Famiglia

Riforma del processo di famiglia: le novità sul curatore speciale del minore

Uno dei temi su cui la riforma interviene in maniera più innovativa riguarda la nomina del curatore speciale del minore

di Francesca Ferrandi

La riforma del processo civile, che ha preso avvio con legge n. 206 del 26.11.2021, presenta tra gli aspetti più qualificanti, sicuramente, gli interventi sul processo di famiglia e minorile (per un approfondimento v. La riforma del processo e del giudice per le persone, per i minorenni e per le famiglie, a cura di C. Cecchella, Torino, 2022).

In particolare, uno dei temi su cui la riforma interviene in maniera più innovativa riguarda la nomina del curatore speciale del minore.

Infatti, attraverso le modifiche apportate alle disposizioni di cui agli artt. 78 e 80 c.p.c., applicabili ai procedimenti introdotti a partire dal 22 giugno 2022, il legislatore ha finalmente colmato una lacuna da tempo presente nel nostro ordinamento, vale a dire quella relativa ai presupposti e alla nomina di tale figura.

Le ipotesi di nomina. Ferma restando la necessità della nomina del curatore speciale nell'ipotesi di conflitto di interessi del minore con il proprio genitore, la riforma è intervenuta tipizzando le ipotesi in cui l'autorità giudiziaria deve o può nominare il professionista in questione.
Ai primi due commi dell'art. 78 c.p.c., ne sono stati aggiunti un terzo e quarto, in cui si distingue fra ipotesi obbligatorie e facoltative di nomina del curatore speciale del minore (cfr. art. 1, commi 30 e 31, lett. a), L. 206/2021).

In particolare, tra le ipotesi obbligatorie previste a pena di nullità degli atti del procedimento, troviamo:

a) la decadenza dalla responsabilità genitoriale;

b) il provvedimento confermativo dell'allontanamento familiare ex art. 403 c.c. o di affidamento eterofamiliare;

c) i procedimenti per la dichiarazione dello stato di abbandono del minore;

d) la situazione di pregiudizio del minore tale da precluderne l'adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori e, da ultimo, la richiesta del minore che abbia compiuto 14 anni.Quanto, invece, all'ipotesi di nomina facoltativa, questa si avrà a fronte della temporanea inadeguatezza dei genitori per gravi ragioni a rappresentare gli interessi del minore: ed avverrà, in questo caso, con provvedimento succintamente motivato.

Il procedimento di nomina. La l. 206/2021 ha ridisegnato, precisandolo, il procedimento per la nomina e la revoca del curatore speciale: il legislatore, infatti, ha aggiunto al primo comma della disposizione di cui all'art. 80 c.p.c. un periodo finale, nonchè un ulteriore terzo comma a chiusura della norma de qua.
In primo luogo, legittimati attivi a chiedere la nomina di un curatore speciale, oltre ovviamente al giudice, che, come abbiamo anticipato, può provvedere ex officio, sono: il pubblico ministero; uno o entrambi i genitori; chiunque ne abbia interesse, nonché, dal 22 giugno p.v., anche il minore ultraquattordicenne, ciò indipendentemente dal fatto che i genitori siano o meno adeguati a rappresentare il fanciullo nel procedimento.
Il ricorso continuerà a proporsi, prima dell'instaurazione del giudizio, di fronte al giudice di pace ovvero al Presidente dell'ufficio giudiziario innanzi al quale si voglia intraprendere la causa, mentre, nel caso in cui la nomina venga avanzata contestualmente o successivamente alla proposizione della domanda di merito, il giudice competente sarà quello investito della controversia.
Grazie, però, alla riscrittura della norma in esame, alla nomina del curatore speciale del minore potrà provvedere il giudice, d'ufficio, non solo nei casi particolari aggiunti al "nuovo" art. 78 c.p.c., ma anche nell'ipotesi in cui tale necessità si manifesti nell'ambito di un procedimento, pur cautelare, già instaurato (cfr. art. 80, comma 1, secondo periodo, c.p.c.).
Una volta investito della domanda, il giudice assumerà sommarie informazioni ed emanerà un provvedimento succintamente motivato, tanto nel caso di nomina facoltativa che obbligatoria, avendo cura di illustrare le ragioni per le quali ritiene che sussista "un pregiudizio per il minore tale da precludere l'adeguata rappresentanza processuale da parte dei genitori".

Revoca e modifica del provvedimento di nomina. Il provvedimento con cui l'autorità giudiziaria nomina il curatore speciale potrà essere sempre modificato o revocato.
Al riguardo, infatti, si segnala come il legislatore abbia ulteriormente cristallizzato, limitandolo, tale potere (v. art. 80 , ultima parte, c.p.c.), nella misura in cui legittimati al riguardo (oltre al giudice ex officio ) sono: il minore ultraquattordicenne, i genitori che esercitano la responsabilità genitoriale, il tutore e il PM. Sono, quindi, esclusi dal potere di avanzare la domanda di revoca del curatore speciale coloro che si trovano temporaneamente limitati nell'esercizio della responsabilità genitoriale.
L'istanza con cui si avanza la richiesta per ottenere la revoca del curatore speciale, purché ricorrano gravi inadempienze o manchino o siano venuti meno i presupposti per la suddetta nomina, dovrà essere motivata e presentata al Presidente del Tribunale o al giudice che procede, il quale deciderà con decreto non impugnabile.

I poteri del curatore speciale. La riforma ha introdotto la possibilità per il curatore speciale di avere poteri di natura sostanziale. Come noto, il curatore speciale è dotato del potere di rappresentanza processuale del minore, che consiste nel:

a) potersi costituire in giudizio;

b) prendere posizione sui fatti dedotti dai genitori;

c) formulare domande ed istanze istruttorie, in merito alle quali il minore abbia un interesse specifico;

d) svolgere tutti gli incombenti processuali per i quali sono già maturate preclusioni o decadenze;

e) ricevere le notifiche di tutti i provvedimenti;

f) poter impugnare ed essere parte del giudizio di seconde cure, laddove vengano impugnati capi delle decisioni riguardanti il minore. Ebbene, accanto a tali poteri, grazie alla novella di fine 2021, il curatore potrà avere funzioni anche di rappresentanza sostanziale (cfr. art. 1, comma 31, lett. b., l. 206/2021).

Grazie al nuovo terzo comma dell'art. 80, c.p.c., il curatore speciale del minore potrà essere di ausilio per la risoluzione di gravi conflitti e nel superamento delle paralisi che si possono verificare nei casi di affidamento condiviso e di affidamento dell'Ente, nonché operare al di fuori del processo.

Non solo, ma la riforma ha consolidato i poteri che il curatore speciale è chiamato ad esercitare nel processo in rappresentanza del minore: la novella ha previsto che il curatore sia tenuto all'ascolto del minore (cfr. art. 80, comma 3, c.p.c.). In questo modo, dunque, nel "nuovo" curatore speciale del minore vengono a concentrarsi le separate figure del curatore e del difensore del minore, dal momento che tale figura assumerà anche le vesti di difensore tecnico del minore, ruolo, quest'ultimo, che sarà consentito, per mezzo di una nuova specializzazione all'uopo ideata, agli avvocati iscritti allo speciale albo (da tenere presso ciascun Tribunale, non presso gli ordini degli avvocati, in considerazione della formazione interdisciplinare loro richiesta).

Da ultimo, si segnala come la legge delega assegni ai decreti attuativi il compito di regolare la legittimazione attiva del curatore speciale, già nominato, al fine di consentirgli di chiedere l'adozione dei provvedimenti c.d. de potestate (cfr. art. 1, comma 26. L. 206/2021), con ricorso autonomo nei giudizi di separazione e divorzio ovvero in quelli di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio già pendenti di fronte al tribunale ordinario e tutte le volte che dovessero emergere condotte pregiudizievoli in danno del minore (cfr. art. 38, comma 1, disp. att. c.c., anch'esso oggetto di modifica da parte della l. 206/2021, art. 1, comma 28).

di Francesca Ferrandi, Avvocato e Dottore di ricerca all'Università di Roma "Tor Vergata"

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