Famiglia

Famiglia e successioni: il punto sulla giurisprudenza dei giudici di merito

La selezione delle pronunce di merito in materia di diritto di famiglia e delle successioni 2022

di Valeria Cianciolo

S i segnalano in questa sede i depositi della giurisprudenza di merito in materia di diritto di famiglia e delle successioni 2022. Le pronunce in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni:
1. assegnazione della casa coniugale, comodato e ripartizione delle spese;
2. irripetibilità e non compensabilità delle prestazioni previste dalla sentenza di separazione;
3. mantenimento diretto dei figli maggiorenni;
4. domanda di accertamento negativo e nullità del testamento apocrifo;
5. testamento olografo e azione di accertamento negativo;
6. testamento olografo e azione di accertamento negativo;
7. cointestazione di una somma di denaro e animus donandi;
8. cognome del minore, mutamento del cognome e unioni civili;
9. riconoscimento della cittadinanza iure sanguiniso.

ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE - L'essenziale gratuità dell'assegnazione della casa familiare non si estende alle spese correlate all'uso. (Cc, articolo 1808, 2697; Cpc , articolo 447 -bis)
L'assegnazione della casa coniugale esonera l'assegnatario esclusivamente dal pagamento del canone, cui altrimenti sarebbe tenuto nei confronti del proprietario esclusivo o, in parte qua, del comproprietario dell'immobile assegnato, sicché la gratuità dell'assegnazione dell'abitazione ad uno dei coniugi si riferisce solo all'uso dell'abitazione medesima, ma non si estende alle spese correlate a detto uso, ivi comprese la TARSU e quelle che riguardano l'utilizzazione e la manutenzione delle cose comuni poste a servizio anche dell'abitazione familiare, le quali sono, di regola, a carico del coniuge assegnatario.
L'essenziale gratuità dell'assegnazione della casa familiare esonera, invero, l'assegnatario dal pagamento di un corrispettivo per il godimento dell'abitazione di proprietà dell'altro, ma non si estende alle spese correlate all'uso, spese che - in mancanza di un provvedimento espresso del giudice della separazione o del divorzio, che ne accolli l'onere al coniuge proprietario - vanno a carico del coniuge assegnatario.
Corte d'Appello Milano, sezione III, sentenza, 27 luglio 2022, n. 2188 - Pres. Formaggia, Cons. est. Nardozza

2. SEPARAZIONE E DIVORZIO - Irripetibilità e non compensabilità delle prestazioni previste dalla sentenza di separazione . (Articolo 4 della Legge 1 dcembre 1970 n. 898; Cpc, articolo 615)
Il carattere sostanzialmente alimentare dell'assegno di mantenimento, in regime di separazione, comporta che la normale retroattività della statuizione giudiziale di riduzione al momento della domanda vada contemperata con i principi di irripetibilità, impignorabilità e non compensabilità di dette prestazioni, sicché la parte che abbia già ricevuto, per ogni singolo periodo, le prestazioni previste dalla sentenza di separazione non può essere costretta a restituirle, né può vedersi opporre in compensazione, per qualsivoglia ragione di credito, quanto ricevuto a tale titolo, mentre ove il soggetto obbligato non abbia ancora corrisposto le somme dovute, per tutti i periodi pregressi, tali prestazioni non sono più dovute in base al provvedimento di modificazione delle condizioni di separazione.
Tribunale Torre Annunziata, sezione III, sentenza, 26 luglio 2022, n. 1866
- Giudice Musi

3. MANTENIMENTO DEI FIGLI MAGGIORENNI – Legittimazione della figlia per il mantenimento . (Cc,  articolo 337 ter)
Appurato l'allontanamento dalla casa genitoriale della figlia, senza che l'abitazione dei genitori permanga ad essere per lei il punto di riferimento stabile, cui fare sistematico ritorno, va accertata la sopravvenuta carenza di legittimazione iure proprio delle parti in ordine al suo contributo al mantenimento ed alle spese straordinarie.
Tribunale di Verona, sentenza 30 marzo 2022 n. 600 – Pres. guerra, giud. rel. dal martello

4. AFFIDAMENTO DEI FIGLI – Modifica dei provvedimenti relativi ai rapporti tra ex coniugi e figli e principio rebus si c stantibus. (Articoli Cpc 177, 708 e 709; Cp, articoli 110, 609 ter e 609 quater; articolo 5, comma 6 L. 1 dicembre 1970, n. 898; Cc, articolo 156)
Nel giudizio di divorzio, se, da un lato, la domanda di assegno deve essere proposta nel rispetto degli istituti processuali propri di quel rito, quindi dovendo essere necessariamente contenuta nell'atto introduttivo del giudizio ovvero nella comparsa di risposta, tuttavia, dall'altro, deve escludersi la relativa preclusione nel caso in cui i presupposti del diritto all'assegno maturino nel corso del giudizio, in quanto la natura e la funzione dei provvedimenti diretti a regolare i rapporti economici tra i coniugi in conseguenza del divorzio, cosi come quelli attinenti al regime della separazione postulano la possibilità di modularne la misura al sopravvenire di nuovi elementi di fatto.
Corte d'Appello Cagliari, Sez. I, sentenza, 19 luglio 2022, n. 352 – Pres. Sechi, Cons. Rel. Cugusi

LA NOTA

Nell’ambito del giudizio di divorzio, e di separazione, ha una sua particolare rilevanza, la clausola rebus sic stantibus, che in questi giudizi non solo caratterizza il naturale svolgimento dell’ordo iudicii, ma lo stesso giudizio una volta che si sia concluso. Ne è riprova il fatto che è consentita la modifica delle condizioni di divorzio e la revisione delle condizioni di separazione anche dopo la formazione del giudicato, attraverso i procedimenti previsti negli artt. 710 c.p.c. e 9 legge div..

Secondo la Cassazione, il giudizio di modifica o revisione può darsi nei casi in cui le sopravvenienze siano emerse successivamente all’accertamento coperto dal giudicato.

Il principio opera quindi per quanto riguarda l’affidamento dei figli minori o la determinazione delle modalità di frequentazione degli stessi con i genitori, per l’assegnazione della casa familiare, nonché per tutte le statuizioni afferenti al contributo al mantenimento, tanto del coniuge o dei figli, e per l’assegno di divorzio, trattandosi di domande che possono mutare.

Ad esempio, il presidente del tribunale può riconoscere in via provvisoria l’assegno di divorzio, come pure nella conclusione del procedimento nella sentenza definitiva di primo grado, lo stesso può essere successivamente diversamente determinato, nel prosieguo del giudizio per una diversa valutazione compiuta dal giudice istruttore in corso di causa o dal giudice dell’impugnazione, come anche per la variazione dei presupposti che in origine lo hanno determinato. E’ poi possibile che un assegno inizialmente negato possa anche essere successivamente riconosciuto come è anche possibile che la domanda di assegno possa proporsi per la prima volta in grado di appello, se i presupposti per tale domanda siano sorti solo dopo la pronuncia di primo grado.

Nel caso prospettato, la donna era stata ritenuta colpevole, del reato ex art. 609 quater, in danno del figlio minore e condannata alla pena di anni 8 di reclusione e alla perdita del diritto a percepire gli alimenti. L’ex marito invece, con separata istanza ex art. 709 c.p.c ha chiesto al giudice istruttore la revoca dell'assegno in favore della moglie.

Le medesime considerazioni sono state svolte in relazione alle domande di contenuto economico relative al figlio minore, che costituiscono la conseguenza necessaria dei provvedimenti del giudice istruttore e del Tribunale dei Minorenni, che hanno disposto la decadenza della madre dalla responsabilità genitoriale e l'affidamento del minore in via esclusiva al padre, con collocamento presso di lui.

5. SUCCESSIONI - Esclusa la possibilità di ricorso alla querela di falso per contestare la genuinità del testamento olografo. (Articolo Cc 606)
In tema di successioni, sui requisiti di forma del testamento olografo, previsti dall'art. 602 cod. civ., è esclusa la possibilità di ricorso alla querela di falso ed al disconoscimento seguito dalla verificazione, per contestare la genuinità del testamento olografo, ed è ammessa, a tal fine, la proponibilità della speciale azione di accertamento negativo, con cui si solleva una quaestio nullitatis o, meglio, una quaestio inexistentiae: la parte che intenda contestare l'autenticità del testamento olografo, precisamente, deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, assumendo l'onere della relativa prova, su di essa gravante.
Tribunale Nuoro, sentenza, 17 marzo 2022, n. 172 – Pres. Longu, Giud. Rel. Lecis

6. SUCCESSIONI – Al fine di contestare l’autenticità di un testamento olografo si deve proporre un’azione di accertamento negativo della falsità . (Articolo Cc 606)
La parte che contesti l'autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e grava su di essa l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo.
Tribunale Napoli, Sez. VIII, sentenza 21 luglio 2022, n. 7298 – Pres. Pastore, Giud. Rel. Est. Lo Bianco

LA NOTA

Nel testamento olografo si ha eterografia, e quindi nullità, non solo se l'atto sia scritto da persona diversa dal testatore, ma anche ove un terzo conduca la mano o sorregga la penna: si assiste così alla formazione di frasi e parole, rendendo la mano dello stesso, uno strumento inerte e passivo pur non sovrapponendosi la volontà del testatore. La condotta è idonea ad alterare la personalità e l'abitualità del gesto scrittorio, requisiti fondamentali perché possa parlarsi di autografia.

In tema di impugnazione del testamento olografo, la Suprema Corte ha sposato un principio espresso in una sentenza della Cassazione del 1951, secondo cui la parte che contesti l'autenticità della scheda testamentaria è tenuta ad avanzare domanda di accertamento negativo della provenienza della stessa, con l'accollo dell'inerente onere probatorio.

Secondo un primo indirizzo giurisprudenziale, il testamento olografo rientra nella categoria delle scritture private. Sotto il profilo sostanziale, è necessario e sufficiente che colui contro il quale sia prodotto il testamento non lo riconosca; mentre, sotto il piano probatorio, incombe sull’altra parte, che abbia interesse all’efficacia della scheda testamentaria, dimostrare la sua provenienza dall’attore apparente.

Secondo un differente orientamento, il testamento olografo, sebbene non espressamente rientrante nella categoria degli atti pubblici, ha una rilevanza sostanziale e processuale tale da richiedere, per la contestazione della sua stessa autenticità, la proposizione di un’eccezione di falso ex art. 221 c.p.c. incombendo, in questo caso, l’onere della prova a carico di chi contesti la genuinità della scheda testamentaria.

Dopo aver richiamato le pronunce di legittimità a favore del primo o del secondo orientamento, le S.U. richiamano la sentenza n. 1545/1951 che, premessa la legittimità di un’azione di accertamento negativo circa la provenienza delle scritture private e del testamento olografo, asserisce che l’onere della prova spetta all’attore che chieda di accertare la non provenienza del documento da chi apparentemente ne risulta l’autore, con la conseguenza che la contestazione della genuinità del testamento olografo consiste in una domanda di accertamento negativo della validità del documento stesso.

Con la Sent. n. 12307 del 2015, le Sezioni unite, quindi, con una soluzione a sorpresa e che supera attraverso l'adesione ad una "terza via" il contrasto della giurisprudenza di legittimità, hanno  statuito il principio secondo cui la parte che intenda contestare l'autenticità del testamento olografo prodotto in giudizio per far valere posizioni successorie ad esso ricollegabili ha l'onere di proporre la relativa domanda di accertamento negativo circa la provenienza della scrittura testamentaria, a cui è correlato, quindi, alla stregua dei principi generali in materia, anche quello di provarne i fatti dedotti a suo fondamento.

Pertanto, al fine di contestare l’autenticità di un testamento olografo non è sufficiente il disconoscimento né è necessaria la querela di falso, bensì si deve proporre un’azione di accertamento negativo della falsità.

7. SUCCESSIONI - Cointestazione di una somma di denaro e animus donandi . (Cc, articoli 565 e 570)
La cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito, "è qualificabile come donazione indiretta qualora detta somma, all’atto della cointestazione, risulti essere appartenuta ad uno solo dei cointestatari, rilevandosi che, in tal caso, con il mezzo del contratto di deposito bancario, si realizza l'arricchimento senza corrispettivo dell'altro co intestatario: a condizione, però, che sia verificata l'esistenza dell'"animus donandi", consistente nell’accertamento che il proprietario del denaro non aveva, nel momento della cointestazione, altro scopo che quello della liberalità.
La possibilità che costituisca donazione indiretta la cointestazione di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito, qualora la predetta somma, all'atto della cointestazione, risulti essere appartenuta ad uno solo dei cointestatari, è legata all'apprezzamento dell'esistenza dell'animus donandi, consistente nell'accertamento che, al momento della cointestazione, il proprietario del denaro non avesse altro scopo che quello di liberalità.
Trattandosi di donazione indiretta, la verifica dell’animus deve essere condotta alla luce degli elementi di fatto allegati, atteso che "l' intenzione di donare emerge non già, in via diretta, dall 'atto o dagli atti utilizzati, ma solo, in via indiretta, dall 'esame, necessariamente rigoroso, di tutte le circostanze di fiotto del singolo caso, nei limiti in cui risultino tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio da chi ne abbia interesse.
Tribunale Torino, sezione II, sentenza, 25 maggio 2022, n. 2229 – Giudice Marongiu

8. COGNOME - Mutamento del cognome del minore. La volontà dei genitori del minore non è condizione sufficiente . (art. 89 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; art. 6 cod. civ.)
L'istanza di mutamento del cognome della persona minore d'età deve essere di regola presentata congiuntamente dai genitori, la concorde volontà degli stessi non limita in alcun modo il potere discrezionale del Prefetto nella valutazione di detta istanza.
Nel caso in esame, il Prefetto ha ritenuto che il mutamento di cognome richiesto dall'istante per la figlia non potesse essere disposto poiché incideva "contemporaneamente su un diritto fondamentale e sull'interesse primario all'identità personale della stessa minore, nonché sull'interesse pubblico alla tendenziale stabilità del cognome della persona umana”.
Tar Emilia-Romagna Parma, Sez. I, sentenza, 25 agosto 2022, n. 245 – Pres. Panzironi, Ref., Est. Lanzafame

9. CITTADINANZA - Riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis

La perdita della cittadinanza italiana può avvenire non con l'effetto automatico dell'applicazione di una norma straniera, ma solo con una dichiarazione formale di rinunzia.
Corte d'Appello L'Aquila, sentenza, 6 luglio 2022, n. 1028 - Pres. Orlandi

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