Amministrativo

Il provvedimento amministrativo che applica sanzioni non è efficace se non è comunicato al destinatario

La limitazione della sfera giuridica dei privati può essere immediatamente esecutiva solo nei casi di urgenza

di Paola Rossi

Il provvedimento amministrativo applicativo di una sanzione non è efficace se non è stato comunicato all'interessato. Questo perché si tratta di atto che incide sulla sfera giuridica del privato in chiave sanzionatoria. Il Tar Lazio, con la sentenza n. 3425/2022, precisa inoltre che la fase integrativa - di pubblicità - dell'efficacia di provvedimenti sanzionatori non può essere bypassata dall'amministrazione con l'apposizione di una clausola di immediata esecutività che è legittimamente spendibile solo in casi urgenza. Quando, invece, il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati non ha carattere sanzionatorio questo può contenere una "motivata" clausola di immediata efficacia.

Il Tar Lazio ha perciò accolto il ricorso di una compagnia di navigazione cui era stata applicata una sanzione per la violazione della convenzione marittima sui collegamenti con le isole. Infatti, il taglio delle sovvenzioni come sanzione pecuniaria, per una violazione contestatagli, era stato applicato senza che le venisse comunicato il provvedimento applicativo della misura.

Ai sensi dell'articolo 21 bis della legge 241/1990 i provvedimenti applicativi di sanzioni, che siano pecuniarie o reali, non possono essere eseguiti prima di esser stati comunicati al destinatario. E non possono contenere una clausola di immediata esecuzione. La norma interpretata stabilisce che: "Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso, effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile.". Con l'unica eccezione dei provvedimenti limitativi aventi carattere cautelare ed urgente, che possono essere efficaci immediatamente.
Al contrario, in base al penultimo periodo dello stesso articolo: "il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati non avente carattere sanzionatorio può contenere una motivata clausola di immediata efficacia".

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