Penale

Niente attenuanti generiche al reo che sottrae soldi dalla cassetta delle offerte durante la messa

I giudici hanno condannato il soggetto in quanto - pur vivendo in una situazione di stenti - tuttavia, aveva alle spalle una serie di reati che gli avevano consentito di procurarsi i mezzi necessari alla sopravvivenza

di Giampaolo Piagnerelli

Niente attenuanti generiche al soggetto che si impossessa delle offerte dei fedeli in chiesa per un importo prossimo a 150 euro. Furto, peraltro, tanto più grave in quanto perpetrato nel bel mezzo della celebrazione religiosa. Lo chiarisce la Cassazione con la sentenza n. 2654/23.
Nei giudizi di merito il gesto era costato caro all'imputato con una condanna alla pena di sei mesi di reclusione e 200 euro di multa. E sebbene il reo si trovasse in uno stato di indigenza, i giudici di merito hanno considerato con attenzione i numerosi e gravi precedenti e hanno raggiunto la conclusione che il soggetto avesse improntato la propria condotta di vita alla commissione di illeciti per procurarsi i mezzi necessari alla sopravvivenza.
I giudici di merito hanno sottolineato, poi, la particolare riprovevolezza della condotta posta in essere perché "tenuta in un luogo di culto" e avente a oggetto un bene (la cassetta contenente le offerte dei fedeli) di facile aggredibilità perché lasciato a disposizione dei fedeli stessi".
La Cassazione si è trovata in linea con quanto affermato nel merito e ha ricordato il principio secondo cui "la graduazione della pena anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale assolve al relativo obbligo di motivazione se dà conto dell'impiego dei criteri ex articolo 133 cp o richiama alla gravità del reato o alla capacità a delinquere essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale".
Corretto, quindi, il ragionamento del giudice che - nel caso de quo - ha determinato la pena base nella misura di nove mesi di reclusione e 300 euro di multa, di poco superiore al minimo edittale previsto dall'articolo 624 cp e di gran lunga inferiore alla pena media edittale.

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