Rassegne di Giurisprudenza

Risarcimento dei danni: integra un illecito l'ingiustificato rifiuto o ritardo da parte del titolare del sito di aggiornarlo su un procedimento penale

a cura della Redazione Diritto

Responsabilità civile - Lesione dell'identità personale - Procedimento penale - Diritto di cronaca - Rimozione ed aggiornamento - Omissione o ritardo - Risarcimento danni - Onere della prova – Riconoscimento.
La persistenza nel sito web di una testata giornalistica della risalente notizia del coinvolgimento di un soggetto in un procedimento penale – pubblicata nell’esercizio legittimo del diritto di cronaca, ma non aggiornata con i dati relativi all’esito di tale procedimento – non integra, di per sé, un illecito idoneo a generare una pretesa risarcitoria; tuttavia, il soggetto cui la notizia si riferisce ha diritto ad attivarsi per chiederne l’aggiornamento o la rimozione, con la conseguenza che l’ingiustificato rifiuto o ritardo da parte del titolare del sito è idoneo a comportare il risarcimento del danno patito successivamente alla richiesta (fermo l’onere di allegazione e prova del pregiudizio da parte dell’interessato).
• Corte di Cassazione, civ., sez. III, sentenza del 01 marzo 2023, n. 6116

Personalità (diritti della) - Riservatezza - In genere archivio digitale degli articoli di un quotidiano - Inchiesta giudiziaria poi sfociata nell’assoluzione dell’imputato - Diritto della collettività ad essere informata e a conservare memoria del fatto - Diritto dell'interessato a non subire un'indebita lesione della propria immagine sociale - Bilanciamento - Modalità.
In tema di trattamento dei dati personali, è lecita la permanenza di un articolo di stampa, a suo tempo legittimamente pubblicato, nell'archivio informatico di un quotidiano, che riguardi fatti risalenti nel tempo oggetto di una inchiesta giudiziaria poi sfociata nell'assoluzione dell'imputato, purché, a richiesta dell'interessato, l'articolo sia deindicizzato e non sia reperibile attraverso i comuni motori di ricerca, ma solo attraverso l'archivio storico del quotidiano, e purché, a richiesta documentata dell'interessato, all'articolo sia apposta una sintetica nota informativa, a margine o in calce, che dia conto dell'esito finale del procedimento giudiziario in forza di provvedimenti passati in giudicato, così contemperandosi in modo bilanciato il diritto ex art. 21 cost. della collettività ad essere informata e a conservare memoria del fatto storico con il diritto del titolare dei dati archiviati a non subire una indebita lesione della sua immagine sociale.
• Corte di Cassazione, sez. I, civ., ordinanza 31 gennaio 2023 n. 2893

Stampa - Diritto di cronaca - Persistente pubblicazione e diffusione, su giornale "on line", di notizia di cronaca risalente nel tempo - Illecito trattamento di dati personali in ambito giornalistico - Configurabilità – Condizioni.
La persistente pubblicazione e diffusione, su un giornale "on line", di una risalente notizia di cronaca (riguardante, nella specie, una vicenda giudiziaria per un fatto accaduto circa due anni e mezzo prima della instaurazione del relativo procedimento ex art. 152 del d.lgs. n. 196 del 2003) esorbita, per la sua oggettiva e prevalente componente divulgativa, dal mero ambito del lecito trattamento di archiviazione o memorizzazione "on line" di dati giornalistici per scopi storici o redazionali, configurandosi come violazione del diritto alla riservatezza quando, in considerazione del tempo trascorso, sia da considerarsi venuto meno l'interesse pubblico alla notizia stessa.
• Corte di Cassazione, civ., sez. I, sentenza del 24 giugno 2016, n. 13161

Stampa - Diritto di cronaca - Diritto all'oblio dell'interessato - Limite costituito dall'esercizio del diritto di cronaca - Sussistenza - Condizioni - Interesse attuale alla diffusione della notizia - Presupposto - Diretto collegamento con vicende recenti - Necessità - Mancanza - Conseguenze - Lesione del diritto alla riservatezza - Fattispecie.
In tema di diffamazione a mezzo stampa, il diritto del soggetto a pretendere che proprie, passate vicende personali non siano pubblicamente rievocate (nella specie, il cd. diritto all'oblio era invocato in relazione ad un'antica militanza in bande terroristiche) trova limite nel diritto di cronaca solo quando sussista un interesse effettivo ed attuale alla loro diffusione, nel senso che quanto recentemente accaduto (nella specie, il ritrovamento di un arsenale di armi nella zona di residenza dell'ex terrorista) trovi diretto collegamento con quelle vicende stesse e ne rinnovi l'attualità, diversamente risolvendosi il pubblico ed improprio collegamento tra le due informazioni in un'illecita lesione del diritto alla riservatezza.
• Corte di Cassazione, civ., sez. III, sentenza del 26 giugno 2013, n. 16111