Responsabilità

Niente risarcimento al motociclista spinto a terra da un'auto ma senza lesioni sulla parte dell'impatto

In presenza di una doppia conforme la Cassazione non può esaminare la vicenda

di Giampaolo Piagnerelli

Il centauro caduto a terra per un colpo ricevuto da un'automobile, per ottenere il risarcimento deve dimostrare di aver riportato escoriazioni sul lato della caduta, altrimenti non sussiste alcun danno da risarcire.

I fatti. Lo chiarisce la Cassazione con ordinanza n. 35483/22. L'odierno ricorrente riferisce di aver convenuto in giudizio il guidatore di un veicolo, insieme al suo assicuratore per la Rca, per conseguire il ristoro di tutti i danni, patrimoniali e non, a suo dire derivati da un sinistro stradale, di cui assumeva di essere stato vittima il 23 marzo 2002. In particolare egli deduceva di essere stato urtato e fatto cadere al suolo mentre era alla guida del proprio motociclo da una vettura.
Il giudice di prime cure ha rigettato la domanda, sul rilievo dell'inesistenza di lesioni sul lato destro del corpo del centauro, avendo il medesimo dedotto che la caduta al suolo era avvenuta sul lato destro del proprio mezzo a due ruote. Anche i giudici di secondo grado hanno rigettato l'appello, in accordo con il principio enunciato dai giudici di prime cure. Il ricorrente come ultima carta ha proposto ricorso in Cassazione eccependo di aver subito lesioni multiple sul corpo e dunque in ogni parte di esso, donde l'errore percettivo in cui sarebbero incorsi i giudici di merito.

Le modifiche apportate all'articolo 360 del cpc. Ma secondo la Cassazione "il travisamento della prova da parte del giudice di merito ritenuto valutabile in sede di legittimità, qualora dia luogo a un vizio logico di insufficienza della motivazione, non è più deducibile a seguito della novella apportata dall'articolo 360, comma 1), n. 5 del cpc dall'articolo 54 del Dl 83/2012 convertito dalla legge 134/2012 che ha reso inammissibile la censura per insufficienza o contraddittorietà della motivazione, sicché "a fortiori" se ne deve escludere la denunciabilità in caso di cosiddetta "doppia conforme" come nel caso in questione".
Quindi resta valida la decisione assunta in sede di merito: niente risarcimento al motociclista.

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