Civile

Le valute virtuali tra fiscalità e obblighi antiriciclaggio

L'imponibilità IRPEF è subordinata alla condizione del possesso di valute virtuali per un controvalore superiore a 51.645,69 Euro per almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo di imposta. Soggetti a vigilanza i prestatori di servizi di conversione di valute virtuali e ogni servizio professionale funzionale alla conservazione delle stesse

di Ignazio La Candia*

Con la recente pubblicazione del Disegno di legge recante
"Disposizioni fiscali in materia di valute virtuali e disciplina degli obblighi antiriciclaggio" ( Atto Senato n. 2572 ), trovano ingresso nel nostro ordinamento alcune disposizioni in tema di fiscalità delle valute virtuali.

Come si desume dai lavori parlamentari, "l'impianto normativo previsto dal disegno di legge non si sovrappone alle misure recentemente adottate dal Ministero dell'economia e delle finanze, bensì le integra con la finalità di sviluppare una nuova tecnologia finanziaria in Italia accelerandone la diffusione nel campo dei finanziamenti in capitale di rischio e degli investimenti delle imprese", in aderenza a quanto previsto in altri ordinamenti esteri, come ad esempio Austria, Irlanda, Lussemburgo, Olanda e Ungheria.

Nello specifico, gli ambiti dell'intervento legislativo sono due: il primo è relativo al riconoscimento fiscale delle valute virtuali, il secondo concerne i connessi obblighi antiriciclaggio.

Riconoscimento fiscale delle valute virtuali

La novella legislativa prevede il riconoscimento fiscale delle valute virtuali ai fini delle Imposte sui Redditi, IVAFE, e in materia di monitoraggio fiscale, al fine di stabilire espressamente l'imponibilità IRPEF delle plusvalenze derivanti da operazioni che comportano il pagamento ovvero la conversione in Euro o in valute estere, effettuate su valute virtuali di ogni genere.

Tale imponibilità è subordinata alla condizione che il contribuente possieda complessivamente valute virtuali per un controvalore superiore a 51.645,69 Euro per almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo di imposta.

Inoltre, è introdotta una norma di rideterminazione dei valori di acquisto delle valute virtuali su base opzionale sul modello, già conosciuto nel nostro ordinamento, della rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non quotate.

In particolare, il contribuente può, sulla base di un'apposita perizia giurata, versare un'imposta sostitutiva delle Imposte sui Redditi basata su aliquote progressive (i.e. 8%, 9% e 10%) e ottenere il riconoscimento fiscale, quale valore di acquisto, del valore delle valute virtuali al 1° gennaio 2022.

Tale rideterminazione dei valori determina un effetto premiale, dal momento che, al ricorrere di particolari condizioni, non si applicheranno sanzioni per l'omesso monitoraggio fiscale nei periodi di imposta precedenti a quello in cui è posta in essere la rideterminazione dei valori.

È prevista la non imponibilità ai fini IVAFE delle valute virtuali, peraltro già affermata dal TAR del Lazio nel 2020; inoltre, è chiarito che gli obblighi di monitoraggio fiscale sono adempiuti avendo riguardo al costo, ovvero al valore di acquisto soggetto a tassazione.

Novità in tema di monitoraggio fiscale

Con alcune modifiche al Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (di attuazione della Direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio), è stato previsto che rientrano nell'ambito delle definizioni soggette a vigilanza i prestatori di servizi relativi alla conversione di valute virtuali in valute aventi corso legale, e ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi a titolo professionale (anche online) servizi funzionali alla conservazione di valute virtuali e alla loro conversione da, ovvero in valute aventi corso legale.

Interpretazioni nazionali, unionali e sovranazionali in tema di valute virtuali

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A cura di Ignazio La Candia, Associate Partner, Studio Pirola Pennuto Zei & Associati, International tax practice

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