Penale

Il piccolo spaccio reiterato non giustifica di per sé l'esclusione dell'attenuante di speciale tenuità

Le plurime cessioni di lieve entità possono rilevare ai fini dell'aumento di pena per la continuazione

di Paola Rossi

La Corte di cassazione ha bocciato il ragionamento dei giudici di merito che - in un'ipotesi di ripetute condotte di piccolo spaccio di strada - hanno escluso de plano il riconoscimento dell'attenuante ex articolo 62, n. 4, del Codice penale a causa della reiterazione in molteplici episodi del medesimo reato connotato da lieve entità in base al n. 5 dell'articolo 73 del Dpr 309/1990.

La Corte di cassazione ha perciò annullato con rinvio la dcisione di merito affinché il giudice valuti la sussistenza o meno dell'attenuante invocata dal ricorrente e illegittimamente pretermessa in sede di merito. La Cassazione con la sentenza n. 44832/2022 ha dettato il principio cui deve attenersi il giudice su tale specifico aspetto del suo esame: la speciale tenuità di ogni singola condotta penalmente rilevante non è esclusa in caso di reato continuato.

L'attenuante nel reato continuato
La speciale tenuità del fatto si valuta, infatti, al fine di riconoscerla o di escluderla, in base all'entità del profitto ricavato o alla gravità di ogni singolo episodio di reato.
Quindi nel caso di spaccio di sostanze stupefacenti, se per ogni singola cessione non ricorre né un grande profitto né una particolare gravità nella commissione del reato non può essere negata a priori la valutazione della ricorrenza dell'attenuante della speciale tenuità del fatto commesso, pur se in continuazione. La negazione dell'attenuante non può quindi legittimamente discendere dalla ripetizione nel tempo dei singoli episodi criminosi.
La ripetizione nel tempo della condotta illecita può però ben rilevare ai fini della continuazione con il conseguente aumento di pena per i reati continuati.

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