Penale

Furto aggravato se l’elettricità è sottratta con un cavo volante

L’imputata si era collegata alla rete agganciando un morsetto sul retro del proprio contatore: mezzo fraudolento, per i giudici

di Selene Pascasi

Anche il cavo volante è un mezzo fraudolento che aggrava il reato di furto per allacciamento abusivo alla rete elettrica. Lo scrive la Corte d’appello di Napoli con la sentenza 9804 del 1° luglio 2022 (presidente Picciotti, estensore De Simone).

A rispondere di furto aggravato è una signora che, come accertato, aveva alimentato la propria abitazione mediante un attacco diretto abusivo alla rete di energia operato avvalendosi di un morsetto posizionato sul retro del contatore. Condotta che le era costata la condanna da parte del Tribunale a sei mesi di reclusione e a 300 euro di multa.

Di qui, l’appello. Secondo la difesa, non andava applicata l’aggravante (articolo 625 n. 2 del Codice penale) non essendoci stata manomissione del contatore e, quindi, violenza sulle cose. Era, perciò, un furto semplice (articolo 624 del Codice penale) procedibile solo su querela che, però, parte offesa non aveva sporto per cui doveva dichiararsi l’improcedibilità. Il verbale di verifica, poi, non era utilizzabile poiché acquisito senza il consenso del legale e conteneva dichiarazioni autoaccusatorie sia sull’uso esclusivo dell’alloggio da parte dell’assistita, sia sull’esistenza di un contratto di fornitura elettrica a lei intestato. Tra le contestazioni, l’assenza di dolo e il mancato riconoscimento dell’attenuante della tenuità del danno, visto che l’energia sottratta era solo quella necessaria per il quotidiano.

Ma la Corte boccia l’appello. Intanto, premettono i giudici, gli elementi di prova erano stati legittimamente acquisiti ed erano utilizzabili. Anche nel merito, vista la dinamica dei fatti, il Tribunale aveva deciso correttamente: l’imputata fruiva dell’immobile dove risultava realizzato l’allaccio abusivo per cui aveva goduto, consapevolmente, dell’energia erogata dall’ente. Del resto, non poteva non saper nulla della manomissione. Circa, poi, la contestata aggravante, il Collegio precisa che era scattata non per violenza sulle cose ma per uso del mezzo fraudolento che, nei furti di elettricità, può consistere anche in un attacco illecito alla rete esterna mediante cavo volante. In particolare, nella vicenda, la donna aveva escogitato un espediente per captare la corrente: collegarsi alla rete agganciando un morsetto sul retro del proprio contatore. Un mezzo, quello adottato, che era innegabilmente fraudolento.

Infine, non poteva applicarsi l’attenuante della speciale tenuità del danno invocata dal legale perché, sottolineano i giudici, la legge non associa lo sconto di pena al semplice valore della refurtiva; altrimenti la norma lo avrebbe specificato espressamente. Peraltro, la donna non aveva spiegato, per tentare di demolire l’accusa a suo carico, quale fosse l’ammontare esatto dell’energia sottratta. In sostanza, ricostruita la situazione giunta a processo, la sanzione inflitta dal Tribunale era congrua e, di conseguenza, non andava ricalcolata al ribasso.

Queste le ragioni per le quali la Corte d’appello di Napoli conferma la sentenza di condanna impugnata.

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