Civile

Proposizione con citazione anziché con ricorso, giudizio "corretto" se è notificata in modo tempestivo

Nel caso di specie la stima peritale era stata comunicata il 23 agosto 2011 e l'atto di citazione passato alla notifica il 17 ottobre 2011 e, quindi, tenuto conto della sospensione feriale, entro il termine di trenta giorni

di Mario Finocchiaro


Nei procedimenti disciplinati dal decreto legislativo n. 150 del 2011, per i quali la domanda va proposta nelle forme del ricorso e che, al contrario, siano introdotti con citazione (nella specie giudizio di opposizione alla stima, in tema di espropriazione per pubblica utilità) il giudizio è correttamente instaurato ove quest'ultima sia notificata tempestivamente, producendo gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte. Tale sanatoria piena – prosegue la Cassazione con la sentenza n. 26894 del 13 settembre scorso - si realizza indipendentemente dalla pronunzia dell'ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice, ex art. 4 del decreto legislativo n. 150 citato, la quale opera solo pro futuro, ossia ai fini del rito da seguire all'esito della conversione, senza penalizzanti effetti retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali e processuali, riconducibili all'atto introduttivo, sulla scorta della forma da questo in concreto assunta e non di quella che avrebbe dovuto avere, avendo riguardo alla data di notifica della citazione, quando la legge prescrive il ricorso, o, viceversa, alla data di deposito del ricorso, quando la legge prescrive l'atto di citazione.

Nel caso di specie la stima peritale era stata comunicata il 23 agosto 2011 e l'atto di citazione passato alla notifica il 17 ottobre 2011 e, quindi, tenuto conto della sospensione feriale, entro il termine di trenta giorni, per cui - ha evidenziato la Suprema corte - erroneamente il giudice a quo aveva ritenuto inammissibile l'opposizione, giudicandola tardiva in quanto la citazione era stata depositata unicamente - in occasione della iscrizione a ruolo della causa - il 31 ottobre 2011.

Sostanzialmente conforme, ricordata in motivazione, nella pronunzia in rassegna, Cassazione, sez. un., 12 gennaio 2022 n. 758, in Guida al diritto, 2022, fasc. 5, p. 68 (con nota di Finocchiaro G., Opposizione a decreto ingiuntivo proposta con citazione e non con ricorso, sì alla conversione) che ha ritenuto tempestiva l'opposizione cd. recuperatoria avverso una cartella di pagamento per sanzioni amministrative conseguenti a contravvenzioni stradali, proposta con citazione - anziché con ricorso, come previsto dall'art. 7 del decreto legislativo n. 150 del 2011 - tempestivamente notificata nel termine di trenta giorni dalla data di notifica della cartella medesima.

Non diversamente, l'opposizione ex art. 645 Cpc avverso l'ingiunzione ottenuta dall'avvocato nei confronti del proprio cliente ai fini del pagamento degli onorari e delle spese dovute, ai sensi del combinato disposto degli artt. 28 della legge n. 794 del 1942, 633 Cpc e 14 del decreto legislativo n. 150 del 2011, proposta con atto di citazione, anziché con ricorso ai sensi dell'art. 702-bis Cpc e dell'art. 14 del decreto legislativo n. 150 del 2011, è da reputare utilmente esperita qualora la citazione sia stata comunque notificata entro il termine di quaranta giorni - di cui all'art. 641 Cpc - dal dì della notificazione dell'ingiunzione di pagamento, Cassazione, sentenza 26 settembre 2019 n. 24069 che sottolinea che in tale evenienza, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del decreto legislativo n. 150 del 2011, gli effetti sostanziali e processuali correlati alla proposizione dell'opposizione si producono alla stregua del rito tempestivamente attivato, ancorché erroneamente prescelto, per cui il giudice adito deve disporre con ordinanza il mutamento del rito, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del più volte ricordato decreto legislativo n. 150 del 2011.

Sempre con riguardo alla eventualità che in una delle materie indicate dal decreto legislativo n. 150 del 2011 il processo sia stato introdotto con citazione, anziché con ricorso, a norma dell'art. 702-bis Cpc si è affermato:
- se l'opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada, regolata dall'art. 7 del decreto legislativo n. 150 del 2011, è stata erroneamente introdotta col rito ordinario, il mutamento del rito può essere disposto, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del medesimo decreto, non oltre la prima udienza di comparizione delle parti, all'esito della quale il rito adottato dall'opponente in primo grado si consolida anche con riguardo alla forma dell'impugnazione; pertanto, in tale fattispecie la tempestività dell'appello deve essere verificata prendendo come riferimento la data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notificazione, anziché quella del suo deposito in cancelleria, Cassazione, ordinanza 26 maggio 2020 n. 9847;
- la regola stabilita dall'art. 4, comma 5 del decreto legislativo n. 150 del 2011, a tenore della quale gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento, restando ferme le decadenze e le preclusioni già maturate in tale fase, trova applicazione in tutti i casi di passaggio dal rito ordinario ad un rito speciale; Cassazione, ordinanza 18 marzo 2021 n. 7699, che ha cassato la pronuncia di merito che aveva accolto l'eccezione di prescrizione formulata dai convenuti costituiti in giudizio tardivamente, ex art. 166 Cpc, prima che fosse disposto il mutamento dal rito ordinario a quello sommario.

In margine all'art. 29 decreto legislativo n 150 del 2011 - secondo cui le controversie aventi ad oggetto l'opposizione alla stima di cui all'art. 54 del decreto legislativo n. 327 del 2001 dono regolate dal rito sommario di cognizione di cui all'art. 702-bis Cpc, si è affermato, tra l'altro:
- in riferimento all'art. 77, comma 1, Cost. è manifestamente infondata le questione di legittimità costituzionale degli art. 29 e 34, comma 37, decreto legislativo n. 150 del 2011, Corte cost., ordinanza 12 luglio 2013 n. 226, in Giurisprudenza costituzionale, 2013, p. 3328;
- il termine di decadenza di trenta giorni per proporre l'opposizione alla stima - nel sistema introdotto dall'art. 54 del dPR n. 327 del 2001 (applicabile ratione temporis), nonché in quello attuale, regolato dall'art. 29 del decreto legislativo n. 150 del 2011 - decorre, per qualunque interessato e, quindi, anche per l'ente espropriante, dal momento successivo all'affissione dell'avviso di deposito della relazione redatta dalla Commissione provinciale espropri sull'Albo pretorio comunale e non già, come previsto dall'art. 51 della legge n. 2359 del 1865, dalla notifica agli interessati del decreto di esproprio contenente la determinazione della stima, Cassazione, sentenza 27 ottobre 2016 n. 21731;
- la nozione di termine processuale, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata, espressione di un principio immanente nel nostro ordinamento, non può ritenersi limitata all'ambito del compimento degli atti successivi all'introduzione del processo, dovendo invece estendersi anche ai termini entro i quali lo stesso deve essere instaurato quando la proposizione della domanda costituisca l'unico rimedio per la tutela del diritto che si assume leso, sicché sono soggetti alla sospensione feriale i termini di decadenza previsti dall'art. 29, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2011, per proporre l'opposizione alla stima di cui all'art. 54, comma 1, del dPR n. 327 del 2001, Cassazione, ordinanza 14 gennaio 2012 n. 442;
- il rito sommario previsto dagli artt. 702-bis e segg. Cpc, applicabile alle controversie sull'indennità di esproprio ai sensi dell'art. 29 decreto legislativo n. 150 del 2011, pur incanalando l'attività dei soggetti del giudizio in una sequenza tendenzialmente atta a snellire i tempi, non impone una decisione allo stato degli atti, dovendo il giudice, pur nella particolarità del rito, procedere all'attività istruttoria appropriata al tipo di controversia trattata ed anche a nominare un consulente tecnico d'ufficio, il quale, ove la documentazione al riguardo fornita dalle parti sia incompleta od insufficiente, può provvedere alla ricerca ed all'acquisizione degli elementi di comparazione, data la necessaria valutazione tecnica delle caratteristiche dei beni presi in considerazione. Cassazione, sentenza 29 gennaio 2014 n. 1904.

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