Civile

La rideterminazione sintetica del reddito dominicale e agrario

L'Amministrazione Finanziaria può legittimamente rettificare con metodo sintetico la dichiarazione dei redditi di un coltivatore diretto, che include esclusivamente redditi di natura dominicale ed agraria

di Alessandro Buroni*

L'ufficio ex art. 38, comma 4  del D.P.R. n. 600 del 1973, procede alla determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche inclusi quelle che esercitano imprese, arti e professioni a condizione che il reddito loro attribuibile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato. La disponibilità da parte del contribuente dei beni individuati dai Decreti Ministeriali, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, costituisce presunzione legale di una maggiore capacità contributiva ai sensi art. 2728 del codice civile. Ciò che rileva infatti, ai fini della legittimità dell'attivazione di tale tipologia di accertamento è il fatto che la spesa sostenuta, per consumi e/o investimenti ecceda del 20% i redditi dichiarati dal contribuente.

Dubbi circa l'applicabilità di tale metodo sono sorti relativamente ai contribuenti che si sono limitati a denunciare soltanto redditi agrari o dominicali, in quanto questi vengono determinati con modalità forfettaria ex lege e per tale ragione devono ritenersi svincolati dal computo puntuale del reddito effettivo prodotto.

Questo peculiare aspetto pareva in apparente contrasto con la possibilità di valersi dello strumento dell'accertamento sintetico o almeno porre un limite e circoscriverne l'utilizzo nei confronti dei titolari di tali categorie reddituali.

Sul punto occorre prendere le mosse dalla sentenza della Corte costituzionale n. 377 del 1995. Nella circostanza è stata ritenuta infondata la questione di legittimità costituzionale degli art. 24 e 30 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., nella parte in cui dispongono che, in presenza di soli redditi fondiari, non può trovare applicazione l'accertamento sintetico previsto dall'art. 38 D.P.R. n. 600 del 1973. Secondo la citata pronuncia deve ritenersi perfettamente ragionevole la scelta del legislatore di ricorrere, come unico criterio, alle tariffe d'estimo per la tassazione del reddito fondiario, ivi incluso quello agrario. Pertanto l'accertamento catastale è l'unico criterio di determinazione di tali categorie reddituali, risultando assolutamente incompatibili ulteriori forme di accertamento ed in particolare quello sintetico di cui all'art. 38 comma 4 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600.

Tuttavia la Corte ha ritenuto legittimo l'accertamento sintetico a carico del contribuente che manifestasse, sulla base ad elementi e circostanze di fatto certi, il possesso di un reddito superiore a quello effettivo conseguito nell'esercizio delle attività agricole. Tra i redditi diversi da quelli denunciati, sono stati ritenuti rilevanti quelli ricavabili dal possesso di altri terreni o dall'esercizio di attività diverse da quelle agricole.
La ratio della decisione, recepita dalla giurisprudenza successiva risulta di palmare evidenza.

Sostenendo una diversa conclusione, sarebbe sufficiente che il contribuente nella disponibilità di più fonti di reddito dichiarasse esclusivamente i proventi di origine dominicale e/o agraria per vedersi esentato da ulteriori accertamenti in ordine alle diverse ed ulteriori voci di reddito (ex plurimis, Cass. civ., Sez. V, sentenza, 22/04/2009, n. 9505). La scostamento di almeno un quinto tra il reddito accertato e quello dichiarato può legittimamente far supporre che il contribuente disponga di ulteriori redditi oltre a quelli fondiari.

Rientra nell'alveo degli "elementi estranei", come tale è ritenuto presupposto idoneo alla rideterminazione sintetica del reddito dichiarato dal contribuente, anche l'acquisto di terreni agricoli, nonostante gli stessi siano strumentali allo svolgimento dell'attività agricola condotta dal medesimo contribuente (Cass. civ., Sez. V, sentenza 17/09/2014, n. 19557).

Rimane fermo il diritto del contribuente di fornire la prova esimente sufficiente a vincere le presunzioni di maggiore capacità reddituale offerte dall'Amministrazione, sia nella fase istruttoria sia in sede di accertamento con adesione ex art. 38, comma 6, D.P.R. n. 600/1973.
Questi può fornire la prova che la relativa spesa oggetto di accertamento è avvenuta con redditi riferibili ad annualità pregresse, con redditi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile o che la spesa è stata finanziata da soggetti terzi.

Inoltre il contribuente può limitarsi a dimostrare che i redditi ricavati dall'attività agricola sono sufficienti a giustificare il proprio tenore di vita (cfr, ex plurimis, Cass. civ., Sez. V, ordinanza, 16/09/2021, n. 39061).

Riguardo a tale ultimo aspetto giova sottolineare come sia fondamentale che l'attività agricola disponga di una contabilità veritiera e corretta, viceversa non può essere ritenuta sufficiente a giustificare lo scostamento la produzione di una perizia da cui possa ricavarsi la potenziale capacità di sfruttamento del fondo (cfr.ex plurimis Cass. civ., Sez. V, sentenza, 27/03/2006, n. 6952).

Ulteriori indicazioni operative per procedere in concreto alla rideterminazione sintetica del reddito sono rinvenibili nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 25/E del 19 giugno 2012.

Il punto 8.1 del documento, precisa come il reddito finanziario effettivo non possa essere ritenuto ipso facto identico a quello determinato sinteticamente. Lo stesso potrà essere oggetto di adeguamento nel corso del contradditorio, per tenere conto del reddito finanziario in concreto a disposizione del contribuente anche nel caso di possesso di redditi figurativi quali i redditi fondiari. Nella fattispecie si sottolinea la rilevanza dei redditi che non confluiscono nella dichiarazione e dei costi figurativi. Questi ultimi, segnatamente non comportando alcuna uscita monetaria sono idonei a ridurre il reddito imponibile del contribuente, senza diminuirne proporzionalmente la capacità di spesa.

Per concludere deve ritenersi pienamente legittima la condotta dell'Amministrazione Finanziaria che procede con metodo sintetico alla rettifica della dichiarazione dei redditi del contribuente coltivatore diretto che include esclusivamente redditi agrari e dominicali, seppur come tali determinati in base agli estimi catastali e non in base al reddito concretamente prodotto. quando da elementi estranei alla configurazione reddituale dichiarata, si possa fondatamente presumere che ulteriori redditi concorrano a determinare il reddito complessivo (cfr, ex plurimis, Cass. civ., Sez. V, ordinanza, 27/05/2021, n. 14882).

_____


*Alessandro Buroni, Avvocato - Dottore Commercialista - Revisore Legale,
School University Foundation

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©