Amministrativo

Corte costituzionale: le decisioni depositate oggi

Il 4 maggio la Consulta si occupa di impiego pubblico, edilizia e urbanistica, reati e pene e previdenza

IMPIEGO PUBBLICO

Sentenza n. 84 : illegittimità costituzionale (deciso il 08/03/2023)

Norme impugnate: Art. 36 della legge della Regione Siciliana 15/04/2021, n. 9, art. 4, c. 1°, della legge della Regione Siciliana 26/11/2021, n. 29, artt. 2, c. 5°, e 3, c. 3° e 4°, della legge della Regione Siciliana 27/12/2021, n. 35, e art. 13, c. 22°, della legge della Regione Siciliana 25/05/2022 n. 13.

Oggetto: Impiego pubblico - Norme della Regione Siciliana - Norme in materia di stabilizzazione e fuoriuscita del personale utilizzato in attività socialmente utili (ASU) -Previsione che ai lavoratori inseriti nell'elenco di cui all'art. 30, comma 1, della legge regionale n. 5 del 2014 si applicano le disposizioni di cui ai commi da 292 a 296 dell'art. 1 della legge n. 178 del 2020 - Modalità di assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili - Autorizzazione della spesa e disciplina dei relativi oneri -
Impiego regionale - Modifiche alla legge reg. n. 9 del 2021 - Modificazioni delle norme, già oggetto di impugnativa [ric. n. 33/2021], concernenti la quantificazione e le modalità di copertura degli oneri finanziari derivanti dalle misure di stabilizzazione e di fuoriuscita del personale utilizzato in attività socialmente utili (ASU) -
Variazioni ad autorizzazioni di spesa - Modifiche all'autorizzazione di spesa di cui all'art. 36, comma 7, della legge regionale n. 9 del 2021, già oggetto di impugnativa [ric. n. 33/2021], concernente la stabilizzazione e la fuoriuscita del personale utilizzato in attività socialmente utili (ASU) - Previsione della riduzione dell'autorizzazione di spesa per l'esercizio finanziario 2021 e dell'incremento per gli esercizi finanziari 2022 e 2023 -
Proroghe concernenti il personale precario - Previsione della proroga al 31 dicembre 2023 dei contratti di lavoro a tempo determinato del personale precario di cui al comma 9 dell'art. 30 della legge regionale n. 5 del 2014 -
Legge di stabilità regionale per il triennio 2022-2024 - Modificazioni di norme, già oggetto di impugnativa [ric. n. 33/2021 e n. 8/2022], concernenti le modalità attuative, la quantificazione e la copertura finanziaria delle misure di stabilizzazione e di fuoriuscita del personale utilizzato in attività socialmente utili (ASU) - Previsione riguardante le condizioni per la riammissione nell'elenco di cui all'art. 30, comma 1, della legge regionale n. 5 del 2014.

ric. 33/2021 e 8, 19 e 48/2022

EDILIZIA E URBANISTICA

Sentenza n. 85 : inammissibilità (deciso il 21/03/2023)

Norme impugnate: Art. 2-bis, c. 1°, del decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380.

Oggetto: Edilizia e urbanistica - Interventi in deroga agli strumenti urbanistici - Previsione che accorda a leggi e regolamenti regionali la possibilità di derogare alle prescrizioni del decreto interministeriale del Ministro dei lavori pubblici n. 1444 del 1968, con particolare riguardo a quelle in materia di spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi.
In via conseguenziale:
Edilizia e urbanistica - Interventi in deroga agli strumenti urbanistici - Norme della Regione Lombardia - Previsione che, salvo per i limiti inderogabili sulle distanze, ha disposto la disapplicazione delle norme del decreto interministeriale del Ministro dei lavori pubblici n. 1444 del 1968, per i Piani di Governo del Territorio [PGT] adeguati alle disposizioni ivi previste.

ord. 32/2022

REATI E PENE

Ordinanza n. 86 : manifesta inammissibilità (deciso il 23/03/2023)

Norme impugnate: Art. 7, del decreto legislativo 24/09/2015, n. 158.

Oggetto: Reati e pene - Reati tributari - Reato di omesso versamento di ritenute dovute sulla base della dichiarazione annuale di sostituto d'imposta.

ord. 68/2022

PREVIDENZA

Ordinanza n. 87 : manifesta infondatezza - manifesta inammissibilità (deciso il 06/04/2023)

Norme impugnate: Art. 1, c. da 261° a 266°, della legge 30/12/2018, n. 145.

Oggetto: Previdenza - Pensioni - Legge di bilancio 2019 - Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici - Trattamenti pensionistici diretti a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria e della Gestione separata di cui all'art. 2, c. 26, della legge n. 335 del 1995, i cui importi complessivamente considerati superano 100.000 euro lordi su base annua - Previsto intervento di decurtazione percentuale, per la durata di cinque anni, dell'ammontare lordo annuo - Rivalutazione automatica dei relativi importi - Riduzione che si applica in proporzione agli importi dei trattamenti pensionistici - Mancata applicazione alle pensioni interamente liquidate con il sistema contributivo - Adeguamento da parte degli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale alle suddette disposizioni - Istituzione presso l'INPS e gli altri enti previdenziali interessati di un fondo di risparmio sui trattamenti pensionistici di importo elevato, in cui confluiscono i risparmi derivati dalle inerenti decurtazioni - Accantonamento delle somme ivi confluite - Accertamento, mediante conferenza di servizi, delle somme che affluiscono nel fondo di risparmio.

ord. 88/2022

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