Amministrativo

Bocciatura in seconda elementare: danneggia l'autostima e allontana dal gruppo classe

Nell'ammettere in via cautelare una bimba in classe terza, il Tar Puglia ha fatto leva sulla circostanza che l'esperienza traumatica della bocciatura potrebbe danneggiare l'autostima della minore e incrinare il rapporto di fiducia nei confronti dell'Istituzione scolastica

di Laura Biarella



La perdita di un anno scolastico a 7 anni e, nella specie, in difetto di adeguata motivazione, costituisce ex se un grave danno. Nell'ammettere in via cautelare una bimba in classe terza, il Tar Puglia (Sezioni Unite, Ordinanza 28 luglio 2022 n. 347) ha fatto leva sulla circostanza che l'esperienza traumatica della bocciatura potrebbe danneggiare l'autostima della minore e incrinare il rapporto di fiducia nei confronti dell'Istituzione scolastica, ma anche che, in ragione della stessa mancata ammissione alla classe successiva, la bambina verrebbe allontanata dal gruppo classe nel quale si stava integrando.

La mancata ammissione alla classe terza
Nello scorso mese di giugno, in sede di scrutinio presso una scuola primaria della Puglia, una bambina di 7 anni che ha frequentato la classe seconda non veniva ammessa alla terza poiché, secondo il collegio docenti: "è integrata nel gruppo di classe. Rispetta gli altri, ma poco le regole scolastiche e la vita sociale. Ha sviluppato un impegno limitato alla richiesta. Ha evidenziato un interesse selettivo. La partecipazione è stata discontinua e sollecitata. Ha raggiunto una minima autonomia personale. Il metodo di studio è essenziale per le fasi del lavoro scolastico. A causa delle sue ripetute assente la preparazione risulta lacunosa, pertanto è insufficiente".

Quando la legge consente di bocciare al primo ciclo di istruzione
Ai sensi del comma 2 dell'art. 2 d.lgs. n. 62/2017 (rubricato "Valutazione nel primo ciclo") "L'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione", mentre il successivo art. 3 (rubricato "Ammissione alla classe successiva nella scuola primaria") statuisce che "1. Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. 2. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione".

Bocciatura alle elementari come extrema ratio
Dal dato normativo emerge che la non ammissione della minore alla classe successiva della scuola primaria rappresenta l'extrema ratio, praticabile unicamente in "casi eccezionali" e "comprovati da specifica motivazione", mentre, a dir del collegio amministrativo pugliese, il provvedimento censurato (del 17.6.2022) non ha motivato correttamente la non ammissione della minore alla classe successiva (terza). La motivazione, infatti, è apparsa essere eccessivamente sintetica e non in linea con il carattere della specificità imposto dal summenzionato art. 3, comma 3, d.lgs. n. 62/2007, tenuto altresì conto dell'età della bambina (anni 7), dello stato di salute (severa forma di asma, attestata da certificazione medica comunicata all'Istituto scolastico), dell'opzione dei genitori in favore della DAD (evidentemente anche alla luce delle condizioni di salute della minore), della circostanza che la bambina ha comunque conseguito voti non negativi in varie materie e, infine, della constatazione che la frequenza scolastica nella scuola primaria di primo grado non rileva ai fini della validità dell'anno scolastico, non essendo contemplata tra i criteri di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione dal d.lgs. n. 62/2017 (recante "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107").

Il periculum in mora
Nell'accogliere l'istanza cautelare formulata dai genitori, i giudici hanno rilevato che la perdita di un anno scolastico in così tenera età e in difetto di adeguata motivazione, valutate alla luce dell'esclusivo interesse della minore, costituisce ex se un grave danno, ma pure un'esperienza traumatica che potrebbe danneggiare l'autostima della piccola e incrinare il rapporto di fiducia nei confronti dell'Istituzione scolastica, senza trascurare che, in ragione della bocciatura, la bambina verrebbe allontanata dal gruppo classe nel quale si stava integrando.

L'ammissione cautelare alla terza
Il Tar Puglia, sospendendo gli atti impugnati, ha quindi ammesso in via cautelare la bambina in classe terza, disponendo che l'Amministrazione, in sede di riesame, valuti, con specifica motivazione, gli eventuali livelli di apprendimento neanche parzialmente raggiunti, ovvero non conseguiti dalla minore neanche in via di prima acquisizione, tali da comportare (alla stregua dell'art. 3, commi 1 e 3 d.lgs. n. 62/2017) la non ammissione della stessa bambina alla classe successiva.

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