Famiglia

Famiglie di fatto in crisi, avvocati in campo per gli accordi sui figli

Dal 22 giugno si amplia alle coppie di fatto la negoziazione assistita dai legali. Modalità di affidamento, assegno, visto del Pm: ecco come funzionerà <br/>

di Valentina Maglione e Giorgio Vaccaro

Dal 22 giugno si apre una strada in più per le coppie di fatto che si lasciano e che devono trovare un accordo sull’affidamento e il mantenimento dei figli. Potranno infatti cercare una soluzione attraverso la «convenzione di negoziazione assistita» dagli avvocati.

Questo strumento, introdotto nel nostro ordinamento nel 2014 (decreto legge 132), consiste appunto in un accordo tra le parti per risolvere in modo amichevole la controversia con l’aiuto degli avvocati. Finora ha dato buona prova di sé nell’ambito delle crisi familiari: qui si concentra la stragrande maggioranza delle intese raggiunte (l’85% nel 2019, in base ai dati del Consiglio nazionale forense) e l’utilizzo è in aumento (gli accordi sono saliti dell’8,8% nel 2021 rispetto al 2019, secondo l’Istat). La negoziazione assistita era però riservata alle coppie sposate, per formalizzare separazioni e divorzi senza passare dal tribunale. Adesso viene invece estesa ai conviventi.

A prevederlo è la riforma civile (legge 206/2021), che, oltre agli interventi a tutto campo su processo e soluzioni stragiudiziali, che devono essere attuati dai decreti legislativi delegati, contiene una manciata di novità in materia di diritto di famiglia che si applicheranno, senza bisogno di altri passaggi, ai procedimenti instaurati a decorrere dal prossimo 22 giugno. Così, cambia la procedura per gli affidi dei minori, vengono riviste le competenze del tribunale per i minorenni (che poi la delega prevede di far confluire nel tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie) e vengono ampliati i compiti del curatore del minore.

E poi si allarga la convenzione di negoziazione assistita, che si potrà usare non più solo per le soluzioni consensuali di separazione, divorzio o modifica delle condizioni stabilite inizialmente, ma anche per le questioni relative ai figli nati fuori del matrimonio e per gli alimenti. Ecco come funzionerà.

Chi può farla

Nel dettaglio, la riforma civile (al comma 35 dell’unico articolo) dispone che la convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte può essere conclusa anche tra i genitori (non sposati tra loro) per raggiungere una soluzione consensuale per disciplinare:

- le modalità di affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori dal matrimonio;

- le modalità di mantenimento dei figli maggiorenni nati fuori dal matrimonio e «non economicamente autosufficienti»;

- la determinazione dell’assegno di mantenimento chiesto ai genitori dal figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente;

- la determinazione degli alimenti;

- la modifica delle condizioni già stabilite.

Naturalmente, come già accade oggi per separazioni e divorzi, resta salva la facoltà dei genitori di rivolgersi al giudice per chiedergli di stabilire la misura del mantenimento e le modalità di visita e di frequentazione dei figli nati fuori dal matrimonio. Dall’altra parte, con la negoziazione assistita si potranno anche modificare (consensualmente) anche le decisioni contenute nei precedenti provvedimenti giurisdizionali: con la crisi seguita alla pandemia, i casi che necessitano un adeguamento sono certamente numerosi.

L’accordo

Una volta sottoscritta la convenzione di negoziazione, gli avvocati nominati dalle parti devono adoperarsi per raggiungere l’accordo.

All’accordo deve essere allegata tutta la documentazione richiesta per le verifiche del Pubblico ministero: certificato di stato di famiglia dei due genitori, certificato di nascita dei figli e dichiarazioni dei redditi relative all’ultimo triennio.

Il visto del Pm

L’accordo deve essere sottoscritto dalle parti e dai due avvocati, e poi trasmesso entro dieci giorni al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, depositandolo, anche in via telematica, all’Ufficio del pubblico ministero presso gli affari civili.

Se il Procuratore ritiene che l’accordo risponda all’interesse dei figli, lo autorizza. Se invece ritiene che l’accordo non risponda al loro interesse, lo trasmette, entro cinque giorni, al Presidente del tribunale, che fissa entro i successivi 30 giorni la comparizione delle parti e provvede senza ritardo (questi i tempi previsti dalla legge, ma spesso oggi non si riesce a rispettarli).

Gli effetti

Una volta ottenuta l’autorizzazione dell’Ufficio del Pm affari civili, l’accordo produrrà gli effetti e terrà luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di affidamento e di mantenimento dei figli minori nati fuori dal matrimonio, i procedimenti per la disciplina delle modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, per la modifica delle condizioni già determinate, per la determinazione degli alimenti e per la loro modifica.

Nell’accordo si deve dare atto che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti, le hanno informate della possibilità di esperire la mediazione familiare e dell’importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori.

Niente comunicazione al Comune

Quando la negoziazione assistita è utilizzata per le coppie non sposate, gli avvocati non hanno ovviamente l’onere di trasmettere l’accordo raggiunto al Comune di residenza, come invece devono fare in caso di separazione e divorzio. Infatti, nei registri di stato civile non sono indicate le convivenze.

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