Rassegne di Giurisprudenza

Risarcimento danni da ritmi di lavoro intollerabili

a cura della Redazione Diritto

Pubblico impiego - Sicurezza sul lavoro – Obblighi del datore di lavoro - Dirigente medico ortopedico - Infarto da superlavoro - Risarcimento danno biologico - Prova - Art. 2087 cc -
Non spetta al lavoratore fornire la prova delle specifiche omissioni datoriali nella predisposizione di quelle misure di sicurezza, suggerite dalla particolarità del lavoro, dall'esperienza e dalla tecnica, necessarie ad evitare il danno, essendo idonea e sufficiente a dimostrare la nocività dell'ambiente di lavoro l'allegazione (e la prova) dello svolgimento prolungato di prestazioni eccedenti un normale e tollerabile orario lavorativo, né l'onere di allegare quali concreti svantaggi, privazioni ed ostacoli sono derivati dalla menomazione denunciata. Ai fini della condanna del responsabile al risarcimento del danno è infatti sufficiente l'allegazione dell'evento dannoso e del conseguente danno alla salute, temporaneo e permanente. (Fattispecie relativa al diritto al risarcimento del danno biologico per il dirigente medico che ha subito un infarto in conseguenza di una prolungata esposizione a turni e ritmi di lavoro intollerabili)
• Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Ordinanza 28 febbraio 2023 n. 6008

Sicurezza sul lavoro - Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - Tutela delle condizioni di lavoro danni conseguenti ad attività lavorativa eccedente la ragionevole tollerabilità - Azione risarcitoria ex art. 2087 c.c. - Riparto degli oneri di allegazione e prova - Fattispecie.
In tema di azione risarcitoria ex art. 2087 c.c. per i danni cagionati dallo svolgimento di un'attività eccedente la ragionevole tollerabilità, il lavoratore è tenuto ad allegare compiutamente lo svolgimento della prestazione secondo le predette modalità nocive e a provare il nesso causale tra il lavoro svolto e il danno, mentre al datore di lavoro, in ragione del suo dovere di assicurare che l'attività lavorativa non risulti pregiudizievole per l'integrità fisica e la personalità morale del dipendente, spetta dimostrare che la prestazione si è, invece, svolta secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, con modalità normali, congrue e tollerabili. (Principio affermato dalla S.C. con riguardo alla domanda di risarcimento dei danni alla salute correlati ad una patologia depressiva, ed al successivo infarto, patiti da un dipendente pubblico in conseguenza del "superlavoro" derivante dallo svolgimento, con ritmi insostenibili e in ambiente disagiato, di mansioni inferiori e superiori, in assenza di qualsivoglia pianificazione e distribuzione dei relativi carichi).
• Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Ordinanza 28 novembre 2022 n. 34968

Sicurezza sul lavoro - Norme per la prevenzione infortuni - Responsabilità del datore di lavoro - Configurabilità - Condizioni - Onere probatorio a carico del lavoratore danneggiato - Portata
La disposizione di cui all'articolo 2087 c.c., si qualifica alla stregua di norma di chiusura del sistema antinfortunistico estensibile a situazioni ed ipotesi non ancora espressamente considerate e valutate dal legislatore al momento della sua formulazione, ed impone all'imprenditore l'obbligo di tutelare l'integrità fisiopsichica dei dipendenti con l'adozione - ed il mantenimento perfettamente funzionale - non solo di misure di tipo igienico-sanitario o antinfortunistico, ma anche di misure atte, secondo le comuni tecniche di sicurezza, a preservare i lavoratori dalla sua lesione nell'ambiente od in costanza di lavoro in relazione ad eventi pur se allo stesso non collegati direttamente.
• Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza 11 aprile 2013 n. 8855