Amministrativo

Corte conti, Masi (Cnf): Ordini professionali fuori dal perimetro della P.A. - Su "paura firma", norma insufficiente

La Presidente del Consiglio nazionale forense è intervenuta all'inaugurazione dell'anno giudiziario del giudice contabile

di Francesco Machina Grifeo

C'è ancora strada da fare per arginare il cd "pericolo della firma" che blocca le decisioni di molte pubbliche amministrazioni mentre "la recente riscrittura" del reato di abuso d'ufficio "è ancora insufficiente a scongiurare la prospettiva di numerose istruttorie penali", che portano a "poche condanne". E la natura "ancora indeterminata" del reato "fa temere a chi agisce per la Pa la contestazione di qualsiasi operato, con il rischio di essere trascinati in una sequela di penose conseguenze per la semplice apertura di un fascicolo". La Presidente del Consiglio nazionale forense, Maria Masi, prende di petto la questione intervenendo all'inaugurazione dell'anno giudiziario presso la Corte di conti.

Qualche minuto prima il Presidente della Corte, Guido Carlino aveva detto: "la paura della firma, che viene talvolta evocata per limitare la responsabilità erariale, deve imputarsi all'incertezza e alla complessità normativa" ma anche "all'inerzia di soggetti agenti non adeguatamente formati, e non già alla giurisprudenza della Corte".

E il Procuratore Generale Angelo Canale aveva rinforzato il giudizio: «La "paura della firma" è più "fuga dalla firma"», anzi "dalla responsabilità". E ne aveva attribuito la causa "agli attuali criteri di scelta della dirigenza e alla insufficiente considerazione del merito" oltre che "ad una legislazione complessa, spesso farraginosa, stratificata, di dubbia interpretazione, fonte di incertezze".

La Presidente Masi ha poi ricordato il ruolo centrale del giudice contabile nella gestione dei Fondi del Pnrr affermando però che poi spetta "all'avvocatura assistere le amministrazioni e le imprese nell'affrontare le singole questioni concrete". Masi ha poi sottolineato la "mancanza di effettività dell'esecuzione contabile" e la conseguente "modestia dei recuperi" che invece potrebbero "contribuire ad accrescere le entrate pubbliche" ed a tendere rendere "meno gravosa" la fiscalità generale.

Altro tema centrale è stato quello della autonomia degli Ordini professionali. Masi infatti ha messo in guardia rispetto "alla paventata applicabilità agli Ordini della disciplina propria delle PP.AA." che rischia di essere "contraria al buon senso". "Una assimilazione al resto del comparto pubblico – ha aggiunto - suscita perplessità". "Gli Ordini professionali – ha proseguito - sono sì enti pubblici, ma esponenziali di comunità professionali ed a carattere associativo e non possono essere assimilati a Ministeri, enti locali ed altre tipologie di istituzioni pubbliche completamente diverse, in quanto ricevono somme di denaro solamente da parte dei singoli iscritti e non gravano sulla fiscalità generale".

Ed ha ricordato che la Corte Ue li ha esclusi dall'applicazione della normativa sugli appalti pubblici. Masi ha poi richiamato la recente sentenza del Tar Lazio (2 novembre 2022 n. 14283) che ha annullato la circolare Mef nella parte in cui pretendeva dagli ordini la comunicazione dei costi del personale, come per le altre amministrazioni, affermando ad essi "non può applicarsi in via automatica neppure la disciplina generale sul contenimento della spesa pubblica".

"Gli ordini non gravano sulla spesa pubblica. E quindi neanche il costo del loro personale grava sulla spesa pubblica. Per le stesse ragioni – ha concluso Masi -, gli ordini professionali dovrebbero essere, dunque, esclusi dall'applicazione della normativa sulle società pubbliche". Si deve "in ogni caso scongiurare il rischio di compromettere l'autonomia di enti, formazioni sociali protette dall'art. 2 della Costituzione, che svolgono un essenziale ruolo istituzionale di garanzia senza incidere in alcun modo sugli equilibri dei bilanci pubblici".

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