Responsabilità

Il ciclista su strada inderdetta ai velocipedi non ha colpa se cade su una buca non segnalata

Il Comune può essere chiamato in causa per non aver provveduto a segnalare una buca profonda e non intercettabile

di Giampaolo Piagnerelli

Il ciclista che pedala su strada interdetta ai velocipedi e cade rovinosamente a terra a causa di una buca non è detto che abbia tutta la responsabilità. Occorre verificare, infatti, se il Comune abbia provveduto a segnalare un ostacolo così pericoloso. Lo precisa la Cassazione con l'ordinanza n. 2667/22.

I due giudizi di merito. Il ricorrente ha ottenuto questo principio dopo aver avuto due bocciature dai giudici di merito. Il tribunale di Brescia con sentenza n. 3440/16 ha rigettato la richiesta del ciclista rilevando che l'evento si era verificato per esclusiva responsabilità del biker il quale si era spostato su un manto erboso, precluso al transito dei velocipedi e naturalmente caratterizzato da irregolarità del terreno. La Corte d'appello di Brescia, poi, con sentenza n. 235/20 del 20 febbraio 2020 ha respinto l'appello proposto dal ciclista confermando integralmente la sentenza di primo grado. In particolare la Corte territoriale, aderendo alle osservazioni del tribunale, ha ritenuto che l'evento fosse interamente imputabile alla condotta negligente e imprudente dell'appellante consistente nell'aver, dapprima impegnato uno spazio riservato al solo transito dei pedoni, e successivamente invaso un'area verde, posta al di fuori del marciapiede.
Di diverso avviso la Cassazione. Secondo gli Ermellini, la Corte territoriale sbagliando, ha ricostruito la dinamica dell'incidente ritenendo che l'evento fosse imputabile esclusivamente al ciclista il quale, ponendo in essere una condotta imprudente e negligente, avrebbe interrotto il nesso eziologico tra fatto e danno. Ha quindi attribuito al solo danneggiato la responsabilità dell'incidente omettendo di valutare se le condizioni dei luoghi fossero tali che l'ipotizzata imprudenza dell'infortunato avesse semplicemente concorso a cagionare il danno, senza tuttavia assurgere a causa esclusiva dello stesso.

Conclusioni. Ciò che manca nella sentenza impugnata è in definitiva la verifica se, da un comportamento colposo della vittima – ossia l'aver circolato in bicicletta su un'area interdetta al traffico dei velocipedi – potesse essere esclusa ogni responsabilità del Comune consistente nell'aver lasciata aperta, incustodita e per giunta non segnalata e non intercettabile una buca di quelle dimensioni e profondità.

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