Giustizia

Sì del Senato al decreto su rave e reati ostativi

Il testo passa ora alla Camera. Rinvio al 30 giugno 2023 per le sanzioni ai no vax

di Giovanni Negri

Norma antirave riformulata per evitarne applicazioni estensive; più articolata disciplina transitoria della riforma Cartabia del processo penale; revisione della disciplina sui reati ostativi; rinvio al 30 giugno 2023 delle sanzioni ai no vax tenuti all’obbligo vaccinale. Questi i contenuti principali del decreto legge approvato ieri dal Senato con 92 sì, 75 no e un astenuto; ora il testo del provvedimento, il primo decreto del nuovo Governo, passa all’esame della Camera.

Rispetto alla versione uscita dal consiglio dei ministri le modifiche introdotte in sede di conversione dalla commissione Giustizia sono state numerose e significative. Sull’assai discussa norma antirave, a cambiare è innanzitutto la collocazione sistematica del nuovo reato, ora inserito tra i reati contro il patrimonio. Rivista anche la descrizione della condotta illecita, cancellando il rischio che potesse interessare qualsiasi forma di riunione: il nuovo reato punisce, con la reclusione da 3 a 6 anni e con la multa da 1.000 a 10.000 euro (resta confermato quindi l’originario impianto sanzionatorio), chiunque organizza o promuove l’invasione arbitraria di terreni o edifici altrui per realizzare un raduno musicale o con scopo di intrattenimento, quando dall’invasione deriva un concreto pericolo per la salute pubblica o per l’incolumità pubblica (cancellato il riferimento all’ordine pubblico) a causa della mancata osservanza delle norme in materia di sostanze stupefacenti o di sicurezza e igiene degli spettacoli e delle manifestazioni pubbliche di intrattenimento.

Quanto ai partecipanti, da una parte è caduto il riferimento al numero minimo e ne è stata poi esclusa la punibilità (potranno comunque essere sanzionati sulla base dell’articolo 633 del Codice penale). È poi esclusa l’applicazione delle misure di prevenzione personali ai soggetti indiziati del delitto in questione.

Sui reati ostativi l’intervento ha interessato sia il catalogo dei delitti i cui condannati, se non collaboranti con la giustizia, sono ora soggetti a una disciplina speciale per ottenere i benefici penitenziari, a fronte di un precedente divieto assoluto già incrinato peraltro dalla Corte costituzionale. Dalla lista dei reati sono stati cancellati in via assoluta, compresa quindi anche la forma associativa, quelli contro la pubblica amministrazione, smontando quindi uno dei punti principali della legge «spazzacorrotti».

Della lista quindi ora fanno parte i delitti commessi, in forma associativa, per finalità di terrorismo, anche internazionale, l’associazione di tipo mafioso, i reati interessati dall’aggravante di mafiosità, lo scambio elettorale politico-mafioso, le plurime condotte organizzate di ingresso illegale di stranieri, l’associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi e al traffico di stupefacenti. A questi reati associativi, l’elenco aggiunge la riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù, il reclutamento e favoreggiamento della prostituzione minorile, la pornografia minorile, la tratta di persone, la violenza sessuale di gruppo e il sequestro di persona a scopo di estorsione.

La concessione dei benefici è subordinata allora all’adempimento delle obbligazioni civili e di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna, all’allegazione di elementi specifici che consentano di escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, e il pericolo di loro ripristino, anche indirettamente o tramite terzi. In commissione è stato approvato un emendamento con il quale si ammette che il provvedimento di concessione dei benefìci sia accompagnato da prescrizioni indirizzate a evitare il pericolo del ripristino di collegamenti criminali e a impedire ai condannati di svolgere attività o di avere rapporti personali che possano portare al compimento di altri reati o al ripristino di rapporti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva. Si prevede inoltre che il giudice possa disporre che il condannato non soggiorni in uno o più comuni, o soggiorni in un comune determinato.

Con un lungo emendamento messo a punto dal ministero della Giustizia è stato poi delineato un regime transitorio per l’entrata in vigore della riforma del processo penale, ora congelata sino al 30 dicembre. Un’attenzione particolare è stata dedicata ai due nodi principali, il cambiamento delle condizioni di procedibilità per alcuni reati e la nuova disciplina delle indagini preliminari.

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