Rassegne di Giurisprudenza

Responsabilità: terzo trasportato e azione diretta ex articolo 141 del Dlgs 209/2005

a cura della Redazione Diritto

Assicurazione - Circolazione stradale - Terzo trasportato danneggiato dal sinistro stradale - Azione diretta ex art. 141, d.lgs. n. 209/2005 - Natura - Presupposti - Coinvolgimento di almeno due veicoli - Necessità - Unico veicolo coinvolto - Azione diretta ex art. 144 d.lgs. n. 209/2005. - Configurabilità – Sussiste.
In tema di tutela del terzo trasportato danneggiato da sinistro stradale, l’azione diretta prevista dall’art. 141 cod. ass. è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall’ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell’assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito; tale tutela presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l’anticipazione del risarcimento da parte dell’assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest’ultimo nei confronti dell’impresa assicuratrice del responsabile civile; nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, al trasportato danneggiato compete esclusivamente l’azione diretta prevista dall’art. 144 cod. ass., da esercitarsi nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile.
Corte di cassazione, sezioni Unite civili, sentenza del 30 novembre 2022, n. 35318

Assicurazione - Veicoli (circolazione - Assicurazione obbligatoria) - Risarcimento del danno - In genere terzo trasportato danneggiato dal sinistro - Azione diretta ex art.141 d.lgs. n.209 del 2005 - Ipotesi in cui nel sinistro risulti coinvolto il solo veicolo del vettore del trasportato - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Azione diretta generale ex art.144 d.lgs. cit. - Configurabilità - Fattispecie di cui all’art.2054, comma 1, c.c. - Sussistenza - Conseguenze.
In tema di risarcimento danni da circolazione di veicoli, l'art.141 del d.lgs. n. 209 del 2005, che consente al terzo trasportato di agire nei confronti dell'assicuratore del proprio vettore sulla base della mera allegazione e prova del danno e del nesso causale, "a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro", introduce una tutela rafforzata del danneggiato trasportato al quale può essere opposto il solo "caso fortuito", da identificarsi, non già con la condotta colposa del conducente dell'altro veicolo coinvolto, ma con l'incidenza di fattori naturali e umani estranei alla sua circolazione; ne consegue che tale norma non trova applicazione nel diverso caso in cui nel sinistro risulti coinvolto il solo veicolo del vettore del trasportato, essendo in tale ipotesi applicabile l'art. 144 c. ass. che consente al trasportato danneggiato di agire con azione diretta contro l'assicuratore del proprio veicolo, chiamando in causa anche il responsabile civile e, secondo quanto stabilito dall'art.2054, comma 1, c.c., con onere probatorio a proprio carico equivalente a quello previsto dal citato art.141, spettando al vettore la prova liberatoria "di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno", che è previsione sostanzialmente corrispondente all'esimente del caso fortuito.
Corte di cassazione, sezione III civile, sentenza del 23 giugno 2021 n. 17963

Assicurazione - Veicoli (circolazione - Assicurazione obbligatoria) - Risarcimento del danno - In genere terzo trasportato - Azione diretta ex art. 141 del d.lgs. n. 209 del 2005 - Necessario coinvolgimento di almeno due veicoli - Necessità di una collisione - Esclusione - Fattispecie.

Ai sensi dell'art. 141 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, la persona trasportata può avvalersi dell'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro soltanto se in quest'ultimo siano rimasti coinvolti, pur in mancanza di un urto materiale, ulteriori veicoli. (Nella fattispecie, la S.C. ha escluso l'azione diretta del terzo trasportato a bordo di un motoveicolo che aveva subito una brusca caduta al suolo).
Corte di cassazione, sezione III civile, sentenza 8 ottobre 2019 n. 25033