Responsabilità

Rca, parentale e biologico liquidazione a due vie

di Patrizia Maciocchi

Il danno parentale va liquidato con il sistema a punti mentre le tabelle milanesi sono il parametro di riferimento per la liquidazione del danno biologico. La Corte di cassazione, con la sentenza 20292 depositata ieri, detta una serie di principi e accoglie il ricorso dei familiari di un minore morto in un incidente stradale.

La Suprema corte precisa che, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale con il sistema tabellare il danneggiato ha solo l’onere di chiedere l’applicazione di questo criterio.

Spetta poi al giudice di merito il compito di procedere alla liquidazione scegliendo la tabella in linea con il diritto. E i giudici di legittimità indicano la strada per valutare adeguatamente le circostanze del caso concreto , uniformando al tempo stesso il giudizio a fronte di casi analoghi. Il danno da perdita parentale deve essere dunque liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti «che preveda oltre all’adozione del criterio a punto, l’estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l’elencazione delle circostanze di fatto rilevanti». Tra queste sono da indicare, come indispensabili, l’età della vittima e quella del superstite, il grado di parentela e la convivenza.

Va aggiunta l’elencazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull’importo finale dei correttivi, in base alla particolarità della situazione «salvo che l’eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno, senza fare ricorso a tale tabella».

I giudici non mancano da dare indicazioni anche per la liquidazione del danno biologico, per il quale il criterio da adottare è quello indicato dalle tabelle predisposte dal tribunale di Milano. Ma è sempre possibile una deroga, in considerazione dell’eccezionalità dell’evento concreto.

E, ovviamente, lo scostamento deve essere adeguatamente motivato.

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