Rassegne di Giurisprudenza

Licenziamento collettivo: cogente e perentorio il termine di sette giorni per l'invio delle comunicazioni ai competenti uffici del lavoro e alle organizzazioni sindacali

a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Licenziamento collettivo - Comunicazione ex art. 4, comma 9, L. 223/1991 post modifica - Termine di 7 giorni - Carattere cogente e perentorio - Mancato rispetto - Invalidità del recesso.
In tema di licenziamento collettivo, il termine di sette giorni previsto dall'art. 4, comma 9 L. 223/1991, siccome modificato dalla L. 92/2012 per l'invio delle comunicazioni ai competenti uffici del lavoro ed alla Commissione regionale per l'impiego nonché alle organizzazioni sindacali, deve intendersi come cogente e perentorio, così come era stato interpretato il requisito della "contestualità" nel regime anteriore alla riforma del 2012. Il carattere cogente e perentorio del termine comporta in caso di violazione l'invalidità del licenziamento, a prescindere dalla circostanza che i lavoratori abbiano successivamente avuto conoscenza di tutti gli elementi che la comunicazione deve comunque avere ovvero che non sia stato dimostrato il danno derivante dalla mancata comunicazione.
• Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 4 maggio 2022, n. 14057

Lavoro subordinato - Licenziamento collettivo - Comunicazione ex art. 4 comma 9 - Termine di 7 giorni - Termine perentorio e cogente - Avvenuta conoscenza della comunicazione - Completezza delle informazioni - Necessità - Mancanza di danno - Irrilevanza.
In tema di licenziamento collettivo, il termine di sette giorni previsto dall'art. 4, nono comma I. 223/1991, siccome modificato dalla I. 92/2012, per l'invio delle comunicazioni ai competenti uffici del lavoro ed alla Commissione regionale per l'impiego nonché alle organizzazioni sindacali, deve intendersi come cogente e perentorio per cui, in caso di violazione, comporta l'invalidità del licenziamento, a prescindere dalla circostanza che i lavoratori abbiano successivamente avuto conoscenza di tutti gli elementi che la comunicazione deve comunque avere ovvero che non sia stato dimostrato il danno derivante dalla mancata comunicazione. Ciò in quanto detta comunicazione è finalizzata a consentire alle organizzazioni sindacali (e, tramite queste, anche ai singoli lavoratori) il controllo tempestivo sulla correttezza procedimentale dell'operazione posta in essere dal datore di lavoro, anche al fine di acquisire ogni elemento di conoscenza e non comprimere lo spatium deliberandi riservato al lavoratore per l'impugnazione del recesso nel termine di decadenza di cui all'art. 6 I. 604/1966.
• Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 29 marzo 2022, n. 10120

Lavoro - Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - Estinzione del rapporto - Licenziamento collettivo - In genere termine di cui all'art. 4, comma 9, della l. n. 223 del 1991, come modificato dall'art. 1, comma 44, della l. n. 92 del 2012 - Perentorietà - Fondamento.
In tema di licenziamento collettivo, il termine di sette giorni previsto dall'art. 4, comma 9, della l. n. 223 del 1991, siccome modificato dalla l. n. 92 del 2012, per l'invio delle comunicazioni ai competenti uffici del lavoro ed alla Commissione regionale per l'impiego nonché alle organizzazione sindacali, deve intendersi come cogente e perentorio, così come era stato interpretato il requisito della "contestualità" nel regime anteriore alla riforma del 2012, che ha inteso superare le precedenti possibili discrasie nella individuazione concreta di un parametro congruo assegnando un termine certo.
• Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 13 novembre 2018, n. 29183

Lavoro - Licenziamento - Procedura collettiva - Non rispetto del termine di 7 giorni della comunicazione alle organizzazioni sindacali - Inefficacia.
Inefficace il licenziamento nell'ambito di una procedura collettiva se non rispetta il termine di 7 giorni della comunicazione alle organizzazioni sindacali anche in caso di criterio unico e prosecuzione solo temporanea con alcuni lavoratori.
• Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 2 novembre 2018, n. 28034