Responsabilità

Malfunzionamento delle porte del Supermercato, il danno ha natura extracontrattuale

Lo ha chiarito la Corte di cassazione, sentenza n. 16224 depositata oggi, respingendo il ricorso di una donna

di Francesco Machina Grifeo

Il danno derivante da un malfunzionamento nella chiusura delle porte automatiche del supermercato è di natura extracontrattuale e dunque si prescrive nel termine di 5 anni. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, sentenza n. 16224 depositata oggi, respingendo il ricorso di una donna che chiedeva il risarcimento delle lesioni personali subite nell'ottobre del '99, quando "era stata violentemente colpita dalle porte a scorrimento automatico, chiusesi all'improvviso".

Confermato dunque il dispositivo della Corte di appello di Bologna che in primo luogo aveva accolto l'eccezione di prescrizione quinquennale. La Terza Sezione civile ha però corretto il secondo pilastro della motivazione affermando: "La circostanza che l'interesse creditorio assuma connotati diversi da caso a caso, anche nella medesima tipologia di obbligazioni, non consente di ritenere corretta in iure l'affermazione della sentenza impugnata (pur non soggetta a cassazione in quanto conforme a diritto nel dispositivo), secondo cui gli obblighi di protezione possono riscontrarsi unicamente in quelle figure negoziali in cui ‘l'uso dello spazio è parte della prestazione contrattuale', mentre essi restano estranei al contratto di vendita, da cui deriverebbero solo gli obblighi tipizzati nell'art. 1476 c.c.".

L'esatto adempimento dell'obbligazione, prosegue la decisione, richiede infatti, che il debitore impieghi la cautela, la prudenza, la cura e la perizia necessarie, in conformità ad oggettivi canoni sociali (art. 1176, primo comma, c.c.) o professionali (art. 1176, secondo comma, c.c.) di comportamento, per salvaguardare la persona o i beni del creditore, a prescindere dalla natura del contratto, quando l'esecuzione della prestazione o le modalità di attuazione del rapporto obbligatorio li espongano ad un pericolo di pregiudizio. "Dunque, anche l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di vendita (si pensi, ad es., al caso in cui l'obbligo di consegnare la cosa potenzialmente dannosa debba essere eseguito nei locali dell'impresa o dell'abitazione del compratore, con rischio di pregiudizio dei suoi dipendenti o dei suoi familiari) può richiedere l'osservanza delle cautele finalizzate alla tutela della persona del creditore o dei terzi".

"L'esecuzione dell'obbligo di consegna della cosa venduta si atteggia, invece - continua la Corte -, diversamente nella vendita conclusa all'interno del supermercato, allorché l'eventuale pericolo di pregiudizio dell'incolumità fisica del compratore non sia occasionato dalle modalità di adempimento delle obbligazioni del venditore ma piuttosto dalla potenzialità dannosa delle cose che si trovano all'interno del locale, sicché il rischio di danno, non essendo legato all'attuazione dell'obbligo contrattuale, concerne allo stesso modo (e con le medesime probabilità di accadimento) tanto la persona che abbia provveduto all'acquisto (e sia parte di un contratto di vendita con l'eventuale responsabile) quanto la persona che non vi abbia provveduto ma che comunque si trovi all'interno dei locali".

In tal caso, conclude la sentenza, "l'eventuale concretizzazione di questo rischio in un evento di danno, ascrivibile - come nella vicenda in esame - non alla mancata osservanza della dovuta diligenza adempitiva da parte del venditore ma all'esplicazione della predetta potenzialità dannosa delle cose che si trovano nel supermercato, può essere riguardato esclusivamente quale fatto generatore di responsabilità extracontrattuale a carico del custode delle cose medesime".

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