Società

Gli effetti del cambio gestorio di un Fondo immobiliare chiuso nel giudizio civile di merito

Nota a sentenza n. 4741 del 2023, Corte di Cassazione

di Antonio Martini , Ilaria Canepa e Arianna Trentino *

Con sentenza n. 4741 del 15 febbraio 2023 la Corte di Cassazione ha stabilito che quando nel corso del processo, in cui è controverso un diritto attinente a un Fondo comune di investimento, si trasferiscono da una società di gestione all'altra – ai sensi dell'art. 36, co. 1 d.lgs. 58/1998 – i rapporti di gestione relativi al Fondo, il processo prosegue tra le parti originarie. La società di gestione subentrata nella gestione può intervenire o essere chiamata nel processo e la società alienante può essere estromessa. In ogni caso, la sentenza pronunciata nei confronti delle parti originarie spiega i suoi effetti anche nei confronti della società di gestione subentrata.

Nel caso di specie, la società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione di secondo grado che aveva dichiarato il difetto di legittimazione passiva della società di gestione del fondo comune di investimento immobiliare convenuta in primo grado, nonché disatteso l'istanza di chiamata in causa della S.g.r. succeduta nei rapporti di gestione relativi al predetto fondo nel corso del giudizio di prime cure.

La Corte d'appello, infatti, aveva imputato all'attrice di non essersi mantenuta al corrente del subentro della nuova S.g.r. nei rapporti di gestione del fondo, poiché la stessa avrebbe dovuto, nel giudizio di primo grado, rilevare la sopravvenuta carenza di legittimazione passiva della convenuta e rivolgere la propria domanda nei confronti della società subentrata nella gestione del Fondo e, dunque, unica legittimata a resistere in giudizio.

La Corte di Cassazione sul punto ha affermato che l'orientamento dottrinale al quale aveva aderito il giudice di secondo grado, secondo cui sussisterebbe un rapporto (para)organico tra società di gestione e fondo di investimento, non trova corrispondenza nel diritto positivo italiano per come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità.

La Suprema Corte ha poi proseguito rilevando come la perdita della ordinaria legittimazione passiva della società di gestione alienante sia determinata da una successione a titolo universale nei rapporti di gestione, e non già da una successione a titolo particolare nel diritto controverso, escludendo in tal modo l'applicazione diretta dell'art. 111 c.p.c.

Ad avviso del giudice di legittimità, tuttavia, tale successione non può trovare disciplina nemmeno attraverso un'applicazione diretta dell'art. 110 c.p.c. dal momento che l'operatività di tale norma è esclusa nei casi in cui la successione a titolo generale non consegue al venir meno della parte ovvero il successore è individuato ope legis.

La Corte di Cassazione, in relazione al caso in oggetto, ha quindi preso in esame la possibilità di applicare analogicamente l'art. 111 c.p.c. nel suo terzo e quarto comma. A sostegno di tale soluzione, la Corte ha invocato anche un argomento di carattere storico afferente alla genesi dell'art. 111 c.p.c. Secondo una ricostruzione dottrinale, infatti, i primi tre commi della richiamata disposizione si ispirerebbero al p. 265 della ZPO tedesca, mentre il quarto comma troverebbe origine nel p. 61 della legge generale austriaca sui libri fondiari del 1871.

La diversa origine del quarto comma dell'art. 111 c.p.c. rispetto ai primi tre, unitamente a dei precedenti di merito che si collocano nella medesima direzione, ad avviso del giudice di legittimità, suggerisce che la disposizione sia applicabile ogni qual volta, come nel caso di specie, sorga l'esigenza che la durata del processo non leda chi sia costretto ad agire o difendersi in giudizio per vedere tutelate le proprie ragioni.

Sulla stregua di tali argomenti, la Suprema Corte ha ritenuto fondato il ricorso ed enunciato il principio di diritto secondo cui se nel corso del processo, in cui è controverso un diritto attinente a un fondo comune di investimento, si trasferiscono da una società di gestione all'altra rapporti di gestione relativi al fondo medesimo, il processo prosegue tra le parti originarie e la sentenza pronunciata nei confronti delle parti spiega i suoi effetti anche nei confronti della società di gestione subentrata.

* a cura dell' Avv.ti Antonio Martini, partner, Ilaria Canepa e la Dott.ssa Arianna Trentino – Studio CBA

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