Esami e Concorsi

Esame d'avvocato, i criteri di valutazione per la seconda prova orale

La CC si è rifatta alle indicazioni per la sessione d'esame 2019 ove compatibili con la nuova disciplina

di Francesco Machina Grifeo

Pronti i criteri di valutazione della seconda prova orale dell'esame di abilitazione alla professione forense. La Commissione Centrale (Presidente, avv. Cristiana Maccagno; dott. Giovanni Mammone; avv. Massimo Vincenti; avv. Leonardo Salvemini; prof. Franco Sciarretta), in considerazione della "prossimità dell'avvio" della nuova tornata di esami, ha infatti provveduto all'unanimità dei componenti a mettere nero su bianco gli elementi che guideranno il giudizio nei confronti dei candidati ammessi alla Seconda Prova (ai sensi del Dl 13 aprile 2021 n. 31, conv. con modificaz. dalla L. 50/2021 n. 50). Il documento è stato pubblicato oggi sul sito del ministero della Giustizia.

Ricordiamo che l'esame di Stato si è tenuto, in ragione della pandemia da Covid-19, in maniera difforme rispetto alle precedenti sessioni. I candidati, infatti, hanno dovuto sostenere due prove orali, in luogo delle tradizionali tre prove scritte e del colloquio finale, la prima delle quali ha avuto inizio nei mesi di maggio e giugno 2021.

Vengono dunque confermati i criteri adottati per la sessione 2019, con il documento del 10 luglio 2020, "fatto salvo quanto non compatibile con la innovata disciplina". Dunque, per esempio, siccome vi è stata la sostituzione dei tre elaborati scritti con un unica "Prima Prova", in forma orale, nonché una diversa articolazione delle materie oggetto della Seconda Prova, non vi è più la necessità di richiamare nel corso dell'esame le risultanze della Prima Prova (precedentemente invece era prevista "l'obbligatorietà dell'illustrazione delle prove scritte, cui faranno seguito le domande dei Commissari su ciascuna materia, a partire dalla Deontologia e dall'Ordinamento Professionale Forense, che saranno introdotte a cura del Presidente").

Si conferma, per il resto, prosegue il documento "operante ed esaustivo" il vincolo di adozione dei criteri legali di valutazione, che qui pertanto si ripropongono:
- chiarezza, logicità e rigore metodologico dell'esposizione;
- dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici;
- dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati;
- dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà;
- dimostrazione della conoscenza delle tecniche di persuasione e argomentazione.

Inoltre, la ridotta composizione delle Sottocommissioni "comporta la diversa articolazione del punteggio minimo di valutazione della idoneità del candidato".

Quanto invece alle previsioni riguardanti le modalità e le procedure di svolgimento dell'esame, "anche per quanto attenga a problematiche connesse all'emergenza sanitaria", viene confermato il riferimento - come già per la Prima Prova - alle competenze della Direzione ministeriale. In particolare, si rinvia ai chiarimenti forniti con la nota del Direttore Generale 30 luglio/2 agosto 2021 (con m dg. DAG. 0159734 e successivi), "fermi i richiami a conforto già espressi dalla CC per la Prima Prova con la Nota A, in particolare quanto alle esigenze di funzionalità ed efficienza delle Sottocommissioni, tali da assicurare - pur nella ridotta formazione - il miglior svolgimento anche della Seconda Prova".

Viene poi ribadita la "rilevanza" del rispetto della composizione per rappresentanze, "nonché della compresenza di tutti i membri di ciascuna Sottocommissione". Oltre all'osservanza delle previsioni in merito alla "registrazione a verbale delle eventuali esigenze di collegamento da remoto e delle relative modalità", quali stabilite dal presidente della Corte di appello. Va assicurata in ogni caso la presenza presso la sede d'esame del segretario e del candidato e ritenuta auspicabile la presenza almeno del presidente della Sottocommissione.

Per quanto riguarda la durata, l'Allegato A al Documento del 10 luglio 2020, ricorda che è previsto un tempo minimo di 45 minuti e un tempo massimo di 60 minuti: "appare, pertanto, necessario – si legge nel testo - indicare nel verbale la durata della interrogazione di ciascun candidato e, in particolare, osservare con attenzione la predetta durata minima della prova, al fine di evitare doglianze o ricorsi concernenti detto profilo".

La Sottocommissione dovrà poi verificare il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale nonché il rispetto delle norme igienico sanitarie tese a prevenire il pericolo di contagio da COVID 19.

In merito al giudizio sulle prove orali viene confermata la validità della valutazione espressa mediante voto numerico (confermata da Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 20 settembre 2017, n. 7 e da ultimo ribadito dalla IV sezione del Cds con sentenza n. 1722 del 19.3.2018).