Civile

ADR: il punto sulle più recenti sentenze di merito

Una selezione delle pronunce riguardanti strumenti e metodi alternativi di risoluzione delle controversie civili

di Federico Ciaccafava

Questa settimana si propongono le decisioni che, in materia di ADR, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) mediazione obbligatoria, verbale di conciliazione e natura di titolo esecutivo; (ii) mediazione obbligatoria e controversie insorte in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari; (iii) mediazione obbligatoria, giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e parte onerata; (iv) negoziazione assistita, incompetenza territoriale e riassunzione del giudizio; (v) mediazione obbligatoria, procedimento per convalida di sfratto e condizione di procedibilità; (vi) contratto di appalto, clausola compromissoria e arbitrato irrituale; (vii) mediazione obbligatoria, condizione di procedibilità e giudizio di appello .

A.D.R. – I PRINCIPI IN SINTESI
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA
Corte di Appello di Napoli, Sezione VI civile, sentenza 11 ottobre 2022, n. 4111
La pronuncia rimarca che il verbale di avvenuta conciliazione di una lite soggetta a mediazione obbligatoria può assumere valore di titolo esecutivo secondo due diverse modalità: accordo conciliativo, sottoscritto dalle parti e dai rispettivi avvocati, che acquista "ipso iure" valenza di titolo esecutivo, senza la necessità della previa omologazione giudiziale; in tutti gli altri casi, ossia quando non vi sia stata la partecipazione dei difensori, l'accordo allegato al verbale dovrà essere omologato, su istanza di parte, con decreto presidenziale previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIATribunale di Lucca, Sezione L civile, sentenza 13 ottobre 2022, n. 306
La decisione esclude che le controversie relative a rapporti di agenzia, rappresentanza commerciale o di collaborazione intercorrenti tra un agente ed un mandante operante nei settori assicurativi, bancari o finanziari, siano soggette a mediazione obbligatoria.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Tribunale di Ascoli Piceno, Sezione civile, sentenza 4 novembre 2022, n. 699
La sentenza afferma che in sede di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la mancata partecipazione personale dell'opponente, quale soggetto non onerato, determina la sola applicazione della sanzione pecuniaria che la legge pone a carico della parte che, senza giustificato motivo, ometta di partecipare al procedimento di mediazione obbligatoria.

NEGOZIAZIONE ASSISTITATribunale di Monza, Sezione II civile, sentenza 7 novembre 2022, n. 2235
La pronuncia, resa all'esito di una controversia non soggetta a negoziazione assistita obbligatoria, afferma che in caso di riassunzione di un giudizio a seguito della declaratoria di incompetenza del giudice adito, il mero invito a stipulare la convenzione comunicato dall'attore riassumente al convenuto riassunto non è idoneo a sospendere il decorso del termine perentorio previsto dall'articolo 50 c.p.c. a pena di estinzione del giudizio.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Corte di Appello di Messina, Sezione II civile, sentenza 16 novembre 2022, n. 741
La sentenza rimarca che l'udienza entro la quale può essere rilevato o eccepito ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del Dlgs n. 28/2010 il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, in caso di procedimento per convalida di sfratto nel cui ambito sia intervenuto il provvedimento di mutamento del rito, è l'udienza successiva alla pronuncia dell'ordinanza con la quale il giudice assegna alle parti il termine per la proposizione della procedura di mediazione.

ARBITRATO IRRITUALECorte di Appello di Roma, Sezione V civile, sentenza 25 novembre 2022, n. 7543
La decisione afferma che la clausola compromissoria inserita in un contratto di appalto che esordisca disponendo testualmente che "in caso di controversie, ove non venga raggiunto un accordo, le parti si obbligano a sottoporre le controversie ad un collegio di tre arbitri" depone nel senso della qualificazione dell'arbitrato come irrituale.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA Corte di Appello di Roma, Sezione VII civile, sentenza 25 novembre 2022, n. 7559
La decisione riafferma che l'improcedibilità di una domanda relativa ad una controversia soggetta a mediazione obbligatoria deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza del giudizio di primo grado, sicché in difetto, il giudice d'appello può disporre la mediazione, ma non vi è obbligato, neanche nelle materie indicate dal legislatore.
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A.D.R. – IL MASSIMARIO
Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Verbale ed accordo di conciliazione – Titolo esecutivo – Modalità – Individuazione – Fattispecie relativa a controversia insorta in materia locatiz
ia. (Cc, articolo 1965; Cpc, articoli 474 e 615; Dlgs, n. 28/2010, articolo 12)
In tema di mediazione obbligatoria, l'articolo 12 del Dlgs n. 28 del 2010, così come modificato dal decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 consente alle parti, che hanno raggiunto un accordo conciliativo in esito al procedimento di mediazione, di avvalersi del relativo verbale (al quale è allegato l'accordo) come titolo esecutivo. In particolare, la norma prevede due diverse modalità, affinché il verbale di avvenuta conciliazione possa costituire titolo esecutivo: l'accordo conciliativo, sottoscritto dalle parti e dai rispettivi avvocati, acquista "ipso iure" valenza di titolo esecutivo, senza la necessità della previa omologazione giudiziale; in tutti gli altri casi, invece, ossia quando non vi sia stata la partecipazione dei difensori, l'accordo allegato al verbale dovrà essere omologato, su istanza di parte, con decreto presidenziale previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in materia locatizia, la corte territoriale ha confermato in sede di gravame il rigetto dell'opposizione all'esecuzione, con diritto dell'appellato locatore ad agire "in executivis" per il rilascio dell'immobile locato alla scadenza indicata nel verbale di conciliazione, omologato con decreto presidenziale ai sensi dell'articolo 12 del Dlgs n. 28 del 2010, il cui accordo, di natura negoziale, in quanto riconducibile nello schema del contratto di transazione, non aveva nella circostanza portata novativa, costituendo lo stesso una mera proroga del già cessato rapporto di locazione e non già come dedotto dall'appellante quale stipula di una nuova locazione).
Corte di Appello di Napoli, Sezione VI civile, sentenza 11 ottobre 2022, n. 4111 – Presidente d'Amore – Estensore Meterangelis

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Ambito di applicazione – Controversie – Contratti assicurativi, bancari o finanziari – Qualificazione – Controversia concernente a rapporto agenziale relativo al settore dell'intermediazione finanziaria – Ricomprensione – Insussistenza. (Cc, articolo 1742; Dlgs, n. 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria, le ipotesi di assoggettamento delle controversie al procedimento conciliativo sono tassativamente individuate dall'articolo 5, comma 1-bis, del Dlgs n. 28 del 2010 e riguardano le liti vertenti in varie materie tra le quali figura anche quella relativa ai contratti assicurativi, bancari o finanziari. Tale ipotesi, tuttavia, si riferisce ai rapporti tra il singolo cliente e l'istituto bancario, assicurativo, finanziario con il quale i rapporti sono intrattenuti, con esclusione dei rapporti di natura diversa, quali agenzia, rappresentanza commerciale o collaborazione intercorrenti tra un agente ed un mandante operante nei predetti settori (Nel caso di specie, il giudice adito ha ritenuto infondata l'eccezione d'improcedibilità della domanda sollevata per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria dal soggetto convenuto che, in veste di agente della società attrice, operante nel settore dell'intermediazione finanziaria, era stato evocato in giudizio per gravi violazioni degli obblighi contrattuali derivanti dal contratto di agenzia stipulato con la controparte).
Tribunale di Lucca, Sezione L civile, sentenza 13 ottobre 2022, n. 306 – Giudice Manfredini

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – Mancata partecipazione della parte opponente – Conseguenze – Improcedibilità dell'azione proposta con l'opposizione – Configurabilità – Esclusione – Applicazione sanzione pecuniaria – Sussistenza. (Cpc, articoli 633, 645 e 653; Dlgs, n. 28/2010, articoli 5 e 8)
In tema di mediazione obbligatoria, la condizione di procedibilità deve ritenersi assolta dal soggetto onerato non solo con l'avvio del procedimento di mediazione, ma anche a seguito della personale presentazione dello stesso avanti al mediatore quantomeno al primo incontro. In altri termini, sulle parti grava l'onere, pena la declaratoria di improcedibilità nei casi di mediazione obbligatoria ex articolo 5, comma 1-bis, del Dlgs n. 28 del 2010 di presentarsi personalmente, ovvero di conferire apposita procura speciale, al primo incontro di mediazione e di seguire il mediatore nelle fasi iniziali del percorso stragiudiziale. Solo all'esito del primo incontro inizia la procedura di mediazione vera e propria, sicché soltanto da questo momento in poi le parti possono legittimamente abbandonare le trattative, e non prima. Ne discende che, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, giudizio in cui gravato dell'incombente processuale è l'opposto, solo la mancata partecipazione di quest'ultimo comporta l'improcedibilità del giudizio, traducendosi in termini di mancato assolvimento dell'onere di mediazione. Al contrario, la mancata partecipazione personale dell'opponente, quale soggetto non onerato, avrà quale unica conseguenza l'applicazione in capo a quest'ultimo della sanzione pecuniaria che l'articolo 8, comma-bis, del citato Dlgs n. 28 del 2010 riserva alla parte che, senza giustificato motivo, ometta di partecipare al procedimento di mediazione (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso nel quadro di una controversia insorta in materia locatizia, il giudice adito ha ritenuto infondata l'eccezione di improcedibilità dell'azione proposta con l'opposizione sollevata dall'opposta per mancata partecipazione personale dell'opponente alla mediazione disposta dal giudice).
Tribunale di Ascoli Piceno, Sezione civile, sentenza 4 novembre 2022, n. 699 – Giudice Foti

Procedimento civile – Procedura di negoziazione assistita – Ambito di applicazione –Controversia non soggetta a negoziazione assistita obbligatoria – Declaratoria di incompetenza del giudice adito – Riassunzione del giudizio – Invito a partecipare alla procedura di negoziazione rivolto dall'attore riassumente al convenuto riassunto – Sospensione del decorso del termine perentorio – Idoneità – Esclusione. (Cc, articoli 1655; Cpc, articoli 50 e 307; Dl, n. 132/2014, articoli 3 e 8)
In tema di negoziazione assistita relativa ad una controversia non espressamente prevista quale obbligatoria dal legislatore, in caso di riassunzione del giudizio a seguito della declaratoria di incompetenza del giudice adito, il mero invito a stipulare la convenzione comunicato dall'attore riassumente al convenuto riassunto non è idoneo a sospendere il decorso del termine perentorio previsto dall'articolo 50 cod. proc. civ. a pena di estinzione del giudizio (Nel caso di specie, relativo una controversia insorta in tema di appalto di lavori edili, non soggetta a negoziazione assistita obbligatoria in quanto riconducibile alle liti concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori ex articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 132 del 2014, poi convertito, con modificazione, nella legge n. 162 del 2014, il giudice adito, esclusa la possibilità di un differimento del termine "de quo" a seguito del mero invito a partecipare alla procedura di negoziazione in quanto atto endoprocedimentale di natura discrezionale posto in essere dall'attore, ha accolto l'eccezione di tardività dell'atto di citazione in riassunzione sollevata dal convenuto e dichiarato di conseguenza l'estinzione del giudizio).
• Tribunale di Monza, Sezione II civile, sentenza 7 novembre 2022, n. 2235 – Giudice Albanese

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Ambito di applicazione – Controversie – Locazione – Procedimento di convalida di sfratto per morosità – Giudizio di opposizione – Condizione di procedibilità della domanda – Udienza di verifica – Individuazione. (Cpc, articoli 658 e 667; Dlgs, n. 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria, l'udienza entro la quale può essere rilevato o eccepito ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del Dlgs n. 28 del 2010 il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, in caso di procedimento per convalida di sfratto nel cui ambito sia intervenuto il provvedimento di mutamento del rito, si identifica con l'udienza successiva alla pronuncia dell'ordinanza con la quale il giudice assegna alle parti il termine per la proposizione della procedura di mediazione (Nel caso di specie, il giudice d'appello, nel confermare la pronuncia gravata, dichiarativa della risoluzione del contratto di locazione per inadempimento dell'appellante conduttrice, ha ritenuto infondato il motivo di impugnazione con cui quest'ultima aveva denunciato la violazione dell'articolo 5, comma 1-bis, del Dlgs n. 28 del 2010, per avere l'appellata locatrice omesso di promuovere il procedimento di mediazione obbligatoria rispetto alla propria azione; nella circostanza, infatti, a seguito dell'ordinanza del giudice che aveva disposto l'esperimento della mediazione a cura della "parte più diligente", l'appellata predetta, che aveva spiegato domanda riconvenzionale, aveva attivato il procedimento conciliativo devolvendo all'organismo di mediazione adito la cognizione dell'intera controversia).
Corte di Appello di Messina, Sezione II civile, sentenza 16 novembre 2022, n. 741 – Presidente Neri – Estensore Zappalà

Procedimento civile – Arbitrato – Irrituale – Contratto di appalto – Clausola compromissoria – Interpretazione. (Cc, articoli 1655; Cpc, articoli 808, 808-ter e 829)
In tema di contratto di appalto, la clausola la quale testualmente disponga che "…in caso di controversie, ove non venga raggiunto un accordo, le parti si obbligano a sottoporre le controversie ad un collegio di tre arbitri…" depone nel senso della qualificazione dell'arbitrato come irrituale. Infatti, la parola "controversie", già di per sé non indicativa di una lite giudiziaria, va strettamente correlata alla successiva proposizione "…ove non venga raggiunto un accordo…" che è riferibile ai contrasti che possono insorgere già nel corso dell'esecuzione di un contratto di appalto e che le parti possono risolvere amichevolmente ovvero tramite l'intervento di un terzo soggetto anche di composizione collegiale che svolge la funzione di arbitratore (Nel caso di specie, nel dichiarare inammissibile l'impugnazione proposta avverso il lodo pronunciato da un collegio composto da due avvocati ed un ingegnere, tipico dell'arbitrato irrituale, la corte territoriale ha ritenuto anche non incompatibile con il "dictum" proprio di tale forma di arbitrato la circostanza che il "petitum" delle parti fosse stato quello di una domanda giudiziale e conforme fosse poi stata la pronuncia degli arbitri, discendendo la natura dell'arbitrato dall'interpretazione delle clausole contrattuali e non già da eventuali vizi della pronuncia).
Corte di Appello di Roma, Sezione V civile, sentenza 25 novembre 2022, n. 7543 – Presidente ed estensore Pinto

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Condizione di procedibilità – Improcedibilità della domanda giudiziale – Eccezione di parte o rilievo officioso non oltre la prima udienza del giudizio di primo grado – Mancanza – Conseguenze nel giudizio di appello. (Dlgs, n. 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria ex articolo 5, comma 1-bis, del Dlgs n. 28 del 2010, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda, ma l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza; ove ciò non avvenga, il giudice d'appello può disporre la mediazione, ma non vi è obbligato, neanche nelle materie indicate dallo stesso articolo 5, comma 1-bis, atteso che in grado d'appello l'esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del citato Dlgs n. 28 del 2010 (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in materia locatizia, la corte d'appello ha ritenuto infondata l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dall'appellante per difetto di notifica della convocazione in sede di mediazione obbligatoria ex articolo 5 del Dlgs n. 28 del 2010). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, ordinanza 10 novembre 2020, n. 25155).
Corte di Appello di Roma, Sezione VII civile, sentenza 25 novembre 2022, n. 7559 – Presidente e relatore Rizzo

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