Civile

Bond argentini, la sola informazione sul rating non salva la banca

La Corte di cassazione, ordinanza n. 16184 depositata oggi, ha così accolto (con rinvio) il ricorso un Fallimento contro la Cassa di risparmio di Cesena

di Francesco Machina Grifeo

La semplice informazione sul rating del prodotto finanziario non salva la banca dal rischio di veder risolto l'ordine di acquisto col conseguente obbligo di reintegrare il cliente delle perdite subite. La Corte di cassazione, ordinanza n. 16184 depositata oggi, ha così accolto (con rinvio) il ricorso un Fallimento contro la Cassa di risparmio di Cesena relativamente all'acquisto (nell'anno 2.000) di bond argentini. "La circostanza – si legge nella decisione - che il funzionario della banca abbia (soltanto) informato la società investitrice del rating delle obbligazioni Argentina non appare idonea a ritenere soddisfatto l'obbligo informativo richiesto dall'art. 28 regolamento Consob, non risultando che alla stessa siano state comunicate tutte le caratteristiche ed implicazioni dello strumento di investimento prescelto, che l'intermediario deve, in primo luogo, conoscere e poi illustrare al cliente".

La Prima sezione civile ha poi fatti un ulteriore passo avanti nella tutela dell'investitore chiarendo che gli obblighi informativi concernono le caratteristiche specifiche dello strumento proposto a prescindere dall'esperienza dell'investitore.

Non è dunque corretta, prosegue la Cassazione, l'affermazione, fatta dalla Corte d'Appello, secondo cui "i doveri informativi e gli adempimenti imposti all'intermediario dovrebbero essere modulati/rapportati all'effettivo bisogno di assistenza del cliente (in relazione alla sua conoscenza degli strumenti di investimento), atteso che anche al cliente c.d. esperto ed eventualmente aduso a operazioni speculative (come ritenuto, nel caso di specie, dalla Banca) deve comunque fornirsi la piena informazione circa la natura, il rendimento ed ogni altra caratteristica del titolo, dovendo l'obbligo informativo essere rapportato allo specifico strumento di investimento che viene offerto, in concreto, al cliente, indipendentemente dalla generale (ed aspecifica) conoscenza degli strumenti finanziari da parte di costui e dalla sua condotta pregressa, al fine di consentirgli di effettuare una scelta consapevole di investimento".

La Corte ha ricordato che l'intermediario "non è esonerato, pure in presenza di un investitore aduso ad operazioni finanziarie a rischio elevato che risultino dalla sua condotta pregressa, dall'assolvimento degli obblighi informativi previsti dal d.lgs. n. 58 del 1998 e dalle relative prescrizioni di cui al regolamento Consob n. 11522 del 1998 e successive modificazioni, permanendo in ogni caso il suo obbligo di offrire la piena informazione circa la natura, il rendimento ed ogni altra caratteristica del titolo". "Né, infine, la violazione di tale obbligo può ritenersi esclusa neanche in presenza di una segnalazione di non adeguatezza e di non appropriatezza, gravando sull'intermediario anche un autonomo obbligo di prestare all'investitore il corredo informativo relativo allo specifico strumento finanziario, evidenziandone le caratteristiche ed i rischi specifici".

Del resto, conclude la Cassazione, la stessa Corte d'Appello ha dato atto "della genericità della dicitura contenuta nella dichiarazione del 3.8.2000 in ordine alla consapevolezza dei rischi (non meglio precisati), tanto è vero che, per superare tale criticità, è dovuta ricorrere all'erronea affermazione della necessità di rapportare l'obbligo informativo alle caratteristiche del cliente".

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