri forensi ci sono la soppressione della locuzione «di regola», un leit motiv nel decreto ministeriale 55 del 2014, e la riduzione dei compensi se viene riconosciuta la responsabilità processuale. Insieme al tema dell’applicazione temporale delle nuove norme, riguardano infatti aspetti assai concreti che ricorrono in tema di liquidazione dei compensi.

Il decreto 55 del 2014 prevede, in più punti, che, per determinare i compensi, si possa operare una diminuzione o un aumento in percentuale sui valori medi dei parametri, in relazione alle caratteristiche del caso. Ma si precisa che questa variazione può essere operata solo «di regola».

Il progetto di modifica, nel togliere sempre di mezzo la locuzione «di regola», limita lo spazio di discrezionalità lasciato all’autorità giudiziaria nell’attribuire quel più o quel meno risultante da particolari attività dell’avvocato. Con la modifica prevista dallo schema di decreto, la variazione dovrà infatti essere sempre riconosciuta se si verificano le circostanze previste dalle singole disposizioni e la discrezionalità nella liquidazione viene ridotta alla quantificazione concreta della misura di quanto aggiungere o togliere in ragione della valutazione di ciò che è stato specificamente effettuato dall’avvocato. In altri termini, non si potrà più discutere dell’“an debeatur” per effetto della variazione una volta riconosciuta: la discrezionalità permane soltanto sul “quantum debeatur”.

La responsabilità processuale

Lo schema di decreto prevede una penalizzazione più pesante rispetto a quella contenuta nel decreto ministeriale 55 del 2014. Il nuovo testo dispone infatti una riduzione del 75% (ora è del 50%) del compenso nell’ipotesi di soccombenza con responsabilità processuale (articolo 96 del Codice di procedura civile) per avere agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave o nel caso di esercizio di azioni esecutive o cautelari senza la normale prudenza, che portano alla condanna al risarcimento del danno e anche al pagamento di una somma equitativamente determinata.

Rimane invece fissata al 50% la riduzione del compenso per il caso di inammissibilità, improponibilità o improcedibilità della domanda, ma solo se ricorrano gravi ed eccezionali ragioni indicate nella motivazione. Tuttavia, per il patrocinio a spese dello Stato, già l’articolo 15 del “decreto Sicurezza”(113/2018) ha disposto che quando l’impugnazione, anche incidentale, è dichiarata inammissibile, al difensore non è liquidato alcun compenso (articolo 130-bis Dpr 115/2002).

La decorrenza

Le disposizioni si applicano alle prestazioni professionali esaurite dopo l’ entrata in vigore del Dm. Invece, i due decreti precedenti (55 del 2014 e 37 del 2018) si applicavano alle liquidazioni successive alla loro entrata in vigore. Il nuovo testo recepisce così gli ammonimenti della Consulta circa l’applicabilità dei nuovi parametri anche per le prestazioni non ultimate, in parte svolte sotto il precedente regime.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©