Amministrativo

Gli atti del Daspo sono accessibili anche se oggetto di informativa di reato

Per rendere compatibile l'esclusione occorre allora che il diniego sia puntualmente motivato

di Pietro Alessio Palumbo

La disciplinaDaspo prevede che il Questore può disporre il divieto di transito nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive nei confronti di coloro che risultino denunciati per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto altri alla violenza.

Il rifiuto di accesso
Nella vicenda affrontata dal Tar Napoli con la sentenza n. 7790/2021, il ricorrente aveva impugnato la nota del con cui il Questore partenopeo aveva respinto una sua istanza di accesso documentale inoltrata dopo che era stato informato che nei suoi confronti era stato aperto un procedimento per l'applicazione di un divieto di accesso a manifestazioni sportive. In particolare il Questore aveva respinto la sua richiesta di copia degli atti del procedimento; e ciò sul presupposto che gli atti in questione in quanto base per l'adozione di un provvedimento dell'autorità di pubblica sicurezza concernente la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica erano sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi. E anzi, secondo il Questore andava anche evidenziato che gli atti in parola erano soggetti al segreto istruttorio secondo le vigenti disposizioni del codice di procedura penale.
Di contrario avviso era la difesa del ricorrente secondo cui anche nella particolarità della vicenda e degli atti in argomento, l'accesso agli atti e ai documenti detenuti da una amministrazione pubblica deve essere comunque, in ogni caso, garantito, trattandosi di costituenti indispensabili a garantire alla persona coinvolta la possibilità di tutela giurisdizionale, costituzionalmente garantita. Per altro verso, sempre secondo la difesa, la circostanza che gli atti in questione fossero confluiti in una informativa di reato non ne escludeva l'accessibilità poiché gli stessi documenti avevano anche fatto da presupposto e base per l'adozione di un comune provvedimento amministrativo.

La decisione del Tar
Investito della questione il Tar campano ha innanzitutto precisato che il Regolamento generale per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi stabilisce che sono detratti all'accesso le relazioni di servizio e gli altri documenti presupposto per l'adozione degli atti o provvedimenti dell'autorità nazionale, delle altre autorità di pubblica sicurezza, degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza; ovvero inerenti all'attività di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità; salvo che si tratti di documentazione che per disposizione di legge o di regolamento debba essere unita a provvedimenti o atti soggetti a pubblicità.
Ciò nondimeno - ha chiarito il Giudice amministrativo - va rilevato che le citate disposizioni, evidentemente, non possono e non vanno interpretate alla lettera.
A ben vedere se così si facesse – ha accentato il Tar – il diritto d'accesso sarebbe praticamente escluso nei confronti della "totalità" degli atti dell'amministrazione degli interni; se non altro almeno di quelli preordinati allo svolgimento della sua attività istituzionale di tutela di ordine e sicurezza pubblica.
Per rendere compatibile l'esclusione in questione coi principi generali in materia di trasparenza dell'attività amministrativa occorre allora che il diniego sia puntualmente motivato, dando concretamente conto di quali siano le ragioni di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità che rendano necessario sottrarre l'atto richiesto all'accesso da parte del cittadino portatore di un interesse diretto, concreto ed attuale.

Atti necessari per difendere i propri interessi giuridici
Per altro verso va evidenziato che la disciplina generale sull'accesso agli atti della pubblica amministrazione garantisce "comunque" l'accesso ai documenti quando ciò sia palesemente necessario per difendere i propri interessi giuridici.
Ebbene, non può dubitarsi, non solo che il destinatario di un provvedimento di Daspo - che ha una profonda incidenza su diritti fondamentali - abbia un interesse certo e qualificato a conoscere le ragioni a base della convinzione dell'amministrazione che egli si sia reso responsabile di una delle condotte che giustificano tale provvedimento; ma anche che la documentazione in questione sia indispensabile per permettergli di difendersi efficacemente "contro" tale provvedimento. E questo è un diritto che trova fondamento nella stessa Carta costituzionale.
Secondo il Tribunale amministrativo napoletano, per quanto concerne poi la trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria, neppure ciò ne impedisce l'accessibilità; e neanche può dirsi pertinente al riguardo la disciplina processualpenalistica. Quest'ultima, a ben approfondire, prevede il segreto non nei confronti di qualsiasi atto che sia acquisito a un procedimento penale, bensì nei (soli) confronti degli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria.
E nella vicenda il ricorrente aveva chiesto gli atti del procedimento avente a oggetto l'applicazione nei suoi confronti del Daspo; aveva cioè richiesto gli atti e i documenti di un ordinario procedimento amministrativo preordinato alla adozione di un provvedimento amministrativo, poi effettivamente adottato nei suoi confronti.

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