Penale

Rifiuti pericolosi, è reato anche la mancata etichettatura

La Cassazione, sentenza n. 7874 depositata oggi, conferma l'interpretazione più rigida in materia di reati ambientali

di Francesco Machina Grifeo

La Cassazione, sentenza n. 7874 depositata oggi, conferma l'interpretazione più rigida in materia di reati ambientali con riferimento alla "gestione dei rifiuti". Respinto così il ricorso di un uomo condannato a 5mila euro di ammenda per il reato di cui all'articolo 29-quattuordecies, comma 3, del Dlgs n. 152/2006 (Tua) per avere in qualità di rappresentante legale di una srl esercente l'attività di gestione di rifiuti anche pericolosi, violato le prescrizione stabilite nell'autorizzazione integrata ambientale (Aia), rilascia dalla provincia. Ed in particolare per non avere apposto l'apposita cartellonistica, con indicazione dei codici Cer, nonché per l'errato stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi.

Il ricorrente sosteneva invece che il proprio comportamento rientrasse nell'ipotesi depenalizzata, in quanto a seguito della modifica normativa attuata dal Dlgs 46/2014, la condotta contestagli non rientrava nel comma 3, che prescrive appunti una sanzione penale, ma nel comma 2, che ha ad oggetto la sola sanzione amministrativa.

Per la Suprema corte tuttavia la giurisprudenza di legittimità ha stabilito da tempo che risponde del reato il titolare dell'autorizzazione ambientale che viola le prescrizioni anche quando queste si riferiscono ad obblighi di segnalazione delle zone di stoccaggio, "non potendo in alcun caso l'inosservanza ritenersi circoscritta nell'ambito delle mere irregolarità amministrative, in quanto la valutazione della offensività della condotta è stata già preventivamente effettuata dal legislatore". In particolare, anche "l'inadeguatezza della etichettatura limitata alla sola zona di stoccaggio e non apposta anche ai singoli serbatoi" integra il reato.

La recente giurisprudenza ha poi distinto tra l'inosservanza in generale di una qualsiasi prescrizione, relativamente alla quale si applica la sola sanzione amministrativa, e le violazioni "qualificate", tra cui appunto quelle "concernenti la gestione dei rifiuti" che sono penalmente rilevanti. Ed ha definitivamente chiarito che l'etichettatura sui contenitori e la segnaletica nelle aree destinate a deposito, attiena alla "gestione dei rifiuti".

In definitiva, se per la mancata applicazione della cartellonistica Cer negli appositi settori, scrive la Corte, "è stato necessario l'intervento dei giudici di legittimità, ai fini dell'inquadramento nella categoria della gestione dei rifiuti, per lo stoccaggio tale precisazione sarebbe superflua, poiché è palese, anche dalla sola lettura della definizione, la sua appartenenza". In conclusione per la Cassazione è evidente che le citate condotte "siano sussumibili nell'ipotesi di cui al co. 3, art. 29-quattuordecies Tua ed, in particolare alla lettera b) in quanto complessivamente afferenti alla gestione dei rifiuti".

Infine la Cassazione precisa che l'articolo 29-quattuordecies descrive una fattispecie "esclusivamente di carattere formale e non sostanziale", per cui, affinché si realizzi la condotta contestata, "è sufficiente che l'attività sia svolta con inosservanza dell'autorizzazione integrata ambientale". A nulla rileva dunque la condotta successiva.

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