Amministrativo

In Gazzetta la svolta "green" della Costituzione

Legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1 "Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente" è stata pubblicata sulla G.U. n. 44 del 22 febbraio 2022

Cambia la Costituzione. La svolta "green" della Carta fondamentale - Legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1 "Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente" - è infatti approdata sulla Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2022.

"Ambiente", "biodiversità", "ecosistemi" ma anche l'"interesse delle future generazioni diventano così parte integrante della Costituzione, insieme alla "tutela degli animali" che verrà dettagliata da una legge. Cambia anche l'articolo 41 che ora vincola l'iniziativa economica al rispetto non solo della libertà e della dignità umana ma anche - questa la novità - della salute e dell'ambiente, prevedendo per questo anche programmi e controlli. Di fatto sversare liquami in un fiume per produrre diventerà anche una violazione della Costituzione.

IL TESTO PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE


LEGGE COSTITUZIONALE 11 febbraio 2022, n. 1

Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente. (22G00019)

(GU n.44 del 22-2-2022)

Vigente al: 9-3-2022


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, in seconda votazione e con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Assemblea, hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge costituzionale:

Art. 1

1. All'articolo 9 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali».

Art. 2

1. All'articolo 41 della Costituzione sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) al secondo comma, dopo la parola: «danno» sono inserite le seguenti: «alla salute, all'ambiente,»;
b) al terzo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e ambientali».

Art. 3

1. La legge dello Stato che disciplina i modi e le forme di tutela degli animali, di cui all'articolo 9 della Costituzione, come modificato dall'articolo 1 della presente legge costituzionale, si applica alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti delle competenze legislative ad esse riconosciute dai rispettivi statuti.

La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 11 febbraio 2022

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri

Visto, il Guardasigilli: Cartabia

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