Civile

ADR: il punto sulle più recenti sentenze di merito

Una selezione delle pronunce riguardanti strumenti e metodi alternativi di risoluzione delle controversie civili

di Federico Ciaccafava


Questa settimana si propongono le decisioni che, in materia di ADR, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) mediazione obbligatoria e mancata partecipazione al procedimento senza giustificato motivo; (ii) mediazione obbligatoria e decorso del termine trimestrale di durata del procedimento; (iii) mediazione obbligatoria ed inosservanza del termine assegnato dal giudice per l'avvio del procedimento; (iv) mediazione obbligatoria, primo incontro e avveramento della condizione di procedibilità; (v) mediazione obbligatoria, impugnazione deliberati condominiali e termine decadenziale; (vi) mediazione obbligatoria e rimborso spese di assistenza legale; (vii) negoziazione assistita, mancata risposta all'invito e regime della responsabilità aggravata.

A.D.R. – I PRINCIPI IN SINTESI

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Tribunale di Terni, sezione civile, sentenza 13 dicembre 2021 n. 970
La pronuncia riafferma che, in sede di mediazione obbligatoria, la parte che abbia omesso di partecipare al procedimento senza addurre alcun giustificato motivo soggiace all'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 8, comma 4-bis, del D.lgs. n. 28 del 2010 la quale prescinde dall'esito del giudizio.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Tribunale di Cassino, sezione civile, sentenza 17 dicembre 2021 n. 1704
La sentenza afferma che il decorso del termine trimestrale previsto dall'art. 6 del D.lgs. n. 28 del 2010, decorrente dal deposito dell'istanza di mediazione, determina, in difetto di una richiesta di proroga dello stesso alle parti costituite, l'improcedibilità della domanda giudiziale.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Tribunale di Roma, sezione XVII civile, sentenza 24 dicembre 2021 n. 20051
La decisione riafferma che, in tema di mediazione obbligatoria, il termine di quindici giorni assegnato dal giudice per la presentazione della domanda di mediazione è stabilito a pena di decadenza sicché, in caso di sua inosservanza, consegue la declaratoria di improcedibilità della domanda.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Tribunale di Torino, sezione VIII civile, sentenza 13 gennaio 2022 n. 111
Nell'ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il mancato pagamento degli oneri condominiali, la sentenza, prestando adesione a quanto espresso sul punto dal giudice di legittimità, ribadisce che la condizione di procedibilità può ritenersi realizzata qualora una o entrambe le parti comunichino al termine del primo incontro davanti al mediatore la propria indisponibilità a procedere oltre.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Tribunale di Genova, sezione III civile, sentenza 17 gennaio 2022 n. 81
La decisione, resa in tema di mediazione obbligatoria, riafferma che il termine decadenziale di trenta giorni per l'impugnazione della delibera assembleare condominiale ex art. 1137 cod. civ. è impedito non già dal deposito della domanda di mediazione, bensì dalla comunicazione di tale domanda al Condominio.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA – Tribunale di Novara, sezione civile, sentenza 18 gennaio 2022 n. 13
La pronuncia rimarca che la liquidazione delle spese di assistenza legale in mediazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali.

NEGOZIAZIONE ASSISTITA – Tribunale di Novara, sezione civile, sentenza 25 gennaio 2022 n. 31
La sentenza, resa in sede di appello, afferma che, in tema di negoziazione assistita, ove solo nel corso di giudizio l'attore abbia definitivamente chiarito i titoli posti a fondamento della domanda, non può sanzionarsi a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. la condotta della parte invitata che abbia ritenuto di non aderire all'invito, in attesa della definitiva precisazione, ad opera dell'attore medesimo, della valenza giuridica da attribuirsi agli stessi.


A.D.R. – IL MASSIMARIO

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Parte costituita – Mancata partecipazione al procedimento senza giustificato motivo – Sanzione pecuniaria – Applicabilità – Fondamento – Principio ribadito in controversia insorta in materia di contratti bancari. (Dlgs n. 28/2010, articolo 8)
In tema di mediazione obbligatoria, ai sensi dell'art. 8, comma 4-bis, ultimo periodo, del D.lgs. n. 28 del 2010 il giudice, nei procedimenti per cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda, deve condannare a versare all'entrata del bilancio dello Stato una somma pari all'importo del contributo unificato dovuto per il giudizio la parte, poi costituita in giudizio, che non abbia partecipato al procedimento di mediazione senza addurre un giustificato motivo (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in materia di contratti bancari, il giudice adito, rilevata la mancata partecipazione della banca convenuta al procedimento di mediazione senza che la stessa avesse addotto giustificati motivi tali da legittimare la sua assenza in sede di mediazione, l'ha condannata al versamento di un importo pari al contributo unificato dovuto per il giudizio; nella circostanza, specifica la decisione in esame, trattasi di sanzione pecuniaria rispetto alla cui applicazione il giudice non dispone di un potere discrezionale, essendo la sua irrogazione indipendente dall'esito del giudizio).
Tribunale di Terni, sezione civile, sentenza 13 dicembre 2021 n. 970 – Giudice Tordo Caprioli

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Durata del procedimento – Decorso del termine trimestrale – Improcedibilità della domanda. (Dlgs n. 28/2010, articoli 5 e 6)
In tema di mediazione obbligatoria, il decorso del termine trimestrale previsto dall'art. 6 del D.lgs. n. 28 del 2010, decorrente dal deposito dell'istanza di mediazione, determina, in difetto di una richiesta di proroga alle parti costituite, l'improcedibilità della domanda giudiziale (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di revoca di donazioni, ritenuta fondata l'eccezione preliminare sollevata per mancato rituale esperimento della mediazione obbligatoria, il giudice adito ha dichiarato improcedibile la domanda attorea, compensando tuttavia ex art. 92, comma 2, cod. proc. civ. integralmente tra le parti le spese di lite attesa la natura della controversia, i rapporti acclarati, nonché la necessità di non esasperare la situazione anche in un'ottica di contemperamento di ulteriori, potenziali spinte conflittuali).
Tribunale di Cassino, sezione civile, sentenza 17 dicembre 2021 n. 1704 – Giudice Ovallesco

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Termine assegnato dal giudice per l'avvio del procedimento – Inosservanza – Improcedibilità della domanda – Fondamento. (Cpc, articoli 152 e 153; Dlgs n. 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria, il termine di quindici giorni assegnato dal giudice per la presentazione della domanda di mediazione è stabilito a pena di decadenza trattandosi di condizione di procedibilità, con funzione deflattiva in applicazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, e dunque in funzione dell'efficienza processuale. Ne consegue che, in caso di inosservanza del predetto termine, consegue la declaratoria di improcedibilità della domanda attorea per il mancato/tardivo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in materia di contratti bancari, rilevato che parte attrice non aveva richiesto tempestivamente una proroga del suddetto termine né addotto e provato alcun legittimo ed incolpevole impedimento all'avvio tempestivo della procedura di mediazione al fine di sostanziare una richiesta di rimessione in termini, il giudice adito, accogliendo l'eccezione sollevata dalla parte intervenuta, ha dichiarato improcedibile la domanda dell'attore condannando lo stesso alla refusione delle spese di lite in favore di quest'ultima).
Tribunale di Roma, sezione XVII civile, sentenza 24 dicembre 2021 n. 20051 – Giudice Landi

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Primo incontro – Dichiarazione delle parti di indisponibilità a procedere oltre – Condizione di procedibilità – Avveramento – Principio ribadito in controversia insorta in materia condominiale. (Disp, att. c.c., articolo 71-quater; Cpc, articoli 633, 645 e 649; Dlgs n. 28/2010, articoli 5 e 8)
In tema di mediazione obbligatoria, l'art. 8, comma 1, del D.lgs. n. 28 del 2010 secondo cui "…Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento…" deve essere interpretato, nel suo inciso concernente la "…possibilità di iniziare la procedura di mediazione…", nel senso che la condizione di procedibilità può ritenersi realizzata qualora una o entrambe le parti comunichino al termine del primo incontro davanti al mediatore la propria indisponibilità a procedere oltre. Ne consegue che, in una controversia insorta in materia condominiale, deve ritenersi realizzata la condizione di procedibilità stabilita dall'art. 5, comma 1-bis del D.lgs. n. 28 del 2010 ove l'amministratore, ottemperando al mandato assembleare conferitogli per partecipare alla mediazione, si limiti a dichiarare di non voler proseguire nello svolgimento del procedimento avviato ad impulso del condomino istante (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il mancato pagamento di oneri condominiali, il giudice adito ha disatteso l'eccezione con la quale il condomino opponente aveva dedotto che il comportamento tenuto dall'amministratore di condominio nel corso della procedura di mediazione, iniziata ad impulso del condomino medesimo, equivalesse ad un rifiuto di partecipare alla mediazione in violazione dell'obbligo gravante sul condominio opposto dopo la pronuncia della SS.UU. della Corte di Cassazione n. 19596 del 2019, con consequenziale onere di iniziare una nuova procedura di mediazione dopo la pronuncia sulla richiesta di sospensiva della provvisoria esecutività ex art 649 cod. proc. civ. a pena d'improcedibilità della domanda formulata con il ricorso monitorio e conseguente revoca del decreto ingiuntivo). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 18 settembre 2020, n. 19596; Cassazione, sezione civile III, sentenza 27 marzo 2019, n. 8473).
Tribunale di Torino, sezione VIII civile, sentenza 13 gennaio 2022 n. 111 – Giudice De Magistris

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Condominio negli edifici – Controversie – Impugnativa deliberazioni dell'assemblea di condominio – Termine di decadenza – Impedimento – Deposito istanza di mediazione – Esclusione – Comunicazione istanza al Condomino – Necessità. (Cc, articolo 1137; (Disp, att. c.c., articolo 71-quater; Dlgs n. 28/2010, articolo 5)
In tema di mediazione obbligatoria, il termine decadenziale di trenta giorni per l'impugnazione della delibera assembleare condominiale ex art. 1137 cod. civ. è impedito, giusta il disposto di cui all'art. 5, comma 6, del D.lgs. n. 28 del 2010, non già dal deposito della domanda di mediazione, bensì dalla comunicazione di tale domanda al Condominio, gravando il relativo onere sul condomino istante e non già sull'organismo di mediazione adito (Nel caso di specie, accogliendo l'eccezione di tardività ex art. 1137 cod. civ. sollevata dal Condominio convenuto, il giudice adito ha dichiarato inammissibili le domande attoree concernenti due delle tre delibere oggetto di impugnazione). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, sentenza 28 gennaio 2019, n. 2273).
Tribunale di Genova, sezione III civile, sentenza 17 gennaio 2022 n. 81 – Giudice Ziccardi

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Procedimento – Spese di assistenza legale – Rimborso – Ammissibilità – Condizioni. (Cc, articoli 1123 e 2043; Cpc, articoli 91 e 92; D.lgs. n. 28/2010, articoli 5)
Le spese di assistenza legale in mediazione vanno rimborsate solo se la parte ne ha fatto esplicita richiesta al giudice nel proprio atto introduttivo del giudizio, oltre a dimostrarle con documentazione. Ciò in quanto, come tutte le spese stragiudiziali, a differenza da quelle giudiziali vere e proprie, esse hanno natura di "danno emergente" e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in materia di diritti reali rispetto alla quale il procedimento di mediazione ritualmente esperito aveva dato esito negativo, il giudice adito, pur accogliendo parzialmente la domanda attorea, ha ritenuto tardiva la domanda di condanna dei convenuti al rimborso delle spese di mediazione, svolta per la prima volta con la seconda memoria ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ.). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, ordinanza 4 novembre 2020, n. 24481).
Tribunale di Novara, sezione civile, sentenza 18 gennaio 2022 n. 13 – Giudice Citro

Procedimento civile – Procedura di negoziazione assistita – Invito alla procedura formulato dall'attore – Mancata risposta del convenuto – Titoli posti a fondamento della domanda precisati dall'attore solo nel corso di giudizio – Responsabilità aggravata – Sanzione pecuniaria – Applicabilità – Esclusione. (Cc, articolo 2041; Cpc, articolo 96; Dl, n. 132/2014, articolo 3)
In tema di negoziazione assistita, qualora solo nel corso di giudizio l'attore abbia definitivamente chiarito i titoli posti a fondamento della domanda, non può sanzionarsi a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ. la condotta della parte invitata che abbia ritenuto di non aderire all'invito, in attesa della definitiva precisazione, ad opera della controparte, della valenza giuridica da attribuirsi agli stessi (Nel caso di specie, relativo ad una azione riqualificata in termini di arricchimento mediato ex art. 2041 cod. civ., il giudice d'appello, pur non avendo parte appellante riproposto la domanda di condanna dell'appellata ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ. in sede di gravame sulla quale il giudice di prime cure non si era pronunciato, ha ritenuto in via officiosa che per l'accoglimento della stessa non ricorressero i presupposti, sebbene pacificamente la convenuta non avesse risposto all'invito alla negoziazione assistita speditole dall'attore, in materia comunque soggetta alla condizione di procedibilità di cui 3 del decreto–legge n. 132/2014 convertito in legge n.162/2014).
Tribunale di Novara, sezione civile, sentenza 25 gennaio 2022 n. 31 – Giudice Boido

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